Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archvi dell'anno: 2017

Alto volume del televisore

Segnalazione:
Buonasera abito in un condominio di 5 piani, io sono al 4° e l’inquilino del 5 tutte le sere tiene alto il volume del televisore, talmente alto che non riesco a sentire il mio. Cosa devo fare?
F.G. – Torino

Risposta:
20 dicembre 2017

Preg.mo Sig. F.G. buongiorno,
ritengo che il coinvolgimento dell’Amministratore sia assolutamente un percorso obbligato e corretto sotto il profilo procedurale. Le suggerisco di trasmettere la segnalazione all’Amministratore a mezzo raccomandata o e-mail certificata (messaggio da indirizzo di posta certificata a indirizzo di posta certificata).

A mio avviso, esistono poi due possibili alternative per affrontare la problematica da Lei esposta, qualora il coinvolgimento dell’Amministratore non dovesse sortire l’esito sperato.
La prima possibilità consiste nel recarsi di persona presso il Comando della Polizia Municipale di Torino, sito in Via Bologna 74, ed esporre il problema o in extremis presentare una denuncia presso lo stesso Comando. Al verificarsi nuovamente dell’azione di disturbo da parte del Suo vicino, potrà richiedere l’intervento di una pattuglia, contattando la Centrale Operativa ai numeri 011 011 1 e 011 011 011 e segnalando il protocollo della eventuale denuncia presentata.

La seconda possibilità prevede di incaricare un Tecnico Competente in Acustica di eseguire rilievi strumentali dei livelli sonori, accompagnati da riprese audio-video, finalizzati ad accertare la condizione dei luoghi. Un avvocato da Lei eventualmente nominato potrà poi impiegare tale accertamento tecnico a fondamento delle argomentazioni in un eventuale ricorso ex art. 697 c.p.c. (inaudita altera parte), avente carattere di eccezionale urgenza.

Le suggerisco in ogni caso di far presenziare al disturbo alcune persone terze (non appartenenti al nucleo familiare) in grado di poter eventualmente testimoniare i fatti da Lei denunciati.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Disturbo musica techno

Segnalazione:
Durante il pomeriggio il vicino di casa al piano di sopra mette la musica techno a tutto volume ed avendo una bambina piccola che di pomeriggio dovrebbe riposare questo risulta molto fastidioso. Ho segnalato la cosa all’amministratrice più volte ma il vicino a ripicca alza sempre più il volume. Come posso fare? A chi posso sporgere denuncia eventualmente?
R.B. – Torino

Risposta:
12 dicembre 2017

Preg.mo Sig. R.B. buongiorno.
Le confermo che il coinvolgimento dell’Amministratore è assolutamente corretto sotto il profilo procedurale. Le suggerisco tuttavia di trasmettere la segnalazione all’Amministratore a mezzo raccomandata o e-mail certificata (messaggio da indirizzo di posta certificata a indirizzo di posta certificata).

A mio avviso, esistono poi due possibili alternative per affrontare la problematica da Lei esposta.
La prima possibilità consiste nel recarsi di persona presso il Comando della Polizia Municipale di Torino, sito in Via Bologna 74, ed esporre il problema o in extremis presentare una denuncia presso lo stesso Comando. Al verificarsi nuovamente dell’azione di disturbo da parte del Suo vicino, potrà richiedere l’intervento di una pattuglia, contattando la Centrale Operativa ai numeri 011 011 1 e 011 011 011 e segnalando il protocollo della eventuale denuncia presentata.

La seconda possibilità prevede di incaricare un Tecnico Competente in Acustica di eseguire rilievi strumentali dei livelli sonori, accompagnati da riprese audio-video, finalizzati ad accertare la condizione dei luoghi. Un consulente difensore potrà poi impiegare tale accertamento tecnico a fondamento delle argomentazioni in un eventuale ricorso ex art. 697 c.p.c. (inaudita altera parte), avente carattere sicuramente di eccezionale urgenza, ma in primis costituendo di fatto l’attività del suo vicino rumoroso un pericolo per la salute della piccola.

Le consiglio in ogni caso di far presenziare al disturbo alcune persone terze (non appartenenti al nucleo familiare) in grado di poter eventualmente testimoniare i fatti da Lei denunciati.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Rumorosità prodotta da una pressa di una Tipografia

Segnalazione:
I miei genitori abitano in un appartamento sopra una tipografia. Ci sono solo loro, sopra c’è il tetto. Questa tipografia, tra i vari macchinari, ha una pressa che avrà almeno 40 anni. Questa pressa è stata spenta per anni ma, da una settimana a questa parte, l’hanno rimessa in funzione. Il rumore percepito nel nostro appartamento rientra nei decibel previsti dalla Legge, ma è come una goccia d’acqua nella testa di mia mamma, che non è più giovane e che stamattina nonostante la temperatura è uscita di casa. Questo PUM PUM PUM ha un intervallo di un po’ meno di 2 secondi e dura tutto il santo orario di apertura della Tipografia. Mia mamma sta andando via di testa e stamattina le abbiamo preso il telefono quando i Carabinieri avevano già risposto, scusandoci. Cosa possiamo fare?

Risposta:
24 novembre 2017

Gentile Sig. A.C.,
la rumorosità prodotta dalle attività lavorative, e valutata nei confronti dei “ricettori sensibili”, deve rispettare quelli che sono i “limiti amministrativi” ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995 e del suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/199; Comune ed A.R.P.A.V. hanno pertanto gli strumenti legislativi utili per attuare le opportune verifiche di controllo al fine di tutelare la salute delle persone.

Dalla sua segnalazione non mi è chiaro se i decibel, di cui Lei dice essere all’interno dei limiti previsti dalla legge, sono, o meno, comprensivi anche della componente di rumorosità prodotta dalla messa in esercizio della pressa la quale, proprio in virtù della sua descrizione (rumori tipo “Pum-Pum-Pum”), potrebbe incrementare il livello sonoro misurato, mediante dei fattori correttivi K, per la possibile presenza di componenti impulsive e/o tonali a bassa frequenza.
In merito ai dati che Lei ha fornito, Le suggerisco quindi due distinti percorsi:

Applicazione dei Limiti Amministrativi.
Se la misurazione fonometrica, a cui Lei si riferisce parlando di decibel, è stata eseguita senza la presenza della pressa, allora la stessa oggi non ha più validità: è da ripetersi poiché gli impianti sono mutati ed è la stessa tipografia a doversene fare carico, producendo una nuova Valutazione di Impatto Acustico.
Nel caso di resistenza da parte della stessa attività, allora potrà Lei stesso richiedere, mediante lettera raccomandata inviata al Comune e ad A.R.P.A.V. in cui spiegherà l’esposizione al rumore subita, l’esecuzione di opportune misurazioni fonometriche presso la sua abitazione al fine di verificare, o meno, la violazione dei limiti amministrativi.
È fondamentale che le nuove misurazioni siano fatte con particolare cura ed attenzione, soprattutto per ricercare nel tracciato fonometrico i “Pum-Pum-Pum”, cioè probabili componenti impulsive e/o tonali a bassa frequenza.
Nel caso in cui A.R.P.A.V. verificasse il non rispetto dei limiti, la tipografia dovrà porre in essere adeguate opere di mitigazione al rumore e sarà opportuno controllarne l’efficacia mediante nuove rilevazioni fonometriche.
Questo percorso segue l’iter amministrativo, e non è oneroso.

Applicazione dei Limiti Giurisprudenziali.
Se i dB invece di cui Lei parla sono già comprensivi della rumorosità prodotta dalla pressa, o se il percorso di cui sopra non portasse ai risultati attesi, allora l’unica strada percorribile che rimane è l’azione giudiziaria, ai sensi del disposto dell’art. 844 Codice Civile, Criterio della normale tollerabilità, limite giurisprudenziale più “protettivo” per le persone esposte al rumore.
Questo percorso dovrà essere supportato da una sua iniziale indagine fonometrica, svolta da un Tecnico Competente in Acustica da Lei incaricato, al fine di produrre “prova” dell’effettivo disturbo mediante il superamento del limite della normale tollerabilità, pari a +3 dB sul rumore di fondo (L95).
Con questo documento Lei potrà intraprendere un’azione giudiziaria civile contro il proprietario delle mura della tipografia, e vista la gravità, anche mediante un ricorso d’urgenza, ex art. 700 Codice di Procedura Civile.
Questo percorso implica dei costi da sostenere, che sono le spese tecniche e legali.

Cordiali saluti
Arch. Annalisa Grendene