Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

art. 659 c.p.

Disturbo da musica dal vivo

Segnalazione:

Buongiorno ci siamo trovati da quest’estate con una nuova gestione del bar sotto casa con musica dal vivo all’aperto sotto le mie finestre. Ho fatto denuncia all’ufficio inquinamento ambientale ma l’ho fatta da sola, ora ho incontrato una mia vicina e stiamo raccogliendo firme.
A.C. – Verbania

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra A.C. buongiorno.
In merito alla materia dell’accettabilità amministrativa, tramite l’ufficio inquinamento ambientale presso cui ha azionato l’esposto potrebbe verificare che l’attività di musica dal vivo all’aperto sia stata debitamente autorizzata.
In secondo luogo, potrà rivolgersi all’ARPA depositando copia dell’esposto.

In materia invece di disturbo da rumore, regolamentata fra privati dall’art. 844 del Codice Civile, Le segnalo che nel caso specifico, ovverosia di un disturbo esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, sussistono gli estremi per l’azionamento di un procedimento ai sensi dell’art. 659 del Codice Penale.
Al fine di verificare innanzitutto la sussistenza della condizione di disturbo, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del bar sotto casa, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Disturbo da musica del pub sotto casa

Segnalazione:

Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.

G.B. – Biella

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Concerti in piazza

Segnalazione:
Sinteticamente: viene montato un palco a 4/5 mt dalle finestre della mia abitazione che affaccia sulla piazza del paese e per 4/6 gg consecutivi suonano musica ad un volume che, nonostante i muri di casa mia siano spessi 1mt ed i serramenti nuovi ed ottimamente isolati dal punto di vista termoacustico, in casa, a finestre chiuse,imposte chiuse e tutto quello che potete immaginare, non si riesce a stare..inutile il tentativo di farmi ascoltare dal sindaco.
Io chiedo soltanto di trovare un compromesso accettabile… Cosa posso fare?

G.L. – Provincia di Novara

Risposta:
luglio 2018

Preg.mo sig. G.L. buongiorno.
Innanzitutto, tramite un accesso atti in Comune potrebbe verificare che il concerto sia stato debitamente autorizzato all’esito della presentazione di un’istanza Deroga Rumore fondata su una valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come previsto per legge (art. 6, comma 1, lettera h della Legge 447/1995 e art. 9 della Legge Regionale 52/2000).
In difetto, potrà azionare un esposto presso gli Uffici competenti del Comune e rivolgersi all’ARPA, depositando copia dell’esposto.
Qualora rilevasse ulteriore inerzia da parte della Pubblica Amministrazione, previa effettuazione di misure fonometriche rappresentative dello stato dei luoghi nel corso del concerto unitamente a riprese con videocamera, potrà segnalare alle autorità competenti (locale stazione Carabinieri o direttamente Procura della Repubblica ) lo stato di sofferenza da Lei lamentato. Ricordo che le misure fonometriche, in caso di effettuazione, dovranno essere condotte da Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto presso gli elenchi regionali.
Vista la probabile violazione, per come da Lei descritto, dell’art. 659 del Codice Penale, Le suggerisco con forza di rivolgersi ad un avvocato penalista al fine di coordinare con lui le azioni che meglio il difensore riterrà opportune.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra