Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

limite della normale tollerabilità

Disturbo del furgone frigo rumoroso di un laboratorio di gelateria

Segnalazione:

Salve, da poco si è trasferito un laboratorio di gelateria vicino a casa. Per loro necessità dispongono di un furgone frigo, che ha bisogno di tenere continuamente in funzione il motore del refrigeratore (non del furgone). Questo genera un rumore continuo e molto fastidioso, considerando che il furgone è fermo, con frigo acceso, per circa 15/20 ore al giorno. La fonte del rumore non dista più di 10 metri dalla finestra più vicina, e i decibel rilevati alla fonte, (col cellulare e senza tener conto del rumore di fondo) sono circa 60. Il proprietario non sembra intenzionato a fare nulla, come è meglio comportarsi?

F.B., Rimini

Risposta:

Gentile signor F.B.,

trattandosi di attività produttiva di recente insediamento può intraprendere principalmente due iniziative, anche contemporaneamente.

La prima, a carattere non oneroso per lei, consiste nel segnalare al Comune tramite raccomandata A.R. o P.E.C. la situazione instauratasi, descrivendo accuratamente gli orari (se diurni 06.00-22.00 o anche notturni), la tipologia e la posizione della fonte sonora. Non ometta di indicare l’orario di maggior disturbo.

Se il gruppo frigo è in funzione anche in orario notturno (22.00-06.00), sarà conveniente richiedere tutela in questa fascia oraria, per cui la legge amministrativa prevede limiti più restrittivi.

Anche se i laboratori artigianali per la produzione di gelati rientrano fra le attività esentate dalla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (art. 4 DPR 227/2001), sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla legge amministrativa.

Sarà perciò utile che lei, insieme alla segnalazione, richieda esplicitamente al Comune che l’A.R.P.A.E. –che potrà informare in copia-  effettui misurazioni fonometriche presso la sua abitazione, al fine di accertare se sono violati i limiti amministrativi.

 

La seconda possibilità, che comporta oneri economici, consiste nel fare effettuare da un tecnico competente in acustica un rilievo fonometrico dalla cui analisi verificare se sussistono gli estremi per ricorrere al Giudice civile.

A questo proposito, è utile considerare che il limite giurisprudenziale di 3 dB sul rumore di fondo Ln95 è maggiormente tutelante per chi lamenta le immissioni intollerabili.

Potrà quindi incaricare un legale di sua fiducia che, trattandosi di novità sopravvenuta di recente,  potrebbe con successo richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni

 

 

Abbaiare di cani

SEGNALAZIONE:

Salve, abito in una trifamigliare e i miei vicini che abitano nella casa centrale hanno 2 cani di piccola taglia che dal lunedì al venerdì e tutti i weekend quando vanno via lasciano i cani fuori in un giardino di 4 metri quadri praticamente sotto la mia finestra della cucina e abbaiano dalle 8 di mattina alla 16.30 di pomeriggio fermandosi ogni tanto con una tregua di 20 minuti poi continua! Io purtroppo non lavoro e sono a casa, ho la testa che scoppia non c’è la faccio più, è un anno che ho comprato casa e che sopporto il tutto.

Aiutatemi per favore

P. De A., Costabissara (VI)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentile P. De A.,

a fronte della sua richiesta di aiuto, non di facile risoluzione per la sua stessa natura, le indico a seguire il percorso che potrà fare nella ricerca di una soluzione al suo problema, premettendole che, essendo questo caso non regolamentato dalla legislazione vigente, art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, qualsiasi richiesta fatta al Comune o all’ARPAV non potrà purtroppo esserle di aiuto.

L’azione che invece potrà da subito fare è quella di rivolgersi ed esporre il suo problema al Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente, chiedendo un intervento presso la sua abitazione al fine di “accertare” e denunciare il costante abbaiare dei cani o, altresì definito “strepiti di animali” ai sensi dell’ex art. 659, comma 1, c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposto delle persone).

Se a seguire tale intervento il disturbo non cessasse non rimane purtroppo che avanzare un’azione giudiziaria civile contro il proprietario dei muri del luogo in cui si trovano i cani. Questo percorso implica siano svolte da subito delle misurazioni fonometriche da parte di un tecnico competente in acustica di sua fiducia, che verificherà la sussistenza del possibile superamento della soglia della normale tollerabilità, art. 844 c.c. (Immissioni).

Le voglio anticipare che questo percorso non sarà semplice poiché è la stessa fonte disturbante a non esserlo; eseguire delle misurazioni fonometriche sulla rumorosità indotta da una macchina di cui si conosce il suo funzionamento è cosa fatta, ma la componente “sorpresa” con un animale può sempre verificarsi.

Queste misurazioni fonometriche andranno poi consegnate ad un suo legale di fiducia che la seguirà nel percorso giudiziario. Ci sarà poi un C.T.U. incaricato dal Giudice, che verificherà a sua volta il disturbo, anche se spesso si sente dire: “quando arriva il C.T.U. il rumore non c’è più”, in quanto l’uscita è programmata.

Con questo voglio solo dirle che le azioni giudiziarie sono spesso difficili, lunghe e costose, pertanto in ultima istanza, ma non per questo meno importante, le suggerirei comunque di contattare delle associazioni a protezioni degli animali, come ad esempio ENPA, poiché il problema non sono i cani, che sicuramente avranno dei problemi comportamentali forse legati al loro essere lasciati troppe ore da soli, ma chi di loro si occupa.

Conoscere la problematica potrà di certo essere d’aiuto a tutti.

Consiglio questo perché “educare un cane significa educare prima se stessi” e spesso, a volte senza volerlo, non sappiamo relazionarci con il mondo animale a noi caro.

Cordiali saluti

Arch. Annalisa Grendene

Rumore di calpestio e rumore dal pavè

Segnalazione

Abito nel centro storico di un paese in provincia di Lecco, in una casa ristrutturata nel 1991.
Il primo problema riguarda i miei vicini al piano di sopra, con i quali purtroppo condivido una parte del soffitto proprio della camera da letto.
I miei vicini vanno in giro fino a notte fonda e al mattino presto con calzature pesanti. Spesso il mio riposo notturno è disturbato, svegliandomi di soprassalto dai loro passi e spesso spostano degli oggetti pesanti.
Anche al mattino, compresa la domenica, uno dei componenti della famiglia si alza presto e si ripete la stessa situazione.
Quando devono partire si alzano di notte e per ore vanno avanti e indietro finché non partono.
Io farei un’insonorizzazione del soffitto, ma è fatto a cassonetti con una grande trave a vista.
Altro problema: il pavé della strada.
Due o tre anni fa l’amministrazione ha messo il pavé sulla via, nella quale io abito.
Da allora la strada è diventata molto più rumorosa, il rumore delle macchine si sente molto di più.
Anche perché pochi rispettano il limite orario prescritto di 30 km/h, che secondo me è comunque ancora alto, visto che si tratta di una via stretta nel centro del paese.
Inoltre i tombini sono fissati male e molto rumorosi quando ci passano le macchine sopra.
Ho provato a segnalare la cosa in comune ufficio tecnico e vigili urbani, ma non è successo assolutamente nulla.
Cosa posso fare?
L. M.– Provincia di Lecco
Risposta dei nostri esperti
Gennaio 2014
Gentile signora L.M.,
Lei ha due problemi: il vicino di sopra rumoroso e il pavé rumoroso.
Per il rumore del vicino poco importa l’anno (1991) della ristrutturazione del suo appartamento.
Si tratta di attività rumorosa di natura non commerciale, né produttiva, né professionale e quindi l’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 non si applica al caso suo. Per questo motivo il Comune non può tutelarla.
Per risolvere il problema Lei ha solo la possibilità di intraprendere azione giudiziaria contro il proprietario dell’appartamento di sopra (che potrebbe essere persona diversa da colui che ci abita come inquilino e che fa rumore), secondo l’art. 844 codice civile. Tuttavia nel suo caso, di rumore non facilmente prevedibile né riproducibile, occorre che Lei prima del ricorso dell’avvocato faccia eseguire una consulenza di acustica per avere le registrazioni grafiche del lamentato rumore. Si adoperi anche per avere testi, che possano testimoniare l’esistenza del rumore.
Faccia ben presente all’avvocato che il suo caso è tipicamente di rumore che “quando arriva il citiù il rumore non c’è più”. Il brocardo farebbe ridere se non fosse grave nel caso suo perché Lei deve farsi carico di risolvere il problema del C.T.U. che dovrà svolgere la sua azione peritale nel contraddittorio con le parti. Questo significa che il vicino di sopra è preavvisato della data e ora del sopralluogo e, quindi, semplicemente non farà rumore.
Questa materia tecnico-legale è trattata nel libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.

Quanto al secondo problema del pavé rumoroso riteniamo inutile che Lei protesti da sola. Suggeriamo di raccogliere l’adesione di altri e formalizzare in Comune la richiesta di sostituzione del pavé con asfalto. Però per far questo dovete essere parecchi e agguerriti in misura maggiore della scontata opposizione della giunta municipale.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo