Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Artigiani, industrie, negozi, uffici e supermercati

Problema Palestra ” Crossfigting “

SEGNALAZIONE:

Sotto il nostro locale commerciale ha aperto una palestra da 6 mesi . Non e’ possibile svolgere normalmente il nostro lavoro di Ottici e fare misurazione della vista in relax . Vibrazioni continue provocate da utilizzo bilanceri fino a 100 kg e musica ad alto volume . Effettuato test ” sismografo ” dal padrone dei locali che ha ingiunto ai proprietari della palestra di spostare le ore di pesistica in altro locale attiguo ma non e’ successo nulla . Abbiamo richiesto di abbassare la musica ( decibel misurati con App del cellulare ….fino a 70 db) ma nulla …. non possiamo svolgere la ns attivita’ con regolarita’ perche’ , causa vibrazioni la clientela pensa ad un ” terremoto ” . Cosa dobbiamo fare ? Come conviene procedere ? Avete una vs filiale a Roma ? Grazie della vs cortese risposta . P.G. Roma

RISPOSTA ESPERTI:

Lei ha tre tipi di azione,  anche esperibili contemporanee l’una all’altra:
1- Il primo passo consiste nella richiesta di accesso agli atti in Comune (legge 241/90) al fine di prendere visione ed avere copia della relazione d’impatto acustico (art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95) che la palestra deve aver depositato in Comune per ottenere l’autorizzazione di esercizio, con particolare riguardo alla presenza dell’impianto elettroacustico con diffusione di musica nelle sale della palestra. Qualora tale relazione sia mancante nel fascicolo in Comune, dovrete intanto contestare tale inadempienza per far sì che il Comune richieda alla Palestra tale documentazione.

2- Il secondo passo consiste nel richiedere al Comune di ordinare ad A.R.P.A. Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio) sopralluoghi all’interno del vostro negozio per le misurazioni fonometriche. Il limite massimo del rumore in periodo diurno è la differenza di 5 decibel tra i livelli sonori medi (livello equivalente Leq) con l’attività (pesistica, musica, ecc.) e senza l’attività secondo l’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Occorre assolutamente invitare il Comune a richiedere ad A.R.P.A. Lazio di effettuare sopralluoghi senza preavviso alla Palestra altrimenti il rumore e le vibrazioni dei bilanceri verrebbero artatamente ridotte ed il sopralluogo verrebbe vanificato.

3- La seconda azione possibile è l’azione giudiziaria civile contro il proprietario delle mura della palestra e del Gestore della Palestra, richiedendo al Giudice la nomina di un C.T.U. per controllare il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 del codice civile, eventualmente  data la gravità anche con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale) oppure un A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c..
Prima dell’azione legale, dovrà incaricare un consulente tecnico acustico per eseguire le misurazioni fonometriche nel suo negozio e verificare il superamento della soglia della normale tollerabilità come stabilito dalla giurisprudenza,  pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast con le sorgenti di rumore spente). Si tratta di un’azione giudiziaria difficile perché spesso  “quando arriva il CTU il rumore non c’è più”. La difficolta principale consiste nella soluzione del problema del C.T.U. che dovrà svolgere la sua azione peritale nel contraddittorio con le parti. Questo significa che il gestore della palestra è preavvisato della data e ora del sopralluogo e quindi, semplicemente non farà rumore. In alcuni Tribunali tra cui anche Roma, spesso il Giudice include nel quesito al CTU la esecuzione di sopralluoghi a sorpresa, senza preavviso alla parte che provoca la rumorosità, e questo spesso facilita il compito complessivo cui è onerato il Consulente

4-La terza azione è la denuncia ex art. 659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) da farsi presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente. In pratica occorre che andiate — in almeno due persone o più, non familiari — muniti di carta d’identità per denunciare il gestore della Palestra (non il proprietario delle mura).

Ing. Stefano Cecchi

Fabbro rumoroso, cosa fare? Disturbo da rumore impulsivo.

Segnalazione

Ho il vicino di casa che con la sua attività di fabbro batte il ferro e la mia casa essendo confinante vibra e sento un continuo bum bum bum in modo insopportabile, sono stata dai vigili ma inutilmente,mi è stato detto che ormai l attività c è e nn posso far nulla.grazie

 

Risposta dei nostri esperti

Gentile signora C.A.,

salvo che siano stati effettuati accertamenti che non le sono noti o menzionati, non appare che le informazioni di cui dispone siano esatte.

Infatti anche le attività produttive già esistenti sono soggette ai limiti previsti dalla Legge.

Lei può chiedere al Comune, per iscritto e preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che siano effettuate delle rilevazioni fonometriche, presso la sua abitazione, per accertare se sono rispettati i limiti della Legge sull’inquinamento acustico, compresi quelli previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

Troverà sul sito internet del suo Comune le informazioni relative sia al piano di zonizzazione acustica che al suo regolamento attuativo.

Potrebbe anche inviare copia della sua richiesta all’A.P.P.A., che potrà chiarire eventuali dubbi interpretativi sulla sua istanza.

Nella richiesta è opportuno descrivere le attività disturbanti, in quali orari avvengono, con quanta variabilità, la loro durata abituale ed ogni altro fattore significativo (ad esempio se si svolgono all’aperto, con porte aperte o particolari concomitanze).

È anche opportuno indicare se, per le caratteristiche dei luoghi, vi sono momenti di maggiore silenziosità  in cui gli effetti del disturbo sono maggiormente risentiti e se vi sono momenti in cui è più elevata la rumorosità prodotta dal disturbante.

In alternativa, in concomitanza oppure successivamente al (gratuito) procedimento amministrativo è sempre aperta la possibilità di ricorrere al Tribunale Civile.

In questo caso, la scelta della migliore opzione può essere effettuata solo con una analisi approfondita del caso particolare, che dovrà essere svolta da un legale di sua fiducia.

Missione Rumore raccomanda sempre di far seguire l’analisi legale a quella tecnico-acustica, che è strumento per quantificare l’entità delle immissioni di rumore nella sua abitazione.

Come avrà compreso, si tratta di un percorso che comporta almeno (in caso di vittoria di spese) l’anticipo delle spese sia legali che tecniche.

Tuttavia, il limite giurisprudenziale della tollerabilità di non più di 3 dB sul rumore di fondo è più restrittivo e quindi tutelante dei limiti della Legge sull’inquinamento acustico: perciò questa via è quella da preferirsi se si intende ottenere il minimo impatto delle immissioni disturbanti.

Inoltre la Legge civile non prevede, al contrario di quella amministrativa, dei livelli di soglia minimi per la procedibilità.

La invito a consultare gli altri casi che hanno ricevuto risposta dei nostri esperti per una trattazione più esaustiva delle differenze fra tutela amministrativa e civilistica.

Da ultimo ciò che dovrebbe essere il primissimo tentativo da esperire: descrivere, con garbo, la propria situazione di disagio e disturbo a chi lo realizza.

Talora chi disturba non è consapevole che potrebbe ledere un diritto altrui e soprattutto  non sa quanto può essere gravosa la condizione e gli effetti su chi è disturbato.

Se questo riesce ad essere espresso e se viene compreso è possibile addivenire ad una soluzione bonaria, che può conciliare le rispettive esigenze, come ci auguriamo possa essere il suo caso.

Spero di averle fornito una utile base conoscitiva e la saluto cordialmente

Filiberto Pisoni

rumore proveniente da sala giochi

Domanda:
Vivo nel tormento di entrare in casa, perché ormai non riesco più a dormire, riposare, lavorare. Da poco più di un mese hanno eseguito dei lavori al piano terra ( il mio appartamento è al primo piano) e adeguato un locale a sala giochi. Non solo fanno rumore nel locale e fuori, ma c’è anche il riverbero del suono. ( Dalle 6.30 all’una di notte). Ho esposto il problema al Comune in forma scritta, ho chiamato i carabinieri (vengono dopo 1 ora, vedono e vanno via e tutto ricomincia). Mi sono rivolta ad un legale, mi ha detto che la strada sarebbe stata lunga, mentre io ho bisogno di silenzio nel più breve tempo possibile. Che cosa posso fare? In termini di efficienza ed efficacia?
S.M. Melpignano (Le)

Risposta:

Lei ha due strade da percorrere: la prima essendo un rumore prodotto da un’attività commerciale può fare un esposto direttamente al Sindaco per richiedere l’intervento dei Tecnici dell’A.R.P.A. di riferimento (Lecce), o un’azione  giudiziaria.
Poichè il disturbo è cominciato da poco, Le consiglierei un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale) oppure un A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c..
Contestualmente, dovrà incaricare un consulente tecnico per eseguire le misurazioni fonometriche in casa sua allo scopo di verificare se è superato il limite massimo della normale tollerabilità di giurisprudenza pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast con le sorgenti di rumore spente).
Tale perizia potrà allegarla alle sue denunce di carattere amministrativo che penale.
Solo dopo la perizia tecnica – come Missione Rumore raccomanda da anni – potrà rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata al suo caso.
Tenga presente che l’azione giudiziaria ha dei costi iniziali a suo esclusivo carico e sono le parcelle dei professionisti da lei richiesti: il suo consulente tecnico, l’avvocato e quella del C.T.U. (consulente tecnico nominato dal Giudice).

Cordilai saluti

Ing. Sabrina Scaramuzzi

Press

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