Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archvi dell'anno: 2018

Disturbo da musica dal vivo

Segnalazione:

Buongiorno ci siamo trovati da quest’estate con una nuova gestione del bar sotto casa con musica dal vivo all’aperto sotto le mie finestre. Ho fatto denuncia all’ufficio inquinamento ambientale ma l’ho fatta da sola, ora ho incontrato una mia vicina e stiamo raccogliendo firme.
A.C. – Verbania

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra A.C. buongiorno.
In merito alla materia dell’accettabilità amministrativa, tramite l’ufficio inquinamento ambientale presso cui ha azionato l’esposto potrebbe verificare che l’attività di musica dal vivo all’aperto sia stata debitamente autorizzata.
In secondo luogo, potrà rivolgersi all’ARPA depositando copia dell’esposto.

In materia invece di disturbo da rumore, regolamentata fra privati dall’art. 844 del Codice Civile, Le segnalo che nel caso specifico, ovverosia di un disturbo esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, sussistono gli estremi per l’azionamento di un procedimento ai sensi dell’art. 659 del Codice Penale.
Al fine di verificare innanzitutto la sussistenza della condizione di disturbo, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del bar sotto casa, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Disturbo da musica del pub sotto casa

Segnalazione:

Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.

G.B. – Biella

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Vicini rumorosi causano nervosismo e stanchezza

Segnalazione:
Spostamento mobili, chiacchiere a voce alta, risate… tutto a partire dalle 22 e solitamente alle 3 del mattino ancora continuano. Sono i vicini del piano di sotto. Già richiamati da me, da chi viveva qui prima di me e dall’amministratore. In 10 anni ho visto arrivare i carabinieri ben 2 volte, ma la signora è in cura per non so quali problemi psicologici (e il figlio non è meglio) e dopo alcuni giorni di trattamento obbligatorio, torna a casa ed è tutto come prima. Peggio ancora da quando il figlio non va più a scuola e non lavorando può permettersi di stare sveglio fino alle 3, 4 del mattino per poi dormire fino a mezzogiorno.
Sono 10 anni che sopporto, ma ora le mie orecchie cominciano a rifiutare i tappi di notte e inizio ad essere nervosa e stanca. Sono proprietari dell’alloggio, quindi non posso neanche sperare che vadano via. Possibile che non ci sia nulla da fare? Grazie e chiedo scusa per lo sfogo.
Buon lavoro
E.C. – Perosa Argentina (TO)

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra E.C. buongiorno.
Le confermo che il coinvolgimento dell’Amministratore è stato assolutamente corretto sotto il profilo procedurale.
A mio avviso, viste le azioni già da Lei intraprese, la possibile alternativa per affrontare la problematica da Lei esposta prevede di incaricare un Tecnico Competente in Acustica di eseguire rilievi strumentali dei livelli sonori, accompagnati da riprese audio-video, finalizzati ad accertare la condizione dei luoghi.
Un consulente difensore potrà poi impiegare tale accertamento tecnico a fondamento delle argomentazioni in un eventuale ricorso, valutando l’opportunità di attuare un procedimento cautelare evidenziando il fatto che l’attività dei suoi vicini rumorosi costituisce di fatto un pericolo per la Sua salute.

Prima di attuare tali azioni, Le suggerisco di trasmettere la segnalazione all’Amministratore a mezzo raccomandata o e-mail certificata (messaggio da indirizzo di posta certificata a indirizzo di posta certificata) e Le consiglio in ogni caso di far presenziare al disturbo alcune persone terze (non appartenenti al nucleo familiare) in grado di poter eventualmente testimoniare i fatti da Lei denunciati.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra