La novella del co. 746 della legge n. 145 del 2018 che vorrebbe modificare il limite della tollerabilità dei 3 dB sul rumore di fondo.
Dagli anni ’70 sino alla fine del 2018 nelle controversie giudiziarie per immissione di rumore nelle abitazioni si è applicato il limite massimo dei 3 dB sul rumore di fondo di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile per tutti i tipi di rumore, prodotti da attività domestica del vicino di casa (spostamento di sedie, voci, musica, TV, ecc.), impianti condominiali e di condomini (riscaldamento, condizionamento, scarichi idraulici, ascensori, ecc.) e attività produttive-commerciali-professionali (del pub di notte con musica, del ristorante, del supermercato, dell’artigiano, dell’insegnante di pianoforte, ecc.)
Ma la legge del 30 dicembre 2018, n. 145, comma 746, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, modifica il limite più restrittivo della tollerabilità dei 3 dB sul rumore di fondo e lo sostituisce con i limiti più permissivi prescritti dai decreti attuativi della Legge 447/1995 sull’inquinamento acustico. Abbiamo detto modifica ma sarebbe meglio dire vorrebbe modificare perché in realtà la novella già dai primi giorni dopo l’emanazione ha suscitato discussioni estremamente accese la cui conclusione è che non modifica nulla e tutto resta come prima.
Il nuovo tentativo di modifica della tollerabilità dell’art. 844 c.c. si aggiunge ai precedenti, tutti regolarmente falliti, e in sostanza propone una lettura dell’art. 6-ter L. 13/2009 che non dice nulla di nuovo.
La falsa notizia dell’allentamento dei freni del controllo delle immissioni ha già provocato sui giornali e in web un’ondata di indicazioni approssimative, imprecise e fuorvianti, e tutte tese a pubblicizzare la volontà del legislatore di rendere i limiti meno severi e di sottrarre la materia alla valutazione discrezionale “caso per caso” del Giudice introducendo il criterio più uniforme della accettabilità amministrativa in sostituzione alla tollerabilità giudiziaria, cioè – per quanto attiene alle misurazioni fonometriche – i limiti in livello equivalente Leq dei decreti attuativi da sostituire al limite della tollerabilità dei 3 dB sul rumore di fondo.
In questo momento, gennaio 2019, sta dilagando la notizia dell’allentamento dei freni con grande soddisfazione dei gestori di locali notturni con musica, dei responsabili degli impianti di supermercati e di centrali termiche condominiali e in generale di tutti i responsabili del rumore e, nel contempo, la comprensibile e grande preoccupazione di tutti coloro che temono di dover subìre l’imperversare delle immissioni di rumore più forti e più frequenti rispetto allo scorso anno 2018. L’allentamento dei freni al rumore è oramai argomento virale.
In realtà a una attenta lettura appare chiaro che il comma 1-bis del co. 746 della legge n. 145 del 2018 ha portata esplicativa del comma 1 e non ne altera la portata e quindi, dato che lo stesso comma 1 è già stato sentenziato dalla Corte di Cassazione come NON derogatorio dell’art. 844 c.c., il comma 1 continua a essere congelato e l’art. 844 si applica.
Vediamo adesso come si valuta il rumore secondo il D.P.C.M. 14/11/97 e secondo la tollerabilità di giurisprudenza dell’art. 844 c.c.
Figura 1 – Le due bilance “pesano” lo stesso rumore, entrambe con il “peso” di 3 decibel. Ma i decibel della bilancia dell’art. 844 c.c. sono più leggeri dei decibel del D.P.C.M. Con i decibel più leggeri il rumore non va bene, mentre con i decibel più pesanti lo stesso rumore va bene. ©G. Campolongo, 2010.
Figura 2 – Con immissione forte (semaforo rosso) o lieve (verde) le valutazioni del Comune e del Tribunale concordano; ma nel caso intermedio (giallo) il rumore è accettabile per il Comune e non è tollerabile per il Tribunale. La differenza si verifica malgrado che il numero 3 dB del limite sia uguale nei due criteri; la differenza è nella metodologia dei due tipi di misurazione fonometrica, il livello equivalente Leq e il livello sonoro istantaneo. ©G. Campolongo, 2010.
Figura 3 – La differenza è 3 dB tra rumore ambientale e residuo del D.P.C.M. 14/11/97 invece è 6 dB tra rumore intrusivo dell’immissione e rumore di fondo per la tollerabilità dell’art. 844 c.c. Con il limite massimo 3 dB di notte del D.P.C.M. il rumore è accettabile mentre con il limite di giurisprudenza dell’art. 844 c.c. lo stesso rumore con 6 dB eccede il limite della tollerabilità.
Il comma 1-bis del co. 746 non dice di applicare il D.P.C.M. 14/11/97 per attuare il comma 1 (cioè l’art. 6-ter L. 13/2009) perché l’attuazione del comma 1 è limitata alle sorgenti specifiche e ai relativi decreti, tra i quali il D.P.C.M. non è compreso in quanto non tratta sorgenti specifiche ma, al contrario, generiche sorgenti definite come produttive-commerciali-professionali. La precisazione del comma 1-bis è inutile perché nel comma 1 è già chiaro che alle sorgenti specifiche possono applicarsi i decreti che le prevedono.
In conclusione, ancora una volta – perché già nel passato è stato ripetutamente tentato – il D.P.C.M. 14/11/97 non si applica alla tollerabilità dell’art. 844 c.c. il cui limite massimo è sempre 3 dB oltre il rumore di fondo o altro limite che, volta per volta, il Giudice riterrà più adatto allo specifico caso in esame, sulla base dell’accertamento fonometrico del CTU e delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
Per la moltitudine delle migliaia di italiani disturbati in maniera intollerabile dal rumore provocato da attività di tutti i tipi attigue alla loro abitazione occorre che il co. 746 della Legge 145/2018 venga dichiarato ininfluente sulla tollerabilità dell’art. 844 c.c. e che l’attuazione giudiziaria del limite della tollerabilità di giurisprudenza dei 3 dB sul rumore di fondo venga riaffermata al più presto. E che il co. 746 sia considerato come acqua fresca che passa senza lasciare traccia.
La domanda è non se ma quando i Giudici lo faranno.
Milano, 18 gennaio 2019
Giorgio Campolongo
Presidente di Missione Rumore, associazione italiana per la difesa dal rumore