Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archvi dell'anno: 2019

Disturbo da gruppi frigo di attività commerciale al piano sottostante

Domanda:
Abito sopra una attività, prima era una pescheria,adesso è una macelleria. Fanno rumore i motori dei frigo, continuamente tutto il giorno e notte, che sono sotto la mia camera da letto. La mattina alle 6 accendono la cappa e quindi in più c’è rumore dalla canna fumaria, attaccata alla parete della mia camera da letto.

 

Gentile signora F.S.,

nell’archivio dei casi di Missione Rumore presente sul sito troverà già pubblicate le risposte ad alcuni casi di disturbo causato da attività commerciali, con le indicazioni sulle possibili azioni di tutela. Cito ad esempio:

Condizionatore, movimento camion e attività notturna di magazzinaggio

Rumorosità prodotta da una pressa di una Tipografia

Nel caso che da parte del titolare dell’attività ci fosse sensibilità, comprensione e volontà di porre in atto le azioni volte ad evitare che le vibrazioni prodotte dai suoi macchinari ingenerino rumore nocivo per gli altri, quanto da lei descritto non appare di difficile soluzione.

L’adozione degli accorgimenti e delle opere necessarie a ricondurre alla tollerabiltà le immissioni di rumore potrebbe avere costi molto inferiori ad un contenzioso e può essere realizzata in tempi brevi, fattore che sperabilmente consentirà a lei di ricondurre le immissioni dell’attività alla stregua degli altri fenomeni acustici del suo ambiente di vita, evitando che le stesse vengano ad essere talmente avversate da procurare nocumento al solo percepirle.

Filiberto Pisoni

Caldaia rumorosa del piano di sotto

Domanda:

Vivo al secondo piano di una casa a due piani. Al piano sottostante vive una mia zia  che ha installato nel proprio bagno una caldaia per riscaldamento autonomo (fino all’anno scorso avevamo un riscaldamento centralizzato con caldaia in centrale termica comune, che non arrecava disturbo). La caldaia della zia risulta ora fissata ad un muro posizionato proprio sotto la mia camera da letto. L’edificio (anni 60) ha scarsissimo isolamento acustico. La caldaia emette un rumore CONTINUO ed insopportabile (sembra il rumore di una ventola; l’installatore ha detto si tratti delle pompa di circolazione). L’intensità del rumore è maggiore nei periodi freddi (quando la caldaia è regolata per fare più caldo). Il rumore è probabilmente amplificato dalle strutture. L’ambiente esterno è invece molto silenzioso (zona residenziale tranquilla). Nella notte l’impatto del rumore è devastante. La caldaia è accesa giorno e notte (H24) per 8 mesi all’anno (da ottobre a maggio). La zia si rifiuta di spostare la caldaia (avrebbe numerosi altri ambienti a disposizione, anche a piano seminterrato), pur avendole proposto di farmi carico di ogni spesa, pur di far cessare il rumore. La mia vita ora è rovinata. Cerco aiuto perchè la mia salute è minacciata. La situazione ha avuto inizio ad ottobre 2018. In più occasioni è stata comunicata la situazione di disagio alla zia proprietaria della caldaia, senza alcun successo. Oltre al danno al riposo e al danno psichico, stanno subentrando anche fastidi acustici alle orecchie .
Cordiali saluti

Gentile signore R. S.

La via giudiziaria più rapida e che riterrei di indicarLe è quella di un accertamento tecnico preventivo (ATP), questo comporta di far effettuare un rilievo acustico dell’immissione da un tecnico capace di descriverla opportunamente e di prospettare soluzioni tecnicamente valide ed efficaci. Tale perizia verrebbe poi posta a base del ricorso al tribunale civile che deve essere curato da un legale.

Tale opportunità avrà costi non trascurabili ,  tempi che si quantificano in anni e con ogni probabilità costituirà un peso sulle future  relazioni con la Sua zia che mi spingono a consigliarLe di valutarla come ultima  ipotesi di soluzione.

Dal Suo scritto apprendo pur con un margine di incertezza che la caldaia produce sempre ed in continuo rumore durante gli otto mesi freddi e questo è forse il fattore che Le ha impedito di assimilare questa immissione sonora alle altre che accetta per normali; tale fatto è con ogni probabilità non indispensabile per il corretto servizio dell’apparecchio e lo segnalo quale importante fattore su cui operare.

Altro fatto è quello della proposta di modifica dell’impianto, che prevedendo una collocazione della caldaia in un locale diverso può far temere o prevedere danni alle opere appena ultimate ed anche di generare  gli stessi disagi verso se stessa che ora Lei lamenta; per questo è comprensibile  un rifiuto da parte della Sua zia.

Altrimenti Le consiglio di considerare ed eventualmente proporre una bonifica acustica dell’apparecchio lì dov’è:  questo è  possibile  seppure necessita di maggiore competenza acustico-vibrazionale di chi la progetta. In questo caso un rifiuto è debolmente argomentabile ed i tempi e l’impatto senz’altro  inferiori di un rifacimento.  Ciò potrà prevedere il disaccoppiamento meccanico dalle strutture murarie di tutti i tubi e dello stesso corpo della caldaia attraverso manicotti  giunti e supporti che per essere opportunamente scelti andranno valutati da un tecnico acustico e non da un termotecnico. Inoltre andrà prevista una programmazione  del processo di funzionamento adatta allo scopo visto che l’andare in continuo non pare necessario ed anzi produce oltre al disturbo inutili consumi ed usure della caldaia stessa.

AugurandoLe di addivenire alla soluzione del problema La saluto cordialmente.

Filiberto Pisoni

Pub con musica dal vivo al venerdì sera

Segnalazione
Buongiorno al venerdì sera un pub, i cui locali confinano col mio appartamento, effettua musica dal vivo sino alle 24:00. Misurando con un fonometro (App smartphone) il rumore, immesso nel mio appartamento durante la musica, è inferiore al limite di 25 dB previsto in orario notturno (anche se io sono in zona classificata 3 dal comune) ma sicuramente si verifica il superamento del limite differenziale di 3 dB sul rumore di fondo. Avrei bisogno di capire prima di chiedere l’uscita di un tecnico certificato se il non superamento del limite assoluto vanifica il superamento di quello differenziale. Saluti
M.M. – provincia di Monza e Brianza
Risposta
Febbraio 2019
Gentile sig. M.M.,
quanto da Lei misurato – tuttavia con l’ausilio di uno smartphone, quindi, la misura andrebbe verificata con uno strumento professionale, cioè con un fonometro di classe 1 – farebbe propendere per l’accettabilità del rumore prodotto dalla musica del pub in casa sua, essendo il livello sonoro minore della soglia di applicabilità del criterio differenziale notturno (ex art. 4, comma 2, punto b) stabilita in 25 dB(A) a finestre chiuse.
In termini più semplici, “il non superamento del limite assoluto vanifica il superamento di quello differenziale”, come Lei stesso sospetta.
Questo, però, secondo il criterio di valutazione pubblicistico, cioè quello applicato dal Comune e dall’A.R.P.A., Agenzia Regionale Protezione Ambiente.
Non le resta, quindi, che intraprendere azione giudiziaria civile, ex art. 844 codice civile, contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulente ed avvocato, impugnando la violazione del limite della normale tollerabilità di giurisprudenza di +3 dB sul rumore di fondo.
Nel suo caso si può ravvisare, infatti, la sussistenza del fatto che il rumore immesso nel suo appartamento proviene da una sorgente non specifica (cioè la musica del pub per la quale non sono stati pubblicati specifici decreti attuativi della legge quadro n. 447/95). Quindi, in sede di vertenza giudiziaria, verrebbero a cadere i presupposti per l’applicazione dell’art. 6-ter della Legge 27/2/2009 n. 13 (valutazione del criterio differenziale secondo il metodo del Leq del rumore ambientale rispetto al livello di rumore residuo), recentemente integrato dal comma 1-bis inserito all’interno del comma 746 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Tenga presente che la decisione sul criterio da adottare spetta al Giudice.
Il “rammendo” normativo – semi clandestinamente inserito nella legge di bilancio dello Stato per l’anno 2019 – non sembra, comunque, aver inciso sui principi interpretativi del citato art. 6-ter della legge 13/2009 precisati da recenti sentenze della Corte di Cassazione.
Con i migliori saluti
Roberto Campagnoli