Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Rumore di impianti e macchinari da falegnameria.

Domanda:

Abito in una casa appena ereditata, sita accanto a una falegnameria che ha almeno 3 macchinari molesti:un aspiratore costantemente acceso ( il mio piccolo misuratore segna 78db di emissione a circa 1,5m dal macchinario), una compattatrice accesa saltuariamente ma per più giorni consecutivi che fa PUM PUM PUM a ciclo di 3s, e una sega accesa frequentemente che emette un fischio fortissimo e continuo.

Non si riesce a stare in casa! c’è sempre qualcosa di acceso, e molto spesso più macchine contemporaneamente. Ho chiesto invano ai proprietari che venisse isolato almeno l’aspiratore, poi ho tentato invano una conciliazione tramite il sindaco, finché a un certo punto i proprietari della falegnameria hanno presentato al comune una perizia (dopo aver parzialmente isolato un macchinario) in cui è dichiarato che il rumore da loro prodotto è nei limiti di legge.

La misurazione però è stata fatta dalla strada e non dalla mia abitazione!!! la fonte rumorosa principale (Aspiratore) infatti

  1. è sita proprio di fronte a casa mia ( la strada è invece posta perpendicolarmente)
  2. la fonte è a circa 4m da me ( la strada è almeno a 10m),
  3.  la fonte è posta in alto, circa al primo piano e non al piano strada.

Il comune però vista la perizia dice di non poter fare niente, che non ha motivi nemmeno per chiedere un sopralluogo dell’appa. È vero? inoltre l’appa sostiene che non può uscire se non è il comune a richiederlo.

Il rumore si sente nonostante porte e finestre chiuse e tapparelle abbassate. Come posso tutelarmi?

Grazie

Risposta:

Gentile S. P.,

riterrei utile indicarle di fare formale richiesta in Comune di avere copia della perizia e della pratica relativa al procedimento.

Con queste, si potrà valutare (per farlo, potrebbe avere  necessità di avere il parere professionale di un tecnico che conosce il settore)  se la perizia certifica il non supero dei livelli previsti dalla Legge 447/95 presso la sua abitazione, rispetto alla zonizzazione acustica, inclusi i differenziali a finestre chiuse e aperte. In caso di carenza, potrebbe richiedere formalmente al Comune un intervento dell’APPA.

Se le tutele pubblicistiche fossero invece esaurite o nel caso il disagio acustico fosse non più sopportabile, vi è la possibilità di chiedere  tutela della propria persona e proprietà avviando una lite giudiziaria.

È possibile che i dati dichiarati nella perizia già realizzata siano sufficienti per basare una diffida, formulata dal legale di sua fiducia,  a rientrare nei limiti della cosiddetta normale tollerabilità (art. 844 C.C.). Se così non fosse sarà necessario che lei commissioni una perizia acustica di parte.

La via civilistica, come anzidetto, è onerosa in quanto saranno necessari e a suo carico il supporto del tecnico acustico e del legale, salvo che si verifichi infine sia la soccombenza della controparte che la ripartizione delle spese secondo la soccombenza.

La speranza è che l’imprenditore, posto a conoscenza della differenza fra i limiti dell’inquinamento acustico e quelli molto più stringenti della tutela civilistica, adotti tutte le cautele al fine di minimizzare il disturbo e richieda al suo tecnico acustico gli interventi necessari in tale prospettiva: intervenire efficacemente prima che si crei nel disturbato una “avversione” al rumore che renderà più difficile sia una soddisfazione riguardo le  bonifiche che una composizione bonaria della lite.

La saluto cordialmente,

Filiberto Pisoni

 

Press

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