Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

limite della normale tollerabilità

Disturbo da musica dal vivo

Segnalazione:

Buongiorno ci siamo trovati da quest’estate con una nuova gestione del bar sotto casa con musica dal vivo all’aperto sotto le mie finestre. Ho fatto denuncia all’ufficio inquinamento ambientale ma l’ho fatta da sola, ora ho incontrato una mia vicina e stiamo raccogliendo firme.
A.C. – Verbania

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra A.C. buongiorno.
In merito alla materia dell’accettabilità amministrativa, tramite l’ufficio inquinamento ambientale presso cui ha azionato l’esposto potrebbe verificare che l’attività di musica dal vivo all’aperto sia stata debitamente autorizzata.
In secondo luogo, potrà rivolgersi all’ARPA depositando copia dell’esposto.

In materia invece di disturbo da rumore, regolamentata fra privati dall’art. 844 del Codice Civile, Le segnalo che nel caso specifico, ovverosia di un disturbo esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, sussistono gli estremi per l’azionamento di un procedimento ai sensi dell’art. 659 del Codice Penale.
Al fine di verificare innanzitutto la sussistenza della condizione di disturbo, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del bar sotto casa, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Disturbo da musica del pub sotto casa

Segnalazione:

Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.

G.B. – Biella

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Disturbo da cinema

Segnalazione:

La casa che ho in affitto confina con un cinema da cui provengono i rumori fortissimi delle proiezioni fino alla mezzanotte. Cosa posso fare?
S.B. – Alessandria

Risposta:
dicembre 2018

Preg.mo Sig. S.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalle proiezioni.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del cinema, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Un consulente tecnico in materia di acustica potrebbe anche valutare se un eventuale incremento dell’isolamento acustico della parete che divide la Vs abitazione dal cinema possa portare dei benefici.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra