Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

limite della normale tollerabilità

Rumore di impianti e macchinari da falegnameria.

Domanda:

Abito in una casa appena ereditata, sita accanto a una falegnameria che ha almeno 3 macchinari molesti:un aspiratore costantemente acceso ( il mio piccolo misuratore segna 78db di emissione a circa 1,5m dal macchinario), una compattatrice accesa saltuariamente ma per più giorni consecutivi che fa PUM PUM PUM a ciclo di 3s, e una sega accesa frequentemente che emette un fischio fortissimo e continuo.

Non si riesce a stare in casa! c’è sempre qualcosa di acceso, e molto spesso più macchine contemporaneamente. Ho chiesto invano ai proprietari che venisse isolato almeno l’aspiratore, poi ho tentato invano una conciliazione tramite il sindaco, finché a un certo punto i proprietari della falegnameria hanno presentato al comune una perizia (dopo aver parzialmente isolato un macchinario) in cui è dichiarato che il rumore da loro prodotto è nei limiti di legge.

La misurazione però è stata fatta dalla strada e non dalla mia abitazione!!! la fonte rumorosa principale (Aspiratore) infatti

  1. è sita proprio di fronte a casa mia ( la strada è invece posta perpendicolarmente)
  2. la fonte è a circa 4m da me ( la strada è almeno a 10m),
  3.  la fonte è posta in alto, circa al primo piano e non al piano strada.

Il comune però vista la perizia dice di non poter fare niente, che non ha motivi nemmeno per chiedere un sopralluogo dell’appa. È vero? inoltre l’appa sostiene che non può uscire se non è il comune a richiederlo.

Il rumore si sente nonostante porte e finestre chiuse e tapparelle abbassate. Come posso tutelarmi?

Grazie

Risposta:

Gentile S. P.,

riterrei utile indicarle di fare formale richiesta in Comune di avere copia della perizia e della pratica relativa al procedimento.

Con queste, si potrà valutare (per farlo, potrebbe avere  necessità di avere il parere professionale di un tecnico che conosce il settore)  se la perizia certifica il non supero dei livelli previsti dalla Legge 447/95 presso la sua abitazione, rispetto alla zonizzazione acustica, inclusi i differenziali a finestre chiuse e aperte. In caso di carenza, potrebbe richiedere formalmente al Comune un intervento dell’APPA.

Se le tutele pubblicistiche fossero invece esaurite o nel caso il disagio acustico fosse non più sopportabile, vi è la possibilità di chiedere  tutela della propria persona e proprietà avviando una lite giudiziaria.

È possibile che i dati dichiarati nella perizia già realizzata siano sufficienti per basare una diffida, formulata dal legale di sua fiducia,  a rientrare nei limiti della cosiddetta normale tollerabilità (art. 844 C.C.). Se così non fosse sarà necessario che lei commissioni una perizia acustica di parte.

La via civilistica, come anzidetto, è onerosa in quanto saranno necessari e a suo carico il supporto del tecnico acustico e del legale, salvo che si verifichi infine sia la soccombenza della controparte che la ripartizione delle spese secondo la soccombenza.

La speranza è che l’imprenditore, posto a conoscenza della differenza fra i limiti dell’inquinamento acustico e quelli molto più stringenti della tutela civilistica, adotti tutte le cautele al fine di minimizzare il disturbo e richieda al suo tecnico acustico gli interventi necessari in tale prospettiva: intervenire efficacemente prima che si crei nel disturbato una “avversione” al rumore che renderà più difficile sia una soddisfazione riguardo le  bonifiche che una composizione bonaria della lite.

La saluto cordialmente,

Filiberto Pisoni

 

Isolare dal basso per rumore di calpestio

Domanda:

Buona sera vivo in un appartamento al terzo piano di 4 totali, di un condominio costruito negli anni ’60, privo pertanto di idonee isolazioni acustiche. Il vicino di sopra che da poco ha comperato l’appartamento vicino al suo allargandosi sopra tutto il mio appartamento. Fin’ora sotto di lui avevo solo il soggiorno e da sempre ero infastidita dal rumore da calpestio. L’appartamento che ha comprato lo ha ristrutturato ma non ha messo le isolazioni acustiche e da mesi ormai mi procura un fastidioso rumore da calpestio anche nella camera da letto. I rapporti sono pessimi.

Ho pensato ad una isolazione acustica ma sono stata sconsigliata sia per il prezzo, la dovrei apporre almeno alla stanza, alla cucina e al corridoio, sia per la sua inefficacia contro il rumore da calpestio. Mi consigliate per favore in merito. Questo rumore continuo mi danneggia molti aspetti di vita. Venderei l’appartamento se non fossi in comproprietà con una mia sorella che non abita con me ma non accetta di vendere. Penso che come soluzione mi rimanga solo l’isolazione.

Per quasi 20 anni nell’appartamento comprato di recente dal vicino soprastante la mia cucina e camera da letto ha abitato una signora che non ha mai causato rumore da calpestio. L’amministratrice condominiale si è limitata a mettere un cartello di richiamo all’entrata del portone di sotto.

Spero in una Vostra risposta. Cordialmente saluto e ringrazio

Risposta:

Gentile G.R.,

una vera valutazione della efficacia di una isolazione dal basso per rumori da calpestio non può prescindere dalla precisa conoscenza della situazione specifica, sia per quanto riguarda i livelli e la distribuzione in frequenza del rumore trasmesso che la via di trasmissione (diretta dal solaio o reirradiata dalle pareti con cui  il solaio è collegato) .

Non è escluso che alla fine delle operazioni di rilievo e alla loro analisi si debba concludere che i risultati che possono ottenersi non sarebbero adatti a mitigare il problema entro livelli tollerabili per il disturbato: anche per questo motivo questa strada viene da molti sconsigliata anche senza sopralluogo, rilievi e progetto di bonifica, che sono impegnativi e costosi.

Molto meno impegnativo è determinare i livelli di immissione da una registrazione fonometrica realizzata allo scopo di quantificare l’eventuale supero della “normale tollerabilità”: rilevazione che comunque si intenda procedere è necessario fare.

Se la rilevazione attestasse il supero della normale tollerabilità, nel caso che rappresenta di situazione nuova e determinata dal mutato uso dell’appartamento soprastante (disposizione delle stanze e diverse abitudini del nuovo proprietario) e/o  dai lavori effettuati, potrebbero sussistere le condizioni per richiedere ed ottenere  ricorso d’urgenza art. 700 c.p.c. : su questo potrà esprimersi il legale da cui dovrà farsi rappresentare.

Potrebbe anche verificare in Comune se i recenti lavori di ristrutturazione avrebbero comportato l’obbligo di adeguamento alla normativa pubblicistica sul calpestio;  se a  questo non si è ottemperato potrebbe essere un rafforzativo alla sua richiesta di rientro nei limiti della normale tollerabilità, che sono maggiormente tutelanti di quelli pubblicistici.

Cordialmente la saluto

Filiberto Pisoni

Disturbo da taglieria di pietre

Segnalazione:
Si tratta di una taglieria di pietre sita al piano terreno, il rumore si trasmette attraverso ai muri fino al terzo piano nel mio appartamento.
L’Arpa ha già fatto un’analisi che risulta leggermente sotto la soglia di disturbo.
I.B. – Valenza (AL)

Risposta:
aprile 2018

Preg.mo Sig. I.B. buongiorno.
Immagino che l’Arpa, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia affrontato il problema dal punto di vista amministrativo, ovverosia di verifica del rispetto del limite differenziale stabilito dal DPCM 14/11/1997.
Nel Suo caso, il problema da Lei lamentato riguarda invece la materia del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.
La giurisprudenza costante in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo, valutati avuto segnatamente riguardo ai valori istantanei (impiegando i livelli percentili come parametri descrittori).
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente potrà individuare i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) proveniente dall’attività disturbante. Le suggerisco di coinvolgere un tecnico in grado di effettuare anche misure di vibrazioni, al fine di comprendere a fondo la problematica ed individuare una soluzione tecnica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori scelti, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggerisco in prima istanza di contattare il titolare della ditta sita al piano terreno, informarlo su quanto accertato e cercare un possibile accordo. Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un avvocato civilista per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra