Commento alla proposta di legge n. A.C. 683
La proposta di legge, di origine parlamentare, n. A.C. 683 è stata presentata alla Camera dei deputati da 36 proponenti ed è stata iscritta all’o.d.g. della VII Commissione Ambiente, Territorio e lavori pubblici. La p.d.l. è stata presentata il 1 giugno 2018 ed assegnata alla sede referente della Commissione il 13 settembre 2018.
Il contenuto della proposta è assai semplice: si propone l’abolizione dell’art. 844 del codice civile, non seguendo la strada della chiarezza e della responsabilità dell’abrogazione pura e semplice della norma, ma quella obliqua e ingannevole dello svuotamento dall’interno di essa. È sin troppo noto come l’art. 844 c.c., da 76 anni, appresti una tutela ai soggetti che subiscono un’immissione – di qualsiasi natura (ad esempio di luminosità, di fumi, di odori, di radioattività, etc.) – eccedente la normale tollerabilità, consentendo al disturbato di ricorrere alla tutela giudiziale. Essa ha trovato un’applicazione elettiva nel caso di immissione da rumore, per una serie di ragioni essenzialmente connesse alle tecniche costruttive degli immobili, di assai scarsa qualità; alla elevata concentrazione antropica di per sé causa di rumore, non disgiunta da una tal quale indifferenza, o addirittura ostilità, verso il prossimo vicino. L’art. 844 c.c. riguarda proprio la tutela della persona fisica specificamente disturbata dall’immissione intollerabile, di per sé tale da attentare, e spesso addirittura ledere, all’integrità psicofisica dell’individuo, che è bene costituzionalmente protetto dall’art. 32 della Costituzione in capo a ciascun «individuo», cittadino o meno che sia, ed in favore della collettività.
Accanto a questa tutela ma operante solo in favore della collettività, si pongono le norme di varia natura europea, legislativa e regolamentare, che concernono l’inquinamento acustico. Che mirano, cioè, a preservare – con quali risultati ognuno è in grado di valutare – l’ambiente antropico generale, prescindendo dal singolo individuo, ma considerando la popolazione urbana in termini statistici complessivi. Tali norme operano, quindi, su di un piano diverso, che include certamente i disturbati dall’immissione intollerabile, ma solo in quanto un numero (piccolo) dei disturbati dall’inquinamento ambientale. Senza considerare, quindi, l’immissione intollerabile domestica, del vicino di casa; immissione che è negletta dalla bibliografia tecnica, all’opposto dell’abbondante bibliografia dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo, ferroviario e stradale.
Ora, proprio a fronte della p.d.l. anzidetta si impone una riflessione collettiva degli addetti ai lavori, per trarre indicazioni sugli effetti che da essa possono – con maggiore o minore grado di certezza – derivare, sia sul piano giuridico, sia su quello della salute, sia sulle prospettive di azione concreta.
Per comprendere appieno il significato della p.d.l. si deve anche, e soprattutto, considerare il profilo psicosomatico del disturbo da rumore, che non è minimamente considerato dalla stessa e che pure merita un’attenta riflessione. Ciò, non solo in relazione al danno alla persona, ma anche al diritto al rispetto della qualità della vita privata dell’individuo nell’abitazione e soprattutto al fatto che il disturbo da rumore incide sul bene – che taluno dei politici, con palpabile contraddizione, ha definito addirittura “sacro” – della libera fruizione della proprietà dal disturbo impedita.
In questa sede non si tratta di svolgere una critica politica contro la fazione che ha formulato la proposta – attività che spetta ad altri – qui si deve riflettere sulle prospettive di azione derivanti dalla proposta.
L’iniziativa di MISSIONE RUMORE mira proprio a stimolare la più approfondita consapevolezza possibile su una tanto infausta proposta.
14 ottobre 2018