Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Pub, bar, discoteche, ristoranti

Pub con musica dal vivo al venerdì sera

Segnalazione
Buongiorno al venerdì sera un pub, i cui locali confinano col mio appartamento, effettua musica dal vivo sino alle 24:00. Misurando con un fonometro (App smartphone) il rumore, immesso nel mio appartamento durante la musica, è inferiore al limite di 25 dB previsto in orario notturno (anche se io sono in zona classificata 3 dal comune) ma sicuramente si verifica il superamento del limite differenziale di 3 dB sul rumore di fondo. Avrei bisogno di capire prima di chiedere l’uscita di un tecnico certificato se il non superamento del limite assoluto vanifica il superamento di quello differenziale. Saluti
M.M. – provincia di Monza e Brianza
Risposta
Febbraio 2019
Gentile sig. M.M.,
quanto da Lei misurato – tuttavia con l’ausilio di uno smartphone, quindi, la misura andrebbe verificata con uno strumento professionale, cioè con un fonometro di classe 1 – farebbe propendere per l’accettabilità del rumore prodotto dalla musica del pub in casa sua, essendo il livello sonoro minore della soglia di applicabilità del criterio differenziale notturno (ex art. 4, comma 2, punto b) stabilita in 25 dB(A) a finestre chiuse.
In termini più semplici, “il non superamento del limite assoluto vanifica il superamento di quello differenziale”, come Lei stesso sospetta.
Questo, però, secondo il criterio di valutazione pubblicistico, cioè quello applicato dal Comune e dall’A.R.P.A., Agenzia Regionale Protezione Ambiente.
Non le resta, quindi, che intraprendere azione giudiziaria civile, ex art. 844 codice civile, contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulente ed avvocato, impugnando la violazione del limite della normale tollerabilità di giurisprudenza di +3 dB sul rumore di fondo.
Nel suo caso si può ravvisare, infatti, la sussistenza del fatto che il rumore immesso nel suo appartamento proviene da una sorgente non specifica (cioè la musica del pub per la quale non sono stati pubblicati specifici decreti attuativi della legge quadro n. 447/95). Quindi, in sede di vertenza giudiziaria, verrebbero a cadere i presupposti per l’applicazione dell’art. 6-ter della Legge 27/2/2009 n. 13 (valutazione del criterio differenziale secondo il metodo del Leq del rumore ambientale rispetto al livello di rumore residuo), recentemente integrato dal comma 1-bis inserito all’interno del comma 746 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Tenga presente che la decisione sul criterio da adottare spetta al Giudice.
Il “rammendo” normativo – semi clandestinamente inserito nella legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 – non sembra, comunque, aver inciso sui principi interpretativi del citato art. 6-ter della legge 13/2009 precisati da recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Con i migliori saluti
Roberto Campagnoli

Disturbo da musica dal vivo

Segnalazione:

Buongiorno ci siamo trovati da quest’estate con una nuova gestione del bar sotto casa con musica dal vivo all’aperto sotto le mie finestre. Ho fatto denuncia all’ufficio inquinamento ambientale ma l’ho fatta da sola, ora ho incontrato una mia vicina e stiamo raccogliendo firme.
A.C. – Verbania

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra A.C. buongiorno.
In merito alla materia dell’accettabilità amministrativa, tramite l’ufficio inquinamento ambientale presso cui ha azionato l’esposto potrebbe verificare che l’attività di musica dal vivo all’aperto sia stata debitamente autorizzata.
In secondo luogo, potrà rivolgersi all’ARPA depositando copia dell’esposto.

In materia invece di disturbo da rumore, regolamentata fra privati dall’art. 844 del Codice Civile, Le segnalo che nel caso specifico, ovverosia di un disturbo esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, sussistono gli estremi per l’azionamento di un procedimento ai sensi dell’art. 659 del Codice Penale.
Al fine di verificare innanzitutto la sussistenza della condizione di disturbo, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del bar sotto casa, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Disturbo da musica del pub sotto casa

Segnalazione:

Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.

G.B. – Biella

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

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