Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Filiberto Pisoni

Fabbro rumoroso, cosa fare? Disturbo da rumore impulsivo.

Segnalazione

Ho il vicino di casa che con la sua attività di fabbro batte il ferro e la mia casa essendo confinante vibra e sento un continuo bum bum bum in modo insopportabile, sono stata dai vigili ma inutilmente,mi è stato detto che ormai l attività c è e nn posso far nulla.grazie

 

Risposta dei nostri esperti

Gentile signora C.A.,

salvo che siano stati effettuati accertamenti che non le sono noti o menzionati, non appare che le informazioni di cui dispone siano esatte.

Infatti anche le attività produttive già esistenti sono soggette ai limiti previsti dalla Legge.

Lei può chiedere al Comune, per iscritto e preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che siano effettuate delle rilevazioni fonometriche, presso la sua abitazione, per accertare se sono rispettati i limiti della Legge sull’inquinamento acustico, compresi quelli previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

Troverà sul sito internet del suo Comune le informazioni relative sia al piano di zonizzazione acustica che al suo regolamento attuativo.

Potrebbe anche inviare copia della sua richiesta all’A.P.P.A., che potrà chiarire eventuali dubbi interpretativi sulla sua istanza.

Nella richiesta è opportuno descrivere le attività disturbanti, in quali orari avvengono, con quanta variabilità, la loro durata abituale ed ogni altro fattore significativo (ad esempio se si svolgono all’aperto, con porte aperte o particolari concomitanze).

È anche opportuno indicare se, per le caratteristiche dei luoghi, vi sono momenti di maggiore silenziosità  in cui gli effetti del disturbo sono maggiormente risentiti e se vi sono momenti in cui è più elevata la rumorosità prodotta dal disturbante.

In alternativa, in concomitanza oppure successivamente al (gratuito) procedimento amministrativo è sempre aperta la possibilità di ricorrere al Tribunale Civile.

In questo caso, la scelta della migliore opzione può essere effettuata solo con una analisi approfondita del caso particolare, che dovrà essere svolta da un legale di sua fiducia.

Missione Rumore raccomanda sempre di far seguire l’analisi legale a quella tecnico-acustica, che è strumento per quantificare l’entità delle immissioni di rumore nella sua abitazione.

Come avrà compreso, si tratta di un percorso che comporta almeno (in caso di vittoria di spese) l’anticipo delle spese sia legali che tecniche.

Tuttavia, il limite giurisprudenziale della tollerabilità di non più di 3 dB sul rumore di fondo è più restrittivo e quindi tutelante dei limiti della Legge sull’inquinamento acustico: perciò questa via è quella da preferirsi se si intende ottenere il minimo impatto delle immissioni disturbanti.

Inoltre la Legge civile non prevede, al contrario di quella amministrativa, dei livelli di soglia minimi per la procedibilità.

La invito a consultare gli altri casi che hanno ricevuto risposta dei nostri esperti per una trattazione più esaustiva delle differenze fra tutela amministrativa e civilistica.

Da ultimo ciò che dovrebbe essere il primissimo tentativo da esperire: descrivere, con garbo, la propria situazione di disagio e disturbo a chi lo realizza.

Talora chi disturba non è consapevole che potrebbe ledere un diritto altrui e soprattutto  non sa quanto può essere gravosa la condizione e gli effetti su chi è disturbato.

Se questo riesce ad essere espresso e se viene compreso è possibile addivenire ad una soluzione bonaria, che può conciliare le rispettive esigenze, come ci auguriamo possa essere il suo caso.

Spero di averle fornito una utile base conoscitiva e la saluto cordialmente

Filiberto Pisoni

musica bar ancora alta dopo prima sanzione amministrativa

Salve . ho un bar sotto casa … (in Emilia) …, che tiene la musica troppo alta e non sappiamo come fermarla… L ARPA è già venuta a fare un sopralluogo e anche dopo aver dato la sanzione non è cambiato niente… Il comune non vuole prendere provvedimenti .. Non sappiamo come fare … Ci aiutate voi.???

Gentile signora  A.C . ,

se a seguito dell’accertamento della violazione dei limiti di Legge da parte dell’A.R.P.A. (ora A.R.P.A.E.), con conseguente sanzione amministrativa, la rumorosità lamentata permane sostanzialmente immutata, il nostro consiglio è di sollecitare il Comune ( preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata) a richiedere un altro intervento dell’A.R.P.A.E, evidenziando i motivi della sua rinnovata richiesta.

Se l’A.R.P.A.E, con il secondo sopralluogo, accertasse nuovamente che non sono rispettati i limiti di Legge, potrà chiedere al Comune di procedere con la segnalazione (esposto-denuncia) agli organi competenti per violazione degli artt. 659 e 650 codice penale (disturbo della quiete e del riposo delle persone e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

Esperite queste iniziative, potrebbe lei stessa, preferibilmente con altre persone del vicinato o suoi familiari e che patiscono il suo stesso disagio, recarsi presso la Stazione Carabinieri locale per segnalare quanto accade e sporgere esposto- denuncia per disturbo della quiete e del riposo delle persone ex art. 659 codice penale.

Le raccomandiamo di chiedere al Comune, sin d’ora ed in ogni caso, copia degli atti del procedimento amministrativo, in particolare della perizia già redatta dall’A.R.P.A.E. e del relativo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, rinnovando la richiesta al secondo sopralluogo.

Questi documenti, che possono essere in carta libera o in formato elettronico, le saranno utili per qualunque passo vorrà intraprendere.

Le azioni alternative (o successive) rientrano nell’ambito dei procedimenti civili ma sono più costose perché dovrà rivolgersi ad un tecnico acustico (Missione Rumore raccomanda da anni di farlo come primo passo!) e successivamente ad un legale di sua fiducia.
Saranno perciò a suo carico, almeno inizialmente, le spese del consulente tecnico, quelle legali ed in alcuni casi del procedimento.

Esaminata la documentazione (perizie A.R.P.A.E) il tecnico acustico dovrà presumibilmente eseguire le misurazioni fonometriche per verificare se il rumore immesso nella sua abitazione è tuttora superiore al limite della normale tollerabilità.

Nei procedimenti civili si applica infatti un limite massimo di giurisprudenza della “normale tollerabilità” di 3 dB sul rumore di fondo L95 fast che è meno permissivo del limite amministrativo ed è perciò più efficace.

Il legale di Sua fiducia valuterà quale azione può meglio tutelarla e le illustrerà i relativi oneri e tempistiche.

Se il locale che immette musica a livelli per lei intollerabili, si trova nel medesimo condominio in cui lei abita, sarà opportuno verificare se il Regolamento dello stabile vieta rumori molesti e/o limita a precisi orari.
Se così fosse, abbia cura di comunicarlo al suo legale.

Con la speranza di averle fornito dei chiarimenti utili, La saluto cordialmente
Filiberto Pisoni