Rumori di avventori e calciobalilla da bar
Segnalazione: Rumori dovuti a calciobalilla e urla di avventori…nonche’ cattivo funzionamento dei serramenti esterni.
M.P. (FG)
26.10.2017
Risposta:
Nel Suo caso trattandosi di attività lavorativa o commerciale, Lei potrebbe rivolgersi al Comune per avere le misurazioni fonometriche effettuate da A.R.P.A. in casa Sua. Ma, per vari motivi, questo tipo di intervento troppo spesso non risolve il problema. Le suggeriamo di rivolgersi al Tribunale e, per far questo, prima far effettuare misure fonometriche da un tecnico di sua fiducia. che dovrà lei stesso incaricare.
Però, siccome si tratta di rumore prodotto dal vociare dei clienti del bar, è prevedibile che quando vi sarà il sopralluogo del perito mandato dal Giudice – necessariamente nel contraddittorio tra le parti – il rumore cessi perché i clienti sono avvisati. Le occorrerà superare questa difficoltà preventivamente con delle misure di parte, fonometriche, del Suo consulente tecnico e con testimoni.
Cordiali saluti
ing. S. Scaramuzzi
Rumore da condizionatori di ristorante
Segnalazione: All’interno del cortile condominiale, su terrazzo di proprietà esclusiva sono stati montati due grossi condizionatori a servizio di un ristorante che aprirà a breve. L’impianto resta accesso giorno e notte e durante le ore notturne risulta molto rumoroso, forse per effetto della cassa di risonanza creata dai palazzi circostanti. Durante la notte i compressori producono diversi spunti forse per raggiungere la temperatura.
G.F. Bari
Lei ha due strade da percorrere: la prima essendo un rumore prodotto da un’attività commerciale può fare un esposto direttamente al Sindaco per richiedere l’intervento dei Tecnici dell’A.R.P.A. di riferimento (Bari), o un’azione giudiziaria.
Poichè il disturbo è cominciato da poco, Le consiglierei un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale) oppure un A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c..
Contestualmente, dovrà incaricare un consulente tecnico per eseguire le misurazioni fonometriche in casa sua allo scopo di verificare se è superato il limite massimo della normale tollerabilità di giurisprudenza pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast con le sorgenti di rumore spente).
Tale perizia potrà allegarla alle sue denunce di carattere amministrativo che a quelle penali.
Solo dopo la perizia tecnica – come Missione Rumore raccomanda da anni – potrà rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia, forse lei stesso lo è, per dar seguito ad un’azione giudiziaria più appropriata al suo caso.
Il nostro consiglio è comunque quello di cercare di addivenire ad un accordo stragiudiziale con la parte, comunicando in primo luogo il vostro disagio e cercando assieme una soluzione conciliativa, ad esempio con un intervento di bonifica acustica sulle macchine.
Cordiali saluti.
Ing. S Scaramuzzi
Rumori molesti da vicini
Segnalazione: Io abito a piano terra e sopra casa di mia proprietà, ci sono dei coinquilini che fanno rumori molesti a orari non consentiti dalla LEGGE dalle 14 circa fino alle 15:30 e la sera dalle 23 in poi anche fino all 1:00 di notte; schiamazzi mobili e sedie trascinate, bimbi che corrono tacchi di donna e questi rumori rimbombano a ondate dentro casa mia . …insomma non si può vivere.
P.D. Lecce
Risposta 20.102017
Gent. le sig. P.D. in merito alla sua segnalazione è possibile constatare che riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.
La giurisprudenza in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni fonometriche al momento che si manifesta il rumore, da lei lamentato.
Il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità, e in caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i vicini ,del piano superiore, informandoli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un legale per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.
Cordiali saluti,
ing. S.Scaramuzzi