Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

disturbo insopportabile

Disturbo da gruppi frigo di attività commerciale al piano sottostante

Domanda:
Abito sopra una attività, prima era una pescheria,adesso è una macelleria. Fanno rumore i motori dei frigo, continuamente tutto il giorno e notte, che sono sotto la mia camera da letto. La mattina alle 6 accendono la cappa e quindi in più c’è rumore dalla canna fumaria, attaccata alla parete della mia camera da letto.

 

Gentile signora F.S.,

nell’archivio dei casi di Missione Rumore presente sul sito troverà già pubblicate le risposte ad alcuni casi di disturbo causato da attività commerciali, con le indicazioni sulle possibili azioni di tutela. Cito ad esempio:

Condizionatore, movimento camion e attività notturna di magazzinaggio

Rumorosità prodotta da una pressa di una Tipografia

Nel caso che da parte del titolare dell’attività ci fosse sensibilità, comprensione e volontà di porre in atto le azioni volte ad evitare che le vibrazioni prodotte dai suoi macchinari ingenerino rumore nocivo per gli altri, quanto da lei descritto non appare di difficile soluzione.

L’adozione degli accorgimenti e delle opere necessarie a ricondurre alla tollerabiltà le immissioni di rumore potrebbe avere costi molto inferiori ad un contenzioso e può essere realizzata in tempi brevi, fattore che sperabilmente consentirà a lei di ricondurre le immissioni dell’attività alla stregua degli altri fenomeni acustici del suo ambiente di vita, evitando che le stesse vengano ad essere talmente avversate da procurare nocumento al solo percepirle.

Filiberto Pisoni

Disturbo causato dall’uso di strumenti musicali in condominio

 

Segnalazione:

Abito in un condomino di ca.50 anni di età. Soffitti con solette di basso spessore e con travi di legno che fungono da sostegno (no metallo)
No isolamento acustico.
Il vicino , dell’appartamento sopra al mio, suona sia la chitarra elettrica, classica che il pianoforte, arrecando forte disturbo continuativo, in quanto si esercita quotidianamente. Anche il calpestio risulta essere molto accentuato. Regolamento di condominio vecchio e con articoli di dubbia interpretazione. Ho chiesto che facesse un camera insonorizzata. Ho provato a parlarci ma rimane nella sua posizione. Chiedo cortesemente supporto per come comportarmi per farlo smettere o limitarne l’azione. GRAZIE

L.P., Merano

 

Risposta:

Gentile signor L. P.,

il suo caso rientra nel disturbo arrecato da attività antropiche che si svolgono all’interno dello stesso stabile: la condizione in cui si realizzano le immissioni che lei descrive è normalmente esclusa dalla possibilità di ottenere tutela pubblicistica richiedendo, tramite il Comune, che APPA effettui delle rilevazioni fonometriche.

Il suo Comune, però, disciplina con l’art. 12 del Regolamento di Polizia urbana l’uso di strumenti musicali all’interno delle abitazioni private. Sono imposte limitazioni di orario e comunque è vietato, anche se genericamente, arrecare disturbo con rumori non tollerabili.

Lei potrebbe pertanto rivolgersi al Comune, con le formalità del caso, richiedendo un intervento della Polizia Locale ai sensi del predetto articolo.

Dalla prospettiva del regolamento di condominio e della sua applicazione, se il regolamento è di dubbia interpretazione e l’amministratore non è stato ancora interessato, potrebbe informarlo e esplicitare una richiesta di suo intervento.

Diversa cosa sarebbe se le immissioni dovute all’uso continuativo di strumenti musicali fossero atte a disturbare il riposo e la quiete di una pluralità di persone. Se così fosse si prospetterebbe la possibilità di ottenere un intervento della Autorità giudiziaria a seguito di esposto per presunta violazione dell’articolo 659 c.p.

Le possibilità elencate sopra, salvo le raccomandate, sono non onerose.

Sostenendo i relativi costi, potrebbe rivolgersi ad un legale per ottenere una interpretazione professionale del regolamento di condominio e comprendere se esiste la possibilità di una azione giudiziaria che esuli dalla necessità di dimostrare l’entità delle immissioni disturbanti.

Se invece fosse necessario, o preferibile, intraprendere un’azione giudiziaria per immissioni intollerabili (art. 844 c.c.), l’incarico ad un tecnico acustico consentirà di averne una rappresentazione oggettiva e di quantificarne l’entità. Sarà poi compito del suo legale valutare quale specifica azione intraprendere per ricondurre alla tollerabilità i rumori molesti.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni

 

Disturbo da unità condensatrice di celle frigo

SEGNALAZIONE:

Alla notte sotto alla nostra finestra della camera, entra in azione una ventola esterna presumibilmente per il raffreddamento di celle frigorifere di una macelleria, questa è stata installa da circa un anno. P.M., Mestre (VE)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentilissima Sig.ra P.M.,

da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale.

Per quanto da lei descritto, posso dirle che le celle frigorifere hanno unità condensatrici esterne che, fondamentalmente sono compressori con ventole di raffreddamento. Queste unità vengono dotate, o meno, di carenature in lamiera con al suo interno materiale fonoassorbente al fine di immettere nell’ambiente circostante un livello di pressione sonora inferiore rispetto a quelle unità lasciate invece senza alcuna insonorizzazione.

Ora, trattandosi di una componente impiantistica di una attività commerciale, può in prima istanza far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni, anche contemporaneamente:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune per avere copia della relazione di Documentazione di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che l’attività dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, il quale lei dice esserci da circa un anno.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia.

Questo primo passo è finalizzato a conoscere se a livello amministrativo l’attività ha prodotto quanto necessario ed eventualmente per avere la documentazione necessaria da sottoporre in un secondo momento ad un suo tecnico acustico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. del Veneto, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. del Veneto i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, la strada percorribile è quella di far porre in opera dal titolare dell’attività commerciale, o dal proprietario delle mura, delle opere di insonorizzazione all’unità condensatrice disturbante, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore, ma questa non è comunque l’unica strada percorribile, poiché c’è un altro limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà:

  1. Accertare, mediante misurazioni fonometriche svolte da un suo tecnico competente in acustica ambientale, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione quando l’unità condensatrice non è in funzione.
  2. In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare sia il titolare dell’attività che il proprietario delle mura, di quanto sopra accertato con Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  3. Qualora il punto 2 non fosse attuabile, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

Arch. Annalisa Grendene