Rumorosità prodotta da una pressa di una Tipografia
Segnalazione:
I miei genitori abitano in un appartamento sopra una tipografia. Ci sono solo loro, sopra c’è il tetto. Questa tipografia, tra i vari macchinari, ha una pressa che avrà almeno 40 anni. Questa pressa è stata spenta per anni ma, da una settimana a questa parte, l’hanno rimessa in funzione. Il rumore percepito nel nostro appartamento rientra nei decibel previsti dalla Legge, ma è come una goccia d’acqua nella testa di mia mamma, che non è più giovane e che stamattina nonostante la temperatura è uscita di casa. Questo PUM PUM PUM ha un intervallo di un po’ meno di 2 secondi e dura tutto il santo orario di apertura della Tipografia. Mia mamma sta andando via di testa e stamattina le abbiamo preso il telefono quando i Carabinieri avevano già risposto, scusandoci. Cosa possiamo fare?
Risposta:
24 novembre 2017
Gentile Sig. A.C.,
la rumorosità prodotta dalle attività lavorative, e valutata nei confronti dei “ricettori sensibili”, deve rispettare quelli che sono i “limiti amministrativi” ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995 e del suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/199; Comune ed A.R.P.A.V. hanno pertanto gli strumenti legislativi utili per attuare le opportune verifiche di controllo al fine di tutelare la salute delle persone.
Dalla sua segnalazione non mi è chiaro se i decibel, di cui Lei dice essere all’interno dei limiti previsti dalla legge, sono, o meno, comprensivi anche della componente di rumorosità prodotta dalla messa in esercizio della pressa la quale, proprio in virtù della sua descrizione (rumori tipo “Pum-Pum-Pum”), potrebbe incrementare il livello sonoro misurato, mediante dei fattori correttivi K, per la possibile presenza di componenti impulsive e/o tonali a bassa frequenza.
In merito ai dati che Lei ha fornito, Le suggerisco quindi due distinti percorsi:
Applicazione dei Limiti Amministrativi.
Se la misurazione fonometrica, a cui Lei si riferisce parlando di decibel, è stata eseguita senza la presenza della pressa, allora la stessa oggi non ha più validità: è da ripetersi poiché gli impianti sono mutati ed è la stessa tipografia a doversene fare carico, producendo una nuova Valutazione di Impatto Acustico.
Nel caso di resistenza da parte della stessa attività, allora potrà Lei stesso richiedere, mediante lettera raccomandata inviata al Comune e ad A.R.P.A.V. in cui spiegherà l’esposizione al rumore subita, l’esecuzione di opportune misurazioni fonometriche presso la sua abitazione al fine di verificare, o meno, la violazione dei limiti amministrativi.
È fondamentale che le nuove misurazioni siano fatte con particolare cura ed attenzione, soprattutto per ricercare nel tracciato fonometrico i “Pum-Pum-Pum”, cioè probabili componenti impulsive e/o tonali a bassa frequenza.
Nel caso in cui A.R.P.A.V. verificasse il non rispetto dei limiti, la tipografia dovrà porre in essere adeguate opere di mitigazione al rumore e sarà opportuno controllarne l’efficacia mediante nuove rilevazioni fonometriche.
Questo percorso segue l’iter amministrativo, e non è oneroso.
Applicazione dei Limiti Giurisprudenziali.
Se i dB invece di cui Lei parla sono già comprensivi della rumorosità prodotta dalla pressa, o se il percorso di cui sopra non portasse ai risultati attesi, allora l’unica strada percorribile che rimane è l’azione giudiziaria, ai sensi del disposto dell’art. 844 Codice Civile, Criterio della normale tollerabilità, limite giurisprudenziale più “protettivo” per le persone esposte al rumore.
Questo percorso dovrà essere supportato da una sua iniziale indagine fonometrica, svolta da un Tecnico Competente in Acustica da Lei incaricato, al fine di produrre “prova” dell’effettivo disturbo mediante il superamento del limite della normale tollerabilità, pari a +3 dB sul rumore di fondo (L95).
Con questo documento Lei potrà intraprendere un’azione giudiziaria civile contro il proprietario delle mura della tipografia, e vista la gravità, anche mediante un ricorso d’urgenza, ex art. 700 Codice di Procedura Civile.
Questo percorso implica dei costi da sostenere, che sono le spese tecniche e legali.
Cordiali saluti
Arch. Annalisa Grendene
Azienda a ciclo continuo
Segnalazione:
Una azienda nata nel 1960, lavora a ciclo continuo ed immette costantemente 50 dB nell’area dove abito ed emette al suo muro di recinzione 68 dB. L’ARPA che solo misurato i valori di immissione, ha stabilito che con questo valore di 50 dB è tutto in regola perchè non si può applicare il criterio del differenziale dei 3 dB.l’azienda è però stata rinnovata , e deve comunque essere sempre considerata esistente?
O.V. – Cuneo
Risposta:
24 novembre 2017
Preg.mo Sig. O.V. buongiorno.
Premesso come l’interpretazione della norma di legge non sia di competenza di un tecnico ma di un giurista, l’applicabilità o meno del differenziale sugli impianti a ciclo continuo esistenti (DM 11/12/1996, art. 3, comma 1), nel caso specifico dipende necessariamente dall’individuazione di cosa si intenda per “rinnovamento” dell’azienda.
In ogni caso, al fine di potersi esprimere sul punto, si dovrebbero individuare quali macchine sono state rinnovate nell’azienda e se sono state realizzate nuove linee produttive, se sono stati spostati dei macchinari rumorosi, o se semplicemente è stata variata la ragione sociale dell’azienda. Tale analisi potrà portare quindi ad una precisa individuazione delle “sorgenti sonore” eventualmente “nuove”.
A questo punto, tenuto conto del supporto tecnico, l’eventuale applicabilità di un limite di legge alle sorgenti sonore individuate sarà materia da trattare sotto l’aspetto giuridico.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra
Accensione Tir in zona residenziale
SEGNALAZIONE:
Il rumore è provocato da un tir che è parcheggiato nel cortile del mio vicino a circa 15 metri dalle finestre delle camere da letto dei miei figli di 8 e 12 anni. Il camion viene acceso in un orario che va dalle 4:30 alle 7 del mattino svegliandoci e creando parecchio disagio. Per motivi tecnici resta acceso per almeno 15 minuti, a volte anche di più. Questo accade 2/3 volte alla settimana perché per il resto è spesso via o parcheggia esternamente al cortile leggermente più lontano dalla mia casa. Ho cercato di spiegare al mio vicino il nostro disagio ma senza ottenere risultati. Ho segnalato la cosa ai vigili che non sono intervenuti perché a loro dire non infrange alcuna norma e perché la ditta di trasporti di cui il mio vicino è titolare,e che è composta solo da lui, era presente prima della costruzione delle case. Tengo a precisare che abito in una zona residenziale nata da poco e che è interdetta ai camion appunto per la presenza di molte abitazioni, tranne autorizzati tra qui il mio vicino. Oltre al camion del mio vicino é presente anche un altro camion che lavora col mio vicino e fa gli stessi suoi orari ed é parcheggiato anch’esso nelle vicinanze della mia casa e crea il medesimo disagio. Questi due tir disturbano sicuramente anche gli altri residenti ma nessuno fa niente. La situazione si protrae da quando ho acquistato la casa , 7 anni fa e sono stanco di subire questa situazione. Col mio vicino ormai i rapporti sono tesi, al limite della rissa… cosa posso fare per porre fine a questa situazione?
Grazie per l’attenzione. Saluti
RISPOSTA ESPERTI:
06 ottobre 2017
Gentilissimo Sig. C.B.,
la problematica dei mezzi pesanti parcheggiati all’interno di aree residenziali sono spesso causa dell’insorgere di insofferenze dovute alla rumorosità che questi possono arrecare nei confronti delle vicine abitazioni e, in particolare, in orari che sovente riguardano le fasce notturne.
È pur vero che, come anche Lei scrive, nelle aree prettamente residenziali l’ingresso dei tir oggi non è più consentito, e questo al fine di salvaguardare il clima acustico per la tutela dei residenti: la difficoltà sta quindi relazionare queste due differenti destinazioni urbanistiche in quei territori in cui ancora sussistono queste realtà.
In risposta, a volte le Pubbliche Amministrazioni cercano di non essere ostative nei confronti di queste attività lavorative già insediate nel territorio, che altresì avrebbero difficoltà a trovare luoghi ove parcheggiare il proprio automezzo e vedrebbero compromesso il loro diritto ad espletare la propria attività. Ma, le Pubbliche Amministrazioni devono ad ogni modo non dimenticare che si tratta pur sempre di attività lavorative che possono arrecare disturbo, nello specifico disturbo da rumore, spesso in fasce orarie notturne, e pertanto sono tenute a far rispettare i limiti di immissione “amministrativi”, ai sensi della L.Q. 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/114/1997, art. 4., e la sua problematica rientra proprio all’interno dell’osservanza di questa normativa vigente.
Potrebbe essere altresì interessato anche il Codice della Strada (art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli”) se la sosta del veicolo avvenisse in strada pubblica, poiché il codice proibisce la sosta con motore acceso.
Dopo questa premessa, Lei ha di fronte due distinti canali percorribili:
- Il primo canale è “amministrativo”, “gratuito” ma con limiti di rumorosità più permissivi (+ 5 dB sul rumore residuo di giorno e + 3 dB sul rumore residuo di notte);
- Il secondo canale è “giurisprudenziale”, art. 844 C.C., più rigoroso, con un limite di rumorosità più protettivo, ma “costoso”, poiché ci sarà un consulente tecnico che valuterà mediante monitoraggio acustico l’effettivo disturbo da rumore (+ 3 dB sul rumore di fondo), un consulente legale e un C.T.U. nominato dal Giudice.
Al punto numero 1 (uno), Lei invierà al Comune, e per conoscenza all’A.R.P.A. del Veneto, lettera, mediante raccomandata a/r, in cui descriverà il disturbo da rumore subito, causato nello specifico dall’accensione protratta nel tempo di un tir parcheggiato in area privata presente in prossimità della sua abitazione, e durante la fascia oraria notturna. Con questa comunicazione Lei chiederà alla Pubblica Amministrazione, che si avvallerà a sua volta dell’intervento tecnico di A.R.P.A.V., che vengano effettuate presso la sua abitazione le opportune misurazioni acustiche al fine di rilevare, o meno, il superamento del limite di rumorosità ai sensi della legislazione nazionale vigente in ambito acustico (L.Q. 447/1995 e suoi decreti attuativi).
Non sempre questa strada porta a buoni risultati, ma è comunque un suo diritto richiederla.
Al punto 2 (due) invece, Lei dovrà in primis incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ad effettuare, sempre all’interno della sua abitazione e durante la presenza della sorgente disturbante (automezzo pesante acceso), le opportune misurazioni acustiche al fine di rilevare, o meno, l’effettivo disturbo, e solo dopo aver constato il superamento di +3 dB sul rumore di fondo potrà incaricare un legale che la seguirà nell’iter processuale.
Le consiglio, prima di iniziare qualsiasi lite, e dopo aver accertato mediante misurazione fonometrica il disturbo lamentato, di comunicare alla persona interessata quanto accertato con Perizia Tecnica al fine di trovare una soluzione stragiudiziale e, in tal senso, personalmente interesserei anche il Comune e la Polizia Urbana.
Un sollecito a volte dimostrato con dati alla mano può condurre a quei risultati che a voce difficilmente sono ottenibili, trovando magari la semplice soluzione che l’accessione protratta nel tempo sia fatta ad una distanza tale da non arrecare più alcun disturbo.
In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.
Cordialmente
arch. Annalisa Grendene