Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

inquinamento acustico

Fabbro rumoroso, cosa fare? Disturbo da rumore impulsivo.

Segnalazione

Ho il vicino di casa che con la sua attività di fabbro batte il ferro e la mia casa essendo confinante vibra e sento un continuo bum bum bum in modo insopportabile, sono stata dai vigili ma inutilmente,mi è stato detto che ormai l attività c è e nn posso far nulla.grazie

 

Risposta dei nostri esperti

Gentile signora C.A.,

salvo che siano stati effettuati accertamenti che non le sono noti o menzionati, non appare che le informazioni di cui dispone siano esatte.

Infatti anche le attività produttive già esistenti sono soggette ai limiti previsti dalla Legge.

Lei può chiedere al Comune, per iscritto e preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che siano effettuate delle rilevazioni fonometriche, presso la sua abitazione, per accertare se sono rispettati i limiti della Legge sull’inquinamento acustico, compresi quelli previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

Troverà sul sito internet del suo Comune le informazioni relative sia al piano di zonizzazione acustica che al suo regolamento attuativo.

Potrebbe anche inviare copia della sua richiesta all’A.P.P.A., che potrà chiarire eventuali dubbi interpretativi sulla sua istanza.

Nella richiesta è opportuno descrivere le attività disturbanti, in quali orari avvengono, con quanta variabilità, la loro durata abituale ed ogni altro fattore significativo (ad esempio se si svolgono all’aperto, con porte aperte o particolari concomitanze).

È anche opportuno indicare se, per le caratteristiche dei luoghi, vi sono momenti di maggiore silenziosità  in cui gli effetti del disturbo sono maggiormente risentiti e se vi sono momenti in cui è più elevata la rumorosità prodotta dal disturbante.

In alternativa, in concomitanza oppure successivamente al (gratuito) procedimento amministrativo è sempre aperta la possibilità di ricorrere al Tribunale Civile.

In questo caso, la scelta della migliore opzione può essere effettuata solo con una analisi approfondita del caso particolare, che dovrà essere svolta da un legale di sua fiducia.

Missione Rumore raccomanda sempre di far seguire l’analisi legale a quella tecnico-acustica, che è strumento per quantificare l’entità delle immissioni di rumore nella sua abitazione.

Come avrà compreso, si tratta di un percorso che comporta almeno (in caso di vittoria di spese) l’anticipo delle spese sia legali che tecniche.

Tuttavia, il limite giurisprudenziale della tollerabilità di non più di 3 dB sul rumore di fondo è più restrittivo e quindi tutelante dei limiti della Legge sull’inquinamento acustico: perciò questa via è quella da preferirsi se si intende ottenere il minimo impatto delle immissioni disturbanti.

Inoltre la Legge civile non prevede, al contrario di quella amministrativa, dei livelli di soglia minimi per la procedibilità.

La invito a consultare gli altri casi che hanno ricevuto risposta dei nostri esperti per una trattazione più esaustiva delle differenze fra tutela amministrativa e civilistica.

Da ultimo ciò che dovrebbe essere il primissimo tentativo da esperire: descrivere, con garbo, la propria situazione di disagio e disturbo a chi lo realizza.

Talora chi disturba non è consapevole che potrebbe ledere un diritto altrui e soprattutto  non sa quanto può essere gravosa la condizione e gli effetti su chi è disturbato.

Se questo riesce ad essere espresso e se viene compreso è possibile addivenire ad una soluzione bonaria, che può conciliare le rispettive esigenze, come ci auguriamo possa essere il suo caso.

Spero di averle fornito una utile base conoscitiva e la saluto cordialmente

Filiberto Pisoni

Rumore da festa paesana

Segnalazione
Vorrei sapere gentilmente se è giusto e la legge lo permette che una festa paesana possa durare fino alle 3 di mattina con musica fortissima e rimbomba te da far tremare vetri e appartamenti. La distanza è pochissima
L.F. – Provincia di Salerno

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signora,
questo delle “autorizzazioni in deroga” è un tema ancora ad oggi fortemente dibattuto perché non è possibile tutelare gli opposti interessi dei giovani, che non vogliono la città “dormitorio”, e dei residenti, che non vogliono la città “divertimentificio”.
Non Le rimane che rimboccarsi le maniche, raccogliere l’adesione fattiva di almeno decine di residenti (non soltanto le firme), fare esposto al Comune per inquinamento acustico, richiedere l’apertura del procedimento ai sensi della legge 241 del 1990 e, successivamente, martellare quotidianamente il “Responsabile del Procedimento” ed anche il Sindaco, rivolgendosi – se ci riesce – alle testate dei giornali e delle televisioni locali per supportare la Vostra azione (eventualmente anche con volantinaggi delle chiese e delle scuole della zona).
In ogni caso, si tratta di imporre alla politica del Consiglio Comunale la tutela dei Vostri interessi in maniera vincente rispetto all’interesse collettivo per la festa popolare.
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli

Rumore da attività cinese di confezioni

Segnalazione
Le finestre delle mia abitazione distano a circa 4/5 metri da uno stanzone dove lavora una confezione cinese. Il rumore è insostenibile e, dopo varie lamentele da parte del condominio, è intervenuta la polizia municipale e, successivamente, l’ARPAT la quale ha misurato il rumore proveniente dallo stanzone.
Premetto che il limite nella ns. Zona è 50 decibel, con tolleranza 5.
Dalla misurazione effettuata, e rilevato dalla stessa ARPAT che in quel momento solo il 50% delle macchine era in funzione, la soglia non superava (di poco) i 50, però con l’aggiunta di schiamazzi e urli da parte degli stessi cinesi, si arrivava anche a 70/80 decibel.
L’ARPAT non ha elevato contravvenzione in quanto, dice, durante la rilevazione la situazione non era sanzionabile…. ma io dico: in quel momento non era in funzione tutto il parco macchine, ma in altri momenti si! e poi, comunque il danno acustico è rilevante. Gli schiamazzi e le urla sono infatti altrettanto intollerabili. La giornata è lunga…e sopportare questo rumore tutto il giorno, sabati domeniche e festività comprese, è davvero estenuante! considerando anche la brevissima distanza dall’abitazione! Praticamente è come avere una ditta di confezioni in casa!
Sarei molto grata di poter avere un vs. parere per come proseguire e se, secondo voi, ci sono possibilità di poter ottenere la riduzione delle emissioni acustiche (ad esempio tenendo la porta chiusa ed optando, da parte dei proprietari, di un sistema di aerazione).
A.DM. – Provincia di Firenze

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signora,
siamo spiacenti di doverLe suggerire di lasciar perdere la Pubblica Amministrazione di Prato per vari motivi, tra i quali (ma non è il solo), la cronica mancanza di efficacia in questi casi di disturbo da rumore (che riduttivamente la stessa P.A. definisce “inquinamento acustico”). Il solo vantaggio dell’azione presso la P.A. è di essere gratis.
L’alternativa è di intraprendere azione giudiziaria civile contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.
L’azione giudiziaria potrebbe essere intrapresa presso il Tribunale, con ricorso d’urgenza ex art. 700 Codice di Procedura Civile o, anche, con causa di merito art. 2043 C. C. oppure, meglio ancora, con l’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Per completezza La informiamo che nella nostra esperienza i casi di questo tipo, di lavorazioni condotte artigianalmente al di fuori del rispetto puntuale della regolamentazione, è particolarmente difficile per il C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Giudice) perché il rumore non è facilmente prevedibile in quanto è sporadico, intermittente e troppo fortemente dipendente dalle azioni che vengono fatte dalla Sua controparte con macchine cucitrici in quel momento (quando il C.T.U. sta effettuando le sue misurazioni) e, per giunta, per il vociare, quest’ultimo assolutamente imprevedibile per il C.T.U..
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli

Press

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