Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Disturbo da taglieria di pietre

Segnalazione:
Si tratta di una taglieria di pietre sita al piano terreno, il rumore si trasmette attraverso ai muri fino al terzo piano nel mio appartamento.
L’Arpa ha già fatto un’analisi che risulta leggermente sotto la soglia di disturbo.
I.B. – Valenza (AL)

Risposta:
aprile 2018

Preg.mo Sig. I.B. buongiorno.
Immagino che l’Arpa, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia affrontato il problema dal punto di vista amministrativo, ovverosia di verifica del rispetto del limite differenziale stabilito dal DPCM 14/11/1997.
Nel Suo caso, il problema da Lei lamentato riguarda invece la materia del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.
La giurisprudenza costante in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo, valutati avuto segnatamente riguardo ai valori istantanei (impiegando i livelli percentili come parametri descrittori).
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente potrà individuare i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) proveniente dall’attività disturbante. Le suggerisco di coinvolgere un tecnico in grado di effettuare anche misure di vibrazioni, al fine di comprendere a fondo la problematica ed individuare una soluzione tecnica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori scelti, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggerisco in prima istanza di contattare il titolare della ditta sita al piano terreno, informarlo su quanto accertato e cercare un possibile accordo. Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un avvocato civilista per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra