Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Condizionatori, cani, musica

Abbaiare di cani

SEGNALAZIONE:

Salve, abito in una trifamigliare e i miei vicini che abitano nella casa centrale hanno 2 cani di piccola taglia che dal lunedì al venerdì e tutti i weekend quando vanno via lasciano i cani fuori in un giardino di 4 metri quadri praticamente sotto la mia finestra della cucina e abbaiano dalle 8 di mattina alla 16.30 di pomeriggio fermandosi ogni tanto con una tregua di 20 minuti poi continua! Io purtroppo non lavoro e sono a casa, ho la testa che scoppia non c’è la faccio più, è un anno che ho comprato casa e che sopporto il tutto.

Aiutatemi per favore

P. De A., Costabissara (VI)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentile P. De A.,

a fronte della sua richiesta di aiuto, non di facile risoluzione per la sua stessa natura, le indico a seguire il percorso che potrà fare nella ricerca di una soluzione al suo problema, premettendole che, essendo questo caso non regolamentato dalla legislazione vigente, art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, qualsiasi richiesta fatta al Comune o all’ARPAV non potrà purtroppo esserle di aiuto.

L’azione che invece potrà da subito fare è quella di rivolgersi ed esporre il suo problema al Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente, chiedendo un intervento presso la sua abitazione al fine di “accertare” e denunciare il costante abbaiare dei cani o, altresì definito “strepiti di animali” ai sensi dell’ex art. 659, comma 1, c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposto delle persone).

Se a seguire tale intervento il disturbo non cessasse non rimane purtroppo che avanzare un’azione giudiziaria civile contro il proprietario dei muri del luogo in cui si trovano i cani. Questo percorso implica siano svolte da subito delle misurazioni fonometriche da parte di un tecnico competente in acustica di sua fiducia, che verificherà la sussistenza del possibile superamento della soglia della normale tollerabilità, art. 844 c.c. (Immissioni).

Le voglio anticipare che questo percorso non sarà semplice poiché è la stessa fonte disturbante a non esserlo; eseguire delle misurazioni fonometriche sulla rumorosità indotta da una macchina di cui si conosce il suo funzionamento è cosa fatta, ma la componente “sorpresa” con un animale può sempre verificarsi.

Queste misurazioni fonometriche andranno poi consegnate ad un suo legale di fiducia che la seguirà nel percorso giudiziario. Ci sarà poi un C.T.U. incaricato dal Giudice, che verificherà a sua volta il disturbo, anche se spesso si sente dire: “quando arriva il C.T.U. il rumore non c’è più”, in quanto l’uscita è programmata.

Con questo voglio solo dirle che le azioni giudiziarie sono spesso difficili, lunghe e costose, pertanto in ultima istanza, ma non per questo meno importante, le suggerirei comunque di contattare delle associazioni a protezioni degli animali, come ad esempio ENPA, poiché il problema non sono i cani, che sicuramente avranno dei problemi comportamentali forse legati al loro essere lasciati troppe ore da soli, ma chi di loro si occupa.

Conoscere la problematica potrà di certo essere d’aiuto a tutti.

Consiglio questo perché “educare un cane significa educare prima se stessi” e spesso, a volte senza volerlo, non sappiamo relazionarci con il mondo animale a noi caro.

Cordiali saluti

Arch. Annalisa Grendene

Disturbo da unità condensatrice di celle frigo

SEGNALAZIONE:

Alla notte sotto alla nostra finestra della camera, entra in azione una ventola esterna presumibilmente per il raffreddamento di celle frigorifere di una macelleria, questa è stata installa da circa un anno. P.M., Mestre (VE)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentilissima Sig.ra P.M.,

da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale.

Per quanto da lei descritto, posso dirle che le celle frigorifere hanno unità condensatrici esterne che, fondamentalmente sono compressori con ventole di raffreddamento. Queste unità vengono dotate, o meno, di carenature in lamiera con al suo interno materiale fonoassorbente al fine di immettere nell’ambiente circostante un livello di pressione sonora inferiore rispetto a quelle unità lasciate invece senza alcuna insonorizzazione.

Ora, trattandosi di una componente impiantistica di una attività commerciale, può in prima istanza far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni, anche contemporaneamente:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune per avere copia della relazione di Documentazione di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che l’attività dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, il quale lei dice esserci da circa un anno.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia.

Questo primo passo è finalizzato a conoscere se a livello amministrativo l’attività ha prodotto quanto necessario ed eventualmente per avere la documentazione necessaria da sottoporre in un secondo momento ad un suo tecnico acustico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. del Veneto, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. del Veneto i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, la strada percorribile è quella di far porre in opera dal titolare dell’attività commerciale, o dal proprietario delle mura, delle opere di insonorizzazione all’unità condensatrice disturbante, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore, ma questa non è comunque l’unica strada percorribile, poiché c’è un altro limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà:

  1. Accertare, mediante misurazioni fonometriche svolte da un suo tecnico competente in acustica ambientale, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione quando l’unità condensatrice non è in funzione.
  2. In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare sia il titolare dell’attività che il proprietario delle mura, di quanto sopra accertato con Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  3. Qualora il punto 2 non fosse attuabile, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

Arch. Annalisa Grendene

Apparecchiatura appesa al soffitto del piano di sotto

Domanda
il mio vicino di casa – piano sottostante il mio – ha installato un’apparecchiatura (probabilmente diverse, ma io ne ho vista solo una) sotto il soffitto con la conseguenza che soprattutto nelle ore notturne il funzionamento causa un sordo rumore di rimbombo nei miei locali.
M.S. – Milano

Risposta
8 marzo 2017
Gentile signora M.S. di Milano,
da quanto Lei segnala, il rumore fastidioso potrebbe essere prodotto da un impianto di climatizzazione/ventilazione installato nel controsoffitto dell’immobile sottostante al suo. In ogni caso il rumore dovrebbe essere prodotto da una (o più apparecchiature) che sia stata vincolata in modo rigidamente solidale alla soletta, cosicché trasmetta rumore nella sua abitazione principalmente per via solida.
Non essendo un rumore prodotto da un’attività industriale, commerciale o professionale non Le servirà a nulla fare un esposto al Comune per richiedere l’intervento dei Tecnici dell’A.R.P.A. Lombardia.
Non Le resta che l’azione giudiziaria.
Purtroppo Lei non dice da quanto tempo è iniziato il rumore.
Se fosse iniziato da poco, Le consiglierei un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale) oppure un A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c..
Qualora il rumore fosse iniziato da diverso tempo (alcuni mesi) avrebbe altre tre strade alternative:
(1) il Giudice di Pace ex art. 844 codice civile; (2) la consulenza tecnica ex art. 696 BIS c.p.c.; (3) causa di merito in Tribunale ex artt. 2043 e 844 c.c. e 32 Costituzione.
In ogni caso, dovrà incaricare un consulente tecnico per eseguire le misurazioni fonometriche in casa sua allo scopo di verificare se è superato il limite massimo della normale tollerabilità di giurisprudenza pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast con l’impianto rumoroso spento).
A questo proposito osservo che Lei non dice se il rumore è discontinuo, cioè l’apparecchiatura ha delle pause di funzionamento, ovvero è continuo, cioè a funzionamento ininterrotto. In questo secondo caso, sarebbe più complicato effettuare le misurazioni del rumore di fondo e sarà necessaria tutta l’esperienza professionale del Tecnico incaricato.
Solo dopo la perizia tecnica – come Missione Rumore raccomanda da anni – potrà rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata al suo caso.
Tenga presente che l’azione giudiziaria ha i costi iniziali di tre parcelle professionali: quella del suo consulente tecnico, quella del suo avvocato e quella del C.T.U. (consulente tecnico nominato dal Giudice).
Con i migliori saluti
Roberto Campagnoli

Press

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