Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Condizionatori, cani, musica

Disturbo causato dall’uso di strumenti musicali in condominio

 

Segnalazione:

Abito in un condomino di ca.50 anni di età. Soffitti con solette di basso spessore e con travi di legno che fungono da sostegno (no metallo)
No isolamento acustico.
Il vicino , dell’appartamento sopra al mio, suona sia la chitarra elettrica, classica che il pianoforte, arrecando forte disturbo continuativo, in quanto si esercita quotidianamente. Anche il calpestio risulta essere molto accentuato. Regolamento di condominio vecchio e con articoli di dubbia interpretazione. Ho chiesto che facesse un camera insonorizzata. Ho provato a parlarci ma rimane nella sua posizione. Chiedo cortesemente supporto per come comportarmi per farlo smettere o limitarne l’azione. GRAZIE

L.P., Merano

 

Risposta:

Gentile signor L. P.,

il suo caso rientra nel disturbo arrecato da attività antropiche che si svolgono all’interno dello stesso stabile: la condizione in cui si realizzano le immissioni che lei descrive è normalmente esclusa dalla possibilità di ottenere tutela pubblicistica richiedendo, tramite il Comune, che APPA effettui delle rilevazioni fonometriche.

Il suo Comune, però, disciplina con l’art. 12 del Regolamento di Polizia urbana l’uso di strumenti musicali all’interno delle abitazioni private. Sono imposte limitazioni di orario e comunque è vietato, anche se genericamente, arrecare disturbo con rumori non tollerabili.

Lei potrebbe pertanto rivolgersi al Comune, con le formalità del caso, richiedendo un intervento della Polizia Locale ai sensi del predetto articolo.

Dalla prospettiva del regolamento di condominio e della sua applicazione, se il regolamento è di dubbia interpretazione e l’amministratore non è stato ancora interessato, potrebbe informarlo e esplicitare una richiesta di suo intervento.

Diversa cosa sarebbe se le immissioni dovute all’uso continuativo di strumenti musicali fossero atte a disturbare il riposo e la quiete di una pluralità di persone. Se così fosse si prospetterebbe la possibilità di ottenere un intervento della Autorità giudiziaria a seguito di esposto per presunta violazione dell’articolo 659 c.p.

Le possibilità elencate sopra, salvo le raccomandate, sono non onerose.

Sostenendo i relativi costi, potrebbe rivolgersi ad un legale per ottenere una interpretazione professionale del regolamento di condominio e comprendere se esiste la possibilità di una azione giudiziaria che esuli dalla necessità di dimostrare l’entità delle immissioni disturbanti.

Se invece fosse necessario, o preferibile, intraprendere un’azione giudiziaria per immissioni intollerabili (art. 844 c.c.), l’incarico ad un tecnico acustico consentirà di averne una rappresentazione oggettiva e di quantificarne l’entità. Sarà poi compito del suo legale valutare quale specifica azione intraprendere per ricondurre alla tollerabilità i rumori molesti.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni

 

Rumore da condizionatori di ristorante

Segnalazione: All’interno del cortile condominiale, su terrazzo di proprietà esclusiva sono stati montati due grossi condizionatori a servizio di un ristorante che aprirà a breve. L’impianto resta accesso giorno e notte e durante le ore notturne risulta molto rumoroso, forse per effetto della cassa di risonanza creata dai palazzi circostanti. Durante la notte i compressori producono diversi spunti forse per raggiungere la temperatura.

G.F. Bari

Lei ha due strade da percorrere: la prima essendo un rumore prodotto da un’attività commerciale può fare un esposto direttamente al Sindaco per richiedere l’intervento dei Tecnici dell’A.R.P.A. di riferimento (Bari), o un’azione  giudiziaria.
Poichè il disturbo è cominciato da poco, Le consiglierei un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale) oppure un A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c..
Contestualmente, dovrà incaricare un consulente tecnico per eseguire le misurazioni fonometriche in casa sua allo scopo di verificare se è superato il limite massimo della normale tollerabilità di giurisprudenza pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast con le sorgenti di rumore spente).
Tale perizia potrà allegarla alle sue denunce di carattere amministrativo che a quelle penali.
Solo dopo la perizia tecnica – come Missione Rumore raccomanda da anni – potrà rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia, forse lei stesso lo è, per dar seguito ad un’azione giudiziaria più appropriata al suo caso.
Il nostro consiglio è comunque quello di cercare di addivenire ad un accordo stragiudiziale con la parte, comunicando in primo luogo il vostro disagio e cercando assieme una soluzione conciliativa, ad esempio con un intervento di bonifica acustica sulle macchine.

Cordiali saluti.

Ing. S Scaramuzzi

Rumore da condizionatori di attività commerciale

Segnalazione:

All’interno del cortile condominiale, su terrazzo di proprietà esclusiva, sono stati montati due grossi condizionatori a servizio di un ristorante che aprirà a breve. L’impianto resta accesso giorno e notte e durante le ore notturne risulta molto rumoroso, forse per effetto della cassa di risonanza creata dai palazzi circostanti. Durante la notte i compressori producono diversi spunti forse per raggiungere la temperatura. G.F. Bari

Risposta dell’esperto :

Gentilissimo Sig.r G.F., da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale (ristorante). Trattasi quindi di unità esterne (compressori) poste su un lastrico solare, su cui affaccia probabilmente la sua abitazione.

In promo luogo può  far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune di Bari per avere copia della relazione di Documentazione previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che il ristorante  dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, e prima dell’inizio dell’attività.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia. Potrà esibire tale documentazione, in un secondo momento a un suo tecnico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. Puglia, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione. Dovrà quindi fare una vera e propria segnalazione del disturbo.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, il comune potrà intervenire e richiedere delle opere di insonorizzazione al titolare dell’attività, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore.

Una seconda azione che può intraprendere è la seguente. Accertare il superamento di un limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà individuare un tecnico (competente in acustica ambientale) di fiducia:

  • Far effettuare delle  misurazioni fonometriche  ed accertare, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione nel tempo di riferimento diurno (6:00-22:00) e notturno (22:00-3:00) quando gli impianti non sono in funzione.
  • In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare  il titolare dell’attività di quanto sopra accertato con la  Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  • Qualora non sia possibile una risoluzione condivisa, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

cordialmente

Ing. sabrina Scaramuzzi – Missione Rumore

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