Segnalazione
Le finestre delle mia abitazione distano a circa 4/5 metri da uno stanzone dove lavora una confezione cinese. Il rumore è insostenibile e, dopo varie lamentele da parte del condominio, è intervenuta la polizia municipale e, successivamente, l’ARPAT la quale ha misurato il rumore proveniente dallo stanzone.
Premetto che il limite nella ns. Zona è 50 decibel, con tolleranza 5.
Dalla misurazione effettuata, e rilevato dalla stessa ARPAT che in quel momento solo il 50% delle macchine era in funzione, la soglia non superava (di poco) i 50, però con l’aggiunta di schiamazzi e urli da parte degli stessi cinesi, si arrivava anche a 70/80 decibel.
L’ARPAT non ha elevato contravvenzione in quanto, dice, durante la rilevazione la situazione non era sanzionabile…. ma io dico: in quel momento non era in funzione tutto il parco macchine, ma in altri momenti si! e poi, comunque il danno acustico è rilevante. Gli schiamazzi e le urla sono infatti altrettanto intollerabili. La giornata è lunga…e sopportare questo rumore tutto il giorno, sabati domeniche e festività comprese, è davvero estenuante! considerando anche la brevissima distanza dall’abitazione! Praticamente è come avere una ditta di confezioni in casa!
Sarei molto grata di poter avere un vs. parere per come proseguire e se, secondo voi, ci sono possibilità di poter ottenere la riduzione delle emissioni acustiche (ad esempio tenendo la porta chiusa ed optando, da parte dei proprietari, di un sistema di aerazione).
A.DM. – Provincia di Firenze
Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signora,
siamo spiacenti di doverLe suggerire di lasciar perdere la Pubblica Amministrazione di Prato per vari motivi, tra i quali (ma non è il solo), la cronica mancanza di efficacia in questi casi di disturbo da rumore (che riduttivamente la stessa P.A. definisce “inquinamento acustico”). Il solo vantaggio dell’azione presso la P.A. è di essere gratis.
L’alternativa è di intraprendere azione giudiziaria civile contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.
L’azione giudiziaria potrebbe essere intrapresa presso il Tribunale, con ricorso d’urgenza ex art. 700 Codice di Procedura Civile o, anche, con causa di merito art. 2043 C. C. oppure, meglio ancora, con l’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Per completezza La informiamo che nella nostra esperienza i casi di questo tipo, di lavorazioni condotte artigianalmente al di fuori del rispetto puntuale della regolamentazione, è particolarmente difficile per il C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Giudice) perché il rumore non è facilmente prevedibile in quanto è sporadico, intermittente e troppo fortemente dipendente dalle azioni che vengono fatte dalla Sua controparte con macchine cucitrici in quel momento (quando il C.T.U. sta effettuando le sue misurazioni) e, per giunta, per il vociare, quest’ultimo assolutamente imprevedibile per il C.T.U..
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli