Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumori molesti di notte

Rumore e odore di attività di panificazione

Domanda:

Buonasera,

ogni giorno, tra le 5.30 e le 6.00 del mattino nel kebab a pian terreno dello stabile dove vivo producono rumori forti di trascinamento e colpi continui che vanno avanti almeno fino alle 9.00 del mattino. Tali rumori sono da ricondurre alla produzione di pane azzimo che viene poi cotto con odori di bruciato che impediscono l’apertura delle finestre della mia casa. I rumori vengono prodotti in corrispondenza della mia camera da letto ma si propagano per l’intero appartamento.

Cordiali saluti, R.D.S.

Le considerazioni del tecnico di Missione Rumore

Gentile R.D.S.,

le immissioni di rumore causate dalle attività produttive sono soggette ai limiti assoluti e differenziali definiti dalla Legge 447/95 (inquinamento acustico): la prima azione di tutela che potrebbe intraprendere consiste nella segnalazione al Comune del fatto, con la contestuale richiesta di verifica del rispetto dei suddetti, sia in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00) che diurno.

Questi limiti cd. “amministrativi” sono intesi per proteggere dall’inquinamento acustico la collettività, non il benessere psicofisico della persona esposta e sono diversi da quelli adottati in sede civilistica.

L’eventuale accertamento del loro superamento e la riconduzione del rumore prodotto dall’attività al loro rispetto potrebbe lasciare che questa immissione, pur rientrante in tali limiti, permanga intollerabile sia soggettivamente che per il criterio della “normale tollerabiltà” giudiziaria.

Altra via, completamente indipendente da quella amministrativa, è quella privatistica.

Questa può consistere innanzitutto nell’esperire il tentativo di una conciliazione bonaria delle differenti esigenze (per iscritto, poichè diviene giusto poter dimostrare che questo è avvenuto, nell’eventuale proseguio in disaccordo del confronto delle divergenti necessità in rapporto ai rispettivi diritti), invitando comunque a cessare le attività che pregiudicano il libero o completo godimento del suo bene.

A titolo di esempio, l’imprenditore potrebbe accettare di riorganizzare la propria attività, spostando in orari che non recano nocumento sia l’immissione di rumori che quella di fumo ed odori, considerato che il pane azzimo non ha le stringenti necessità di tempi di lievitazione e riposo degli impasti lievitati.

Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’interessare l’amministratore, riguardo le eventuali indicazioni del Regolamento di Condominio sugli orari di silenzio ed il loro rispetto.

Se esperiti i tentativi bonari -e sostanzialmente privi di oneri economici- il problema non si fosse risolto e non si potesse sopportare di subire le immissioni, o volerlo, non resta che intraprendere la via giudiziaria.

Questa richiede di fornire prova delle immissioni – solitamente affidata alla perizia di un tecnico acustico, con competenza nell’acustica forense-  da porre a base del ricorso.  Sarà cura del legale del cui patrocinio e competenza sarà necessario fruire decidere quale fra gli agibili procedimenti adire in tutela sua e dei suoi interessi (se con ricorso d’urgenza, richiesta di  accertamento tecnico preventivo o agire direttamente in Giudizio).

Filiberto Pisoni

 

Disturbo da gruppi frigo di attività commerciale al piano sottostante

Domanda:
Abito sopra una attività, prima era una pescheria,adesso è una macelleria. Fanno rumore i motori dei frigo, continuamente tutto il giorno e notte, che sono sotto la mia camera da letto. La mattina alle 6 accendono la cappa e quindi in più c’è rumore dalla canna fumaria, attaccata alla parete della mia camera da letto.

 

Gentile signora F.S.,

nell’archivio dei casi di Missione Rumore presente sul sito troverà già pubblicate le risposte ad alcuni casi di disturbo causato da attività commerciali, con le indicazioni sulle possibili azioni di tutela. Cito ad esempio:

Condizionatore, movimento camion e attività notturna di magazzinaggio

Rumorosità prodotta da una pressa di una Tipografia

Nel caso che da parte del titolare dell’attività ci fosse sensibilità, comprensione e volontà di porre in atto le azioni volte ad evitare che le vibrazioni prodotte dai suoi macchinari ingenerino rumore nocivo per gli altri, quanto da lei descritto non appare di difficile soluzione.

L’adozione degli accorgimenti e delle opere necessarie a ricondurre alla tollerabiltà le immissioni di rumore potrebbe avere costi molto inferiori ad un contenzioso e può essere realizzata in tempi brevi, fattore che sperabilmente consentirà a lei di ricondurre le immissioni dell’attività alla stregua degli altri fenomeni acustici del suo ambiente di vita, evitando che le stesse vengano ad essere talmente avversate da procurare nocumento al solo percepirle.

Filiberto Pisoni

musica bar ancora alta dopo prima sanzione amministrativa

Salve . ho un bar sotto casa … (in Emilia) …, che tiene la musica troppo alta e non sappiamo come fermarla… L ARPA è già venuta a fare un sopralluogo e anche dopo aver dato la sanzione non è cambiato niente… Il comune non vuole prendere provvedimenti .. Non sappiamo come fare … Ci aiutate voi.???

Gentile signora  A.C . ,

se a seguito dell’accertamento della violazione dei limiti di Legge da parte dell’A.R.P.A. (ora A.R.P.A.E.), con conseguente sanzione amministrativa, la rumorosità lamentata permane sostanzialmente immutata, il nostro consiglio è di sollecitare il Comune ( preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata) a richiedere un altro intervento dell’A.R.P.A.E, evidenziando i motivi della sua rinnovata richiesta.

Se l’A.R.P.A.E, con il secondo sopralluogo, accertasse nuovamente che non sono rispettati i limiti di Legge, potrà chiedere al Comune di procedere con la segnalazione (esposto-denuncia) agli organi competenti per violazione degli artt. 659 e 650 codice penale (disturbo della quiete e del riposo delle persone e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

Esperite queste iniziative, potrebbe lei stessa, preferibilmente con altre persone del vicinato o suoi familiari e che patiscono il suo stesso disagio, recarsi presso la Stazione Carabinieri locale per segnalare quanto accade e sporgere esposto- denuncia per disturbo della quiete e del riposo delle persone ex art. 659 codice penale.

Le raccomandiamo di chiedere al Comune, sin d’ora ed in ogni caso, copia degli atti del procedimento amministrativo, in particolare della perizia già redatta dall’A.R.P.A.E. e del relativo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, rinnovando la richiesta al secondo sopralluogo.

Questi documenti, che possono essere in carta libera o in formato elettronico, le saranno utili per qualunque passo vorrà intraprendere.

Le azioni alternative (o successive) rientrano nell’ambito dei procedimenti civili ma sono più costose perché dovrà rivolgersi ad un tecnico acustico (Missione Rumore raccomanda da anni di farlo come primo passo!) e successivamente ad un legale di sua fiducia.
Saranno perciò a suo carico, almeno inizialmente, le spese del consulente tecnico, quelle legali ed in alcuni casi del procedimento.

Esaminata la documentazione (perizie A.R.P.A.E) il tecnico acustico dovrà presumibilmente eseguire le misurazioni fonometriche per verificare se il rumore immesso nella sua abitazione è tuttora superiore al limite della normale tollerabilità.

Nei procedimenti civili si applica infatti un limite massimo di giurisprudenza della “normale tollerabilità” di 3 dB sul rumore di fondo L95 fast che è meno permissivo del limite amministrativo ed è perciò più efficace.

Il legale di Sua fiducia valuterà quale azione può meglio tutelarla e le illustrerà i relativi oneri e tempistiche.

Se il locale che immette musica a livelli per lei intollerabili, si trova nel medesimo condominio in cui lei abita, sarà opportuno verificare se il Regolamento dello stabile vieta rumori molesti e/o limita a precisi orari.
Se così fosse, abbia cura di comunicarlo al suo legale.

Con la speranza di averle fornito dei chiarimenti utili, La saluto cordialmente
Filiberto Pisoni