Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Artigiani, industrie, negozi, uffici e supermercati

Disturbo da taglieria di pietre

Segnalazione:
Si tratta di una taglieria di pietre sita al piano terreno, il rumore si trasmette attraverso ai muri fino al terzo piano nel mio appartamento.
L’Arpa ha già fatto un’analisi che risulta leggermente sotto la soglia di disturbo.
I.B. – Valenza (AL)

Risposta:
aprile 2018

Preg.mo Sig. I.B. buongiorno.
Immagino che l’Arpa, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia affrontato il problema dal punto di vista amministrativo, ovverosia di verifica del rispetto del limite differenziale stabilito dal DPCM 14/11/1997.
Nel Suo caso, il problema da Lei lamentato riguarda invece la materia del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.
La giurisprudenza costante in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo, valutati avuto segnatamente riguardo ai valori istantanei (impiegando i livelli percentili come parametri descrittori).
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente potrà individuare i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) proveniente dall’attività disturbante. Le suggerisco di coinvolgere un tecnico in grado di effettuare anche misure di vibrazioni, al fine di comprendere a fondo la problematica ed individuare una soluzione tecnica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori scelti, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggerisco in prima istanza di contattare il titolare della ditta sita al piano terreno, informarlo su quanto accertato e cercare un possibile accordo. Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un avvocato civilista per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Condizionatore, movimento camion e attività notturna di magazzinaggio

Segnalazione
Abito da sempre in un condominio costruito nel 1971 in una zona periferica di Milano ad alta densità abitativa. Di fronte alla facciata del nostro palazzo vediamo il fianco di un supermercato di medie dimensioni – costruito nel 1967 e per oltre quarant’anni sede di una … -, occupato in parte dal parcheggio per la sua clientela e in parte da un’area di accesso al suo magazzino.
Fintanto che l’area è stata occupata da … non abbiamo mai avuto problemi di convivenza. Qualche anno fa in quest’area è subentrata … che ha trasformato gli spazi esistenti con interventi risultati fonte di inquinamento acustico, dell’aria e perfino igienici.
L’inquinamento acustico è rappresentato da 3 fonti, tutte poste di fronte alle finestre del nostro condominio: un grosso condizionatore costruito e messo in funzione nel 2017, nell’area del parcheggio del supermercato; il movimento dei camion che scaricano le merci già a partire dalle 6,00 del mattino, l’attività notturna, seppur saltuaria, all’interno del magazzino all’aperto.
In particolare il condizionatore è in funzione ininterrottamente da mattina a sera (in questa stagione invernale dalle 6,50 alle 21,05) mentre in estate con orari ancora più ampi, 7 giorni su 7. La situazione è stata fatta presente più volte al direttore del negozio senza risultato alcuno in quanto – a suo dire – il rumore è nella norma. Il rumore è invece per noi persistente e penetrante, diremmo perfino persecutorio perché si installa nel cervello senza dare tregua alcuna. E se l’apertura di questo supermercato si trasformasse in h24, come pare sia nella politica commerciale di questo marchio, come potremmo noi sopravvivere?
Cosa possiamo fare per tutelarci sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista economico visto che allo stato attuale il valore dei nostri appartamenti è fortemente compromesso?
Grazie, cordiali saluti
M.D. – Milano

Risposta
7 marzo 2018
Gentile signora M.D. di Milano,
trattandosi di un rumore prodotto da un’attività commerciale Lei ha la possibilità di fare un esposto per “inquinamento acustico” al Comune di Milano per richiedere l’intervento dei Tecnici dell’A.R.P.A. Lombardia. La modulistica è reperibile facilmente sul website ufficiale del Comune stesso.
La verifica dell’eventuale inquinamento acustico del grosso condizionatore comporta meno problemi tecnici, trattandosi di una sorgente fissa seppure a funzionamento fluttuante o modulare che può dipendere anche in modo significativo dalle condizioni climatiche esterne.
Maggiori difficoltà comporta la determinazione del disturbo arrecato dal movimento dei camion e dall’attività notturna di magazzinaggio, in quanto il livello continuo equivalente del rumore ambientale è un parametro piuttosto permissivo in relazione al grado di disturbo generalmente arrecato da queste attività, in particolare durante il periodo di riposo notturno.
Il vantaggio dell’azione presso la P.A. è di essere gratis.
L’alternativa è di intraprendere azione giudiziaria civile contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.
L’azione giudiziaria potrebbe essere intrapresa presso il Tribunale con causa di merito art. 2043 C. C. oppure con l’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Il ricorso d’urgenza ex art. 700 Codice di Procedura Civile non è consigliabile nel suo caso, tenuto conto del fatto che l’Azienda che produce il rumore “è subentrata alcuni anni fa”.
Cordiali saluti
Roberto Campagnoli

Disturbo del furgone frigo rumoroso di un laboratorio di gelateria

Segnalazione:

Salve, da poco si è trasferito un laboratorio di gelateria vicino a casa. Per loro necessità dispongono di un furgone frigo, che ha bisogno di tenere continuamente in funzione il motore del refrigeratore (non del furgone). Questo genera un rumore continuo e molto fastidioso, considerando che il furgone è fermo, con frigo acceso, per circa 15/20 ore al giorno. La fonte del rumore non dista più di 10 metri dalla finestra più vicina, e i decibel rilevati alla fonte, (col cellulare e senza tener conto del rumore di fondo) sono circa 60. Il proprietario non sembra intenzionato a fare nulla, come è meglio comportarsi?

F.B., Rimini

Risposta:

Gentile signor F.B.,

trattandosi di attività produttiva di recente insediamento può intraprendere principalmente due iniziative, anche contemporaneamente.

La prima, a carattere non oneroso per lei, consiste nel segnalare al Comune tramite raccomandata A.R. o P.E.C. la situazione instauratasi, descrivendo accuratamente gli orari (se diurni 06.00-22.00 o anche notturni), la tipologia e la posizione della fonte sonora. Non ometta di indicare l’orario di maggior disturbo.

Se il gruppo frigo è in funzione anche in orario notturno (22.00-06.00), sarà conveniente richiedere tutela in questa fascia oraria, per cui la legge amministrativa prevede limiti più restrittivi.

Anche se i laboratori artigianali per la produzione di gelati rientrano fra le attività esentate dalla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (art. 4 DPR 227/2001), sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla legge amministrativa.

Sarà perciò utile che lei, insieme alla segnalazione, richieda esplicitamente al Comune che l’A.R.P.A.E. –che potrà informare in copia-  effettui misurazioni fonometriche presso la sua abitazione, al fine di accertare se sono violati i limiti amministrativi.

 

La seconda possibilità, che comporta oneri economici, consiste nel fare effettuare da un tecnico competente in acustica un rilievo fonometrico dalla cui analisi verificare se sussistono gli estremi per ricorrere al Giudice civile.

A questo proposito, è utile considerare che il limite giurisprudenziale di 3 dB sul rumore di fondo Ln95 è maggiormente tutelante per chi lamenta le immissioni intollerabili.

Potrà quindi incaricare un legale di sua fiducia che, trattandosi di novità sopravvenuta di recente,  potrebbe con successo richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni