Rumore e odore di attività di panificazione
Domanda:
Buonasera,
ogni giorno, tra le 5.30 e le 6.00 del mattino nel kebab a pian terreno dello stabile dove vivo producono rumori forti di trascinamento e colpi continui che vanno avanti almeno fino alle 9.00 del mattino. Tali rumori sono da ricondurre alla produzione di pane azzimo che viene poi cotto con odori di bruciato che impediscono l’apertura delle finestre della mia casa. I rumori vengono prodotti in corrispondenza della mia camera da letto ma si propagano per l’intero appartamento.
Cordiali saluti, R.D.S.
Le considerazioni del tecnico di Missione Rumore
Gentile R.D.S.,
le immissioni di rumore causate dalle attività produttive sono soggette ai limiti assoluti e differenziali definiti dalla Legge 447/95 (inquinamento acustico): la prima azione di tutela che potrebbe intraprendere consiste nella segnalazione al Comune del fatto, con la contestuale richiesta di verifica del rispetto dei suddetti, sia in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00) che diurno.
Questi limiti cd. “amministrativi” sono intesi per proteggere dall’inquinamento acustico la collettività, non il benessere psicofisico della persona esposta e sono diversi da quelli adottati in sede civilistica.
L’eventuale accertamento del loro superamento e la riconduzione del rumore prodotto dall’attività al loro rispetto potrebbe lasciare che questa immissione, pur rientrante in tali limiti, permanga intollerabile sia soggettivamente che per il criterio della “normale tollerabiltà” giudiziaria.
Altra via, completamente indipendente da quella amministrativa, è quella privatistica.
Questa può consistere innanzitutto nell’esperire il tentativo di una conciliazione bonaria delle differenti esigenze (per iscritto, poichè diviene giusto poter dimostrare che questo è avvenuto, nell’eventuale proseguio in disaccordo del confronto delle divergenti necessità in rapporto ai rispettivi diritti), invitando comunque a cessare le attività che pregiudicano il libero o completo godimento del suo bene.
A titolo di esempio, l’imprenditore potrebbe accettare di riorganizzare la propria attività, spostando in orari che non recano nocumento sia l’immissione di rumori che quella di fumo ed odori, considerato che il pane azzimo non ha le stringenti necessità di tempi di lievitazione e riposo degli impasti lievitati.
Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’interessare l’amministratore, riguardo le eventuali indicazioni del Regolamento di Condominio sugli orari di silenzio ed il loro rispetto.
Se esperiti i tentativi bonari -e sostanzialmente privi di oneri economici- il problema non si fosse risolto e non si potesse sopportare di subire le immissioni, o volerlo, non resta che intraprendere la via giudiziaria.
Questa richiede di fornire prova delle immissioni – solitamente affidata alla perizia di un tecnico acustico, con competenza nell’acustica forense- da porre a base del ricorso. Sarà cura del legale del cui patrocinio e competenza sarà necessario fruire decidere quale fra gli agibili procedimenti adire in tutela sua e dei suoi interessi (se con ricorso d’urgenza, richiesta di accertamento tecnico preventivo o agire direttamente in Giudizio).
Filiberto Pisoni
Disturbo da gruppi frigo di attività commerciale al piano sottostante
Domanda:
Abito sopra una attività, prima era una pescheria,adesso è una macelleria. Fanno rumore i motori dei frigo, continuamente tutto il giorno e notte, che sono sotto la mia camera da letto. La mattina alle 6 accendono la cappa e quindi in più c’è rumore dalla canna fumaria, attaccata alla parete della mia camera da letto.
Gentile signora F.S.,
nell’archivio dei casi di Missione Rumore presente sul sito troverà già pubblicate le risposte ad alcuni casi di disturbo causato da attività commerciali, con le indicazioni sulle possibili azioni di tutela. Cito ad esempio:
Condizionatore, movimento camion e attività notturna di magazzinaggio
Nel caso che da parte del titolare dell’attività ci fosse sensibilità, comprensione e volontà di porre in atto le azioni volte ad evitare che le vibrazioni prodotte dai suoi macchinari ingenerino rumore nocivo per gli altri, quanto da lei descritto non appare di difficile soluzione.
L’adozione degli accorgimenti e delle opere necessarie a ricondurre alla tollerabiltà le immissioni di rumore potrebbe avere costi molto inferiori ad un contenzioso e può essere realizzata in tempi brevi, fattore che sperabilmente consentirà a lei di ricondurre le immissioni dell’attività alla stregua degli altri fenomeni acustici del suo ambiente di vita, evitando che le stesse vengano ad essere talmente avversate da procurare nocumento al solo percepirle.
Filiberto Pisoni
Disturbo da musica del pub sotto casa
Segnalazione:
Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.
G.B. – Biella
Risposta:
dicembre 2018
Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra