Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Varie

Disturbo da musica dal vivo

SEGNALAZIONE:

Pub che fa musica dal vivo almeno due giorni a settimana fino alle tre di notte
A. G. Lecce

Gent.ma Sig.ra

Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Un consulente tecnico in materia di acustica, di sua fiducia, dovrà effettuare le misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Dalla valutazione dei risultati forniti il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità. In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.
cordiali saluti
ing. S. Scaramuzzi

Dissuasore acustico per volatili

Segnalazione:
Vivo in campagna e il vicino nel campo adiacente alla mia proprietà ha installato un dissuasore acustico per volatili. Emette 4 versi di rapaci della durata di 20 secondi e a distanza di 30 secondi da un ciclo all’altro. L’apparecchio é situato a 70 metri da casa mia ed é attivo dalle 7,30 alle 20 consecutive. In casa ho mia suocera invalida che non riesce a riposare.
R.P. – Provincia di Cuneo

Risposta:
giugno 2018

Gent.ma Sig.ra R.P. buongiorno.
Fatto salvo il fatto che il dissuasore acustico per volatili è una sorgente artificiale, non riconducibile ad eventi naturali, confermo che debba essere trattata come tale, nel rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore stabiliti dal DPCM 14/11/97.
A mio avviso, osservo pertanto come l’installazione di tale dispositivo debba essere oggetto di Valutazione di Impatto Acustico o, in alternativa, di Autorizzazione in Deroga al superamento dei limiti per attività rumorose temporanee (in questo caso stagionali, immagino).

A mero titolo di esempio, le indico il Regolamento Acustico della città di Chieri (TO), ove il Comune richiama all’art. 6 che “l’uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito previo ottenimento dell’autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447195 e della L.R. 5212000 che deve essere presentata al Dirigente dell’area comunale competente”.
Pur rilevando come tale necessità sia espressamente indicata solo nel regolamento acustico di alcuni comuni, Le suggerisco di recarsi presso il Suo Comune e ed esporre il problema al fine di ottenere chiarimenti in merito.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Impianti rumorosi di un’attività commerciale

Domanda
Secondo quanto già esposto da M.D. e Vs. risposta del 7 Marzo c.a. abbiamo fatto esposto al Comune che ha aperto il procedimento amministrativo contro ….. che ha ora nominato un suo CTP che effettuerà le misurazioni nei prossimi giorni. Siamo molto preoccupati per questa ispezione che si tradurrà in una relazione che ….. presenterà al Comune ed abbiamo bisogno di contrapporre una analoga figura tecnica che verifichi le misurazioni che questo CT DI PARTE farà. Possiamo nominare un nostro tecnico che possa controllare ed eventualmente confutare quanto farà questo perito di parte?

Risposta
18 aprile 2018
Gentile sig. S.R. di Milano,
da quanto Lei scrive sembra di capire che il CT della controparte abbia richiesto di effettuare misurazioni fonometriche in casa Vostra.
In genere, queste registrazioni eseguite in assenza del Consulente Tecnico d’Ufficio e del Consulente Tecnico di Parte sono consentite in base ad accordi di tipo stragiudiziale, quando il produttore del rumore manifesta l’intenzione di intervenire per ridurre il rumore che egli stesso ammette di produrre.
Se nel Suo caso non vi sono stati accordi tra le parti, Le consiglio di non permettere misurazioni in casa prima del sopralluogo dei tecnici A.R.P.A., che – invece – effettueranno misurazioni del rumore giuridicamente valide.
Qualora decideste di nominare un Vostro C.T.P., vi consiglio di intraprendere azione giudiziaria civile, senza ulteriore indugio.
Cordiali saluti
Roberto Campagnoli

Press

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