Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

accertamento tecnico del rumore

Disturbo da musica del pub sotto casa

Segnalazione:

Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.

G.B. – Biella

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Rumore da attività cinese di confezioni

Segnalazione
Le finestre delle mia abitazione distano a circa 4/5 metri da uno stanzone dove lavora una confezione cinese. Il rumore è insostenibile e, dopo varie lamentele da parte del condominio, è intervenuta la polizia municipale e, successivamente, l’ARPAT la quale ha misurato il rumore proveniente dallo stanzone.
Premetto che il limite nella ns. Zona è 50 decibel, con tolleranza 5.
Dalla misurazione effettuata, e rilevato dalla stessa ARPAT che in quel momento solo il 50% delle macchine era in funzione, la soglia non superava (di poco) i 50, però con l’aggiunta di schiamazzi e urli da parte degli stessi cinesi, si arrivava anche a 70/80 decibel.
L’ARPAT non ha elevato contravvenzione in quanto, dice, durante la rilevazione la situazione non era sanzionabile…. ma io dico: in quel momento non era in funzione tutto il parco macchine, ma in altri momenti si! e poi, comunque il danno acustico è rilevante. Gli schiamazzi e le urla sono infatti altrettanto intollerabili. La giornata è lunga…e sopportare questo rumore tutto il giorno, sabati domeniche e festività comprese, è davvero estenuante! considerando anche la brevissima distanza dall’abitazione! Praticamente è come avere una ditta di confezioni in casa!
Sarei molto grata di poter avere un vs. parere per come proseguire e se, secondo voi, ci sono possibilità di poter ottenere la riduzione delle emissioni acustiche (ad esempio tenendo la porta chiusa ed optando, da parte dei proprietari, di un sistema di aerazione).
A.DM. – Provincia di Firenze

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signora,
siamo spiacenti di doverLe suggerire di lasciar perdere la Pubblica Amministrazione di Prato per vari motivi, tra i quali (ma non è il solo), la cronica mancanza di efficacia in questi casi di disturbo da rumore (che riduttivamente la stessa P.A. definisce “inquinamento acustico”). Il solo vantaggio dell’azione presso la P.A. è di essere gratis.
L’alternativa è di intraprendere azione giudiziaria civile contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.
L’azione giudiziaria potrebbe essere intrapresa presso il Tribunale, con ricorso d’urgenza ex art. 700 Codice di Procedura Civile o, anche, con causa di merito art. 2043 C. C. oppure, meglio ancora, con l’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Per completezza La informiamo che nella nostra esperienza i casi di questo tipo, di lavorazioni condotte artigianalmente al di fuori del rispetto puntuale della regolamentazione, è particolarmente difficile per il C.T.U. (Consulente tecnico d’ufficio incaricato dal Giudice) perché il rumore non è facilmente prevedibile in quanto è sporadico, intermittente e troppo fortemente dipendente dalle azioni che vengono fatte dalla Sua controparte con macchine cucitrici in quel momento (quando il C.T.U. sta effettuando le sue misurazioni) e, per giunta, per il vociare, quest’ultimo assolutamente imprevedibile per il C.T.U..
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli

Rumore da autoclave a benzina per irrigare

Segnalazione
Sono proprietaria di una villa e il mio vicino tutti i giorni nel periodo estivo dalle 07.30 alle 13 e dalle 17 alle 21 accende un’autoclave a benzina agricola per innaffiare il suo vigneto di uva da tavola che si trova vicino la sua abitazione e che dista 1 km dal luogo dove ha il pozzo (cioè nel terreno che confina con la mia proprietà). Tutto ciò ci limita nel vivere il nostro amato giardino e di far riposare la bambina di due anni. Lui dice di rispettare la legge e gli orari previsti dalla stessa. Gentilmente gli abbiamo chiesto di acquistare un nuovo motore elettrico con risposta che, visto che il rumore da fastidio a noi, dobbiamo provvedere noi all’acquisto tanto lui da casa sua non sente niente. Cosa si può fare?
A.L.- Taranto

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signora,
nel Suo caso Le suggeriamo di non contare sulla Pubblica Amministrazione (Comune ed A.R.P.A., Agenzia Regionale Protezione Ambiente), ma di intraprendere azione giudiziaria civile contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.
Inoltre, siccome l’estate è finita, suggeriamo di non fare causa ma soltanto la richiesta dell’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli