Disturbo da musica del pub sotto casa
Segnalazione:
Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.
G.B. – Biella
Risposta:
dicembre 2018
Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra
Rumore di impianti e macchinari da falegnameria.
Domanda:
Abito in una casa appena ereditata, sita accanto a una falegnameria che ha almeno 3 macchinari molesti:un aspiratore costantemente acceso ( il mio piccolo misuratore segna 78db di emissione a circa 1,5m dal macchinario), una compattatrice accesa saltuariamente ma per più giorni consecutivi che fa PUM PUM PUM a ciclo di 3s, e una sega accesa frequentemente che emette un fischio fortissimo e continuo.
Non si riesce a stare in casa! c’è sempre qualcosa di acceso, e molto spesso più macchine contemporaneamente. Ho chiesto invano ai proprietari che venisse isolato almeno l’aspiratore, poi ho tentato invano una conciliazione tramite il sindaco, finché a un certo punto i proprietari della falegnameria hanno presentato al comune una perizia (dopo aver parzialmente isolato un macchinario) in cui è dichiarato che il rumore da loro prodotto è nei limiti di legge.
La misurazione però è stata fatta dalla strada e non dalla mia abitazione!!! la fonte rumorosa principale (Aspiratore) infatti
- è sita proprio di fronte a casa mia ( la strada è invece posta perpendicolarmente)
- la fonte è a circa 4m da me ( la strada è almeno a 10m),
- la fonte è posta in alto, circa al primo piano e non al piano strada.
Il comune però vista la perizia dice di non poter fare niente, che non ha motivi nemmeno per chiedere un sopralluogo dell’appa. È vero? inoltre l’appa sostiene che non può uscire se non è il comune a richiederlo.
Il rumore si sente nonostante porte e finestre chiuse e tapparelle abbassate. Come posso tutelarmi?
Grazie
Risposta:
Gentile S. P.,
riterrei utile indicarle di fare formale richiesta in Comune di avere copia della perizia e della pratica relativa al procedimento.
Con queste, si potrà valutare (per farlo, potrebbe avere necessità di avere il parere professionale di un tecnico che conosce il settore) se la perizia certifica il non supero dei livelli previsti dalla Legge 447/95 presso la sua abitazione, rispetto alla zonizzazione acustica, inclusi i differenziali a finestre chiuse e aperte. In caso di carenza, potrebbe richiedere formalmente al Comune un intervento dell’APPA.
Se le tutele pubblicistiche fossero invece esaurite o nel caso il disagio acustico fosse non più sopportabile, vi è la possibilità di chiedere tutela della propria persona e proprietà avviando una lite giudiziaria.
È possibile che i dati dichiarati nella perizia già realizzata siano sufficienti per basare una diffida, formulata dal legale di sua fiducia, a rientrare nei limiti della cosiddetta normale tollerabilità (art. 844 C.C.). Se così non fosse sarà necessario che lei commissioni una perizia acustica di parte.
La via civilistica, come anzidetto, è onerosa in quanto saranno necessari e a suo carico il supporto del tecnico acustico e del legale, salvo che si verifichi infine sia la soccombenza della controparte che la ripartizione delle spese secondo la soccombenza.
La speranza è che l’imprenditore, posto a conoscenza della differenza fra i limiti dell’inquinamento acustico e quelli molto più stringenti della tutela civilistica, adotti tutte le cautele al fine di minimizzare il disturbo e richieda al suo tecnico acustico gli interventi necessari in tale prospettiva: intervenire efficacemente prima che si crei nel disturbato una “avversione” al rumore che renderà più difficile sia una soddisfazione riguardo le bonifiche che una composizione bonaria della lite.
La saluto cordialmente,
Filiberto Pisoni
Disturbo da taglieria di pietre
Segnalazione:
Si tratta di una taglieria di pietre sita al piano terreno, il rumore si trasmette attraverso ai muri fino al terzo piano nel mio appartamento.
L’Arpa ha già fatto un’analisi che risulta leggermente sotto la soglia di disturbo.
I.B. – Valenza (AL)
Risposta:
aprile 2018
Preg.mo Sig. I.B. buongiorno.
Immagino che l’Arpa, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia affrontato il problema dal punto di vista amministrativo, ovverosia di verifica del rispetto del limite differenziale stabilito dal DPCM 14/11/1997.
Nel Suo caso, il problema da Lei lamentato riguarda invece la materia del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.
La giurisprudenza costante in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo, valutati avuto segnatamente riguardo ai valori istantanei (impiegando i livelli percentili come parametri descrittori).
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente potrà individuare i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) proveniente dall’attività disturbante. Le suggerisco di coinvolgere un tecnico in grado di effettuare anche misure di vibrazioni, al fine di comprendere a fondo la problematica ed individuare una soluzione tecnica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori scelti, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggerisco in prima istanza di contattare il titolare della ditta sita al piano terreno, informarlo su quanto accertato e cercare un possibile accordo. Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un avvocato civilista per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra