Isolare dal basso per rumore di calpestio
Domanda:
Buona sera vivo in un appartamento al terzo piano di 4 totali, di un condominio costruito negli anni ’60, privo pertanto di idonee isolazioni acustiche. Il vicino di sopra che da poco ha comperato l’appartamento vicino al suo allargandosi sopra tutto il mio appartamento. Fin’ora sotto di lui avevo solo il soggiorno e da sempre ero infastidita dal rumore da calpestio. L’appartamento che ha comprato lo ha ristrutturato ma non ha messo le isolazioni acustiche e da mesi ormai mi procura un fastidioso rumore da calpestio anche nella camera da letto. I rapporti sono pessimi.
Ho pensato ad una isolazione acustica ma sono stata sconsigliata sia per il prezzo, la dovrei apporre almeno alla stanza, alla cucina e al corridoio, sia per la sua inefficacia contro il rumore da calpestio. Mi consigliate per favore in merito. Questo rumore continuo mi danneggia molti aspetti di vita. Venderei l’appartamento se non fossi in comproprietà con una mia sorella che non abita con me ma non accetta di vendere. Penso che come soluzione mi rimanga solo l’isolazione.
Per quasi 20 anni nell’appartamento comprato di recente dal vicino soprastante la mia cucina e camera da letto ha abitato una signora che non ha mai causato rumore da calpestio. L’amministratrice condominiale si è limitata a mettere un cartello di richiamo all’entrata del portone di sotto.
Spero in una Vostra risposta. Cordialmente saluto e ringrazio
Risposta:
Gentile G.R.,
una vera valutazione della efficacia di una isolazione dal basso per rumori da calpestio non può prescindere dalla precisa conoscenza della situazione specifica, sia per quanto riguarda i livelli e la distribuzione in frequenza del rumore trasmesso che la via di trasmissione (diretta dal solaio o reirradiata dalle pareti con cui il solaio è collegato) .
Non è escluso che alla fine delle operazioni di rilievo e alla loro analisi si debba concludere che i risultati che possono ottenersi non sarebbero adatti a mitigare il problema entro livelli tollerabili per il disturbato: anche per questo motivo questa strada viene da molti sconsigliata anche senza sopralluogo, rilievi e progetto di bonifica, che sono impegnativi e costosi.
Molto meno impegnativo è determinare i livelli di immissione da una registrazione fonometrica realizzata allo scopo di quantificare l’eventuale supero della “normale tollerabilità”: rilevazione che comunque si intenda procedere è necessario fare.
Se la rilevazione attestasse il supero della normale tollerabilità, nel caso che rappresenta di situazione nuova e determinata dal mutato uso dell’appartamento soprastante (disposizione delle stanze e diverse abitudini del nuovo proprietario) e/o dai lavori effettuati, potrebbero sussistere le condizioni per richiedere ed ottenere ricorso d’urgenza art. 700 c.p.c. : su questo potrà esprimersi il legale da cui dovrà farsi rappresentare.
Potrebbe anche verificare in Comune se i recenti lavori di ristrutturazione avrebbero comportato l’obbligo di adeguamento alla normativa pubblicistica sul calpestio; se a questo non si è ottemperato potrebbe essere un rafforzativo alla sua richiesta di rientro nei limiti della normale tollerabilità, che sono maggiormente tutelanti di quelli pubblicistici.
Cordialmente la saluto
Filiberto Pisoni
Calpestio dal piano superiore
Segnalazione:
Buongiorno, al piano sopra il mio abita una studentessa in affitto. Purtroppo ogni suo passo rimbomba nel mio appartamento in maniera insostenibile. Ho provato a parlarle più volte e l’ho invitata nel mio appartamento per farle sentire di persona i rumori ma la signorina da la colpa alla casa datata ed ai pavimenti non insonorizzati. Il proprietario se ne lava le mani ed io accuso problemi di salute legati ad ansia e stress. Come posso procedere in maniera efficace contro l’inquilino e/o il proprietario? Vorrei evitare una lotta burocratica lunghissima e senza ottenere risultati evidenti.
M.L.
Torino
Risposta:
maggio 2018
Preg.mo Sig M.L. buongiorno.
Ritengo che nel caso da Lei esposto possa essere utile inviare una raccomandata alla studentessa in affitto e, in conoscenza, al proprietario.
Qualora non dovesse ottenere risposta, potrà rivolgersi a mezzo raccomandata all’Amministratore di condominio.
Infine, qualora le precedenti segnalazioni non dovessero sortire l’esito sperato, Le suggerisco di contattare un avvocato per le azioni di tutela del caso, producendo le raccomandate suddette.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra
Vicina rumorosa
Segnalazione:
Buongiorno, vi scrivo a causa della mia vicina rumorosa del piano di sopra che ha 2 cani e quando rientra del lavoro li fa correre, sposta in continuazione tavolo, sedie, panche del terrazzo senza dimenticare il calpestio!!!! Con talloni in piena notte!!! Sono impaurita da 4 mesi dormo con i tappi e rilassanti!! Aiuto!!!!
N.K. – Torino
Risposta:
24 maggio 2017
Gent.ma Sig.ra buongiorno,
il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.
La giurisprudenza costante in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo, avuto segnatamente riguardo ai valori istantanei (Parametro descrittore = livello percentile).
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente potrà individuare i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) proveniente dal piano superiore.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori scelti, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare la vicina del piano superiore, informarla su quanto accertato e cercare un possibile accordo. Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un legale per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra