Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Pub con musica dal vivo al venerdì sera

Segnalazione
Buongiorno al venerdì sera un pub, i cui locali confinano col mio appartamento, effettua musica dal vivo sino alle 24:00. Misurando con un fonometro (App smartphone) il rumore, immesso nel mio appartamento durante la musica, è inferiore al limite di 25 dB previsto in orario notturno (anche se io sono in zona classificata 3 dal comune) ma sicuramente si verifica il superamento del limite differenziale di 3 dB sul rumore di fondo. Avrei bisogno di capire prima di chiedere l’uscita di un tecnico certificato se il non superamento del limite assoluto vanifica il superamento di quello differenziale. Saluti
M.M. – provincia di Monza e Brianza
Risposta
Febbraio 2019
Gentile sig. M.M.,
quanto da Lei misurato – tuttavia con l’ausilio di uno smartphone, quindi, la misura andrebbe verificata con uno strumento professionale, cioè con un fonometro di classe 1 – farebbe propendere per l’accettabilità del rumore prodotto dalla musica del pub in casa sua, essendo il livello sonoro minore della soglia di applicabilità del criterio differenziale notturno (ex art. 4, comma 2, punto b) stabilita in 25 dB(A) a finestre chiuse.
In termini più semplici, “il non superamento del limite assoluto vanifica il superamento di quello differenziale”, come Lei stesso sospetta.
Questo, però, secondo il criterio di valutazione pubblicistico, cioè quello applicato dal Comune e dall’A.R.P.A., Agenzia Regionale Protezione Ambiente.
Non le resta, quindi, che intraprendere azione giudiziaria civile, ex art. 844 codice civile, contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulente ed avvocato, impugnando la violazione del limite della normale tollerabilità di giurisprudenza di +3 dB sul rumore di fondo.
Nel suo caso si può ravvisare, infatti, la sussistenza del fatto che il rumore immesso nel suo appartamento proviene da una sorgente non specifica (cioè la musica del pub per la quale non sono stati pubblicati specifici decreti attuativi della legge quadro n. 447/95). Quindi, in sede di vertenza giudiziaria, verrebbero a cadere i presupposti per l’applicazione dell’art. 6-ter della Legge 27/2/2009 n. 13 (valutazione del criterio differenziale secondo il metodo del Leq del rumore ambientale rispetto al livello di rumore residuo), recentemente integrato dal comma 1-bis inserito all’interno del comma 746 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Tenga presente che la decisione sul criterio da adottare spetta al Giudice.
Il “rammendo” normativo – semi clandestinamente inserito nella legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 – non sembra, comunque, aver inciso sui principi interpretativi del citato art. 6-ter della legge 13/2009 precisati da recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Con i migliori saluti
Roberto Campagnoli