
Disturbo causato dall’uso di strumenti musicali in condominio
Segnalazione:
Abito in un condomino di ca.50 anni di età. Soffitti con solette di basso spessore e con travi di legno che fungono da sostegno (no metallo)
No isolamento acustico.
Il vicino , dell’appartamento sopra al mio, suona sia la chitarra elettrica, classica che il pianoforte, arrecando forte disturbo continuativo, in quanto si esercita quotidianamente. Anche il calpestio risulta essere molto accentuato. Regolamento di condominio vecchio e con articoli di dubbia interpretazione. Ho chiesto che facesse un camera insonorizzata. Ho provato a parlarci ma rimane nella sua posizione. Chiedo cortesemente supporto per come comportarmi per farlo smettere o limitarne l’azione. GRAZIE
L.P., Merano
Risposta:
Gentile signor L. P.,
il suo caso rientra nel disturbo arrecato da attività antropiche che si svolgono all’interno dello stesso stabile: la condizione in cui si realizzano le immissioni che lei descrive è normalmente esclusa dalla possibilità di ottenere tutela pubblicistica richiedendo, tramite il Comune, che APPA effettui delle rilevazioni fonometriche.
Il suo Comune, però, disciplina con l’art. 12 del Regolamento di Polizia urbana l’uso di strumenti musicali all’interno delle abitazioni private. Sono imposte limitazioni di orario e comunque è vietato, anche se genericamente, arrecare disturbo con rumori non tollerabili.
Lei potrebbe pertanto rivolgersi al Comune, con le formalità del caso, richiedendo un intervento della Polizia Locale ai sensi del predetto articolo.
Dalla prospettiva del regolamento di condominio e della sua applicazione, se il regolamento è di dubbia interpretazione e l’amministratore non è stato ancora interessato, potrebbe informarlo e esplicitare una richiesta di suo intervento.
Diversa cosa sarebbe se le immissioni dovute all’uso continuativo di strumenti musicali fossero atte a disturbare il riposo e la quiete di una pluralità di persone. Se così fosse si prospetterebbe la possibilità di ottenere un intervento della Autorità giudiziaria a seguito di esposto per presunta violazione dell’articolo 659 c.p.
Le possibilità elencate sopra, salvo le raccomandate, sono non onerose.
Sostenendo i relativi costi, potrebbe rivolgersi ad un legale per ottenere una interpretazione professionale del regolamento di condominio e comprendere se esiste la possibilità di una azione giudiziaria che esuli dalla necessità di dimostrare l’entità delle immissioni disturbanti.
Se invece fosse necessario, o preferibile, intraprendere un’azione giudiziaria per immissioni intollerabili (art. 844 c.c.), l’incarico ad un tecnico acustico consentirà di averne una rappresentazione oggettiva e di quantificarne l’entità. Sarà poi compito del suo legale valutare quale specifica azione intraprendere per ricondurre alla tollerabilità i rumori molesti.
Cordiali saluti
Filiberto Pisoni
Disturbo del furgone frigo rumoroso di un laboratorio di gelateria
Segnalazione:
Salve, da poco si è trasferito un laboratorio di gelateria vicino a casa. Per loro necessità dispongono di un furgone frigo, che ha bisogno di tenere continuamente in funzione il motore del refrigeratore (non del furgone). Questo genera un rumore continuo e molto fastidioso, considerando che il furgone è fermo, con frigo acceso, per circa 15/20 ore al giorno. La fonte del rumore non dista più di 10 metri dalla finestra più vicina, e i decibel rilevati alla fonte, (col cellulare e senza tener conto del rumore di fondo) sono circa 60. Il proprietario non sembra intenzionato a fare nulla, come è meglio comportarsi?
F.B., Rimini
Risposta:
Gentile signor F.B.,
trattandosi di attività produttiva di recente insediamento può intraprendere principalmente due iniziative, anche contemporaneamente.
La prima, a carattere non oneroso per lei, consiste nel segnalare al Comune tramite raccomandata A.R. o P.E.C. la situazione instauratasi, descrivendo accuratamente gli orari (se diurni 06.00-22.00 o anche notturni), la tipologia e la posizione della fonte sonora. Non ometta di indicare l’orario di maggior disturbo.
Se il gruppo frigo è in funzione anche in orario notturno (22.00-06.00), sarà conveniente richiedere tutela in questa fascia oraria, per cui la legge amministrativa prevede limiti più restrittivi.
Anche se i laboratori artigianali per la produzione di gelati rientrano fra le attività esentate dalla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico (art. 4 DPR 227/2001), sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla legge amministrativa.
Sarà perciò utile che lei, insieme alla segnalazione, richieda esplicitamente al Comune che l’A.R.P.A.E. –che potrà informare in copia- effettui misurazioni fonometriche presso la sua abitazione, al fine di accertare se sono violati i limiti amministrativi.
La seconda possibilità, che comporta oneri economici, consiste nel fare effettuare da un tecnico competente in acustica un rilievo fonometrico dalla cui analisi verificare se sussistono gli estremi per ricorrere al Giudice civile.
A questo proposito, è utile considerare che il limite giurisprudenziale di 3 dB sul rumore di fondo Ln95 è maggiormente tutelante per chi lamenta le immissioni intollerabili.
Potrà quindi incaricare un legale di sua fiducia che, trattandosi di novità sopravvenuta di recente, potrebbe con successo richiedere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 cpc.
Cordiali saluti
Filiberto Pisoni
Disturbo da rumore di persiane motorizzate del vicino
Domanda:
In una casa nuova del 2015 ho montato delle chiusure oscuranti tipo Night&Day all’esterno delle finestre, però il vicino che mi abita sopra ne lamenta la rumorosità. Dopo perizia tecnica risulta che il rumore generato sia circa 40 dB, quindi il vicino vuole intentare una causa chiedendomi 30.000 € di danni. Il CTU non ha comunque tenuto presente la durata del rumore che si aggira su 30 secondi al giorno generati non oltre le 23.30 o prima delle 7.00. Come mi posso muovere per spiegare al giudice che tale rumore non può aver causato l’esaurimento nervoso al vicino? Grazie in anticipo per l’interessamento.
Risposta dei nostri esperti:
Gentile signora S.A.,
da quanto capiamo si tratta di un rumore, tipo ronzio, due volte al giorno (di sera tardi e al mattino), di circa mezzo minuto, con livello sonoro di 40 dB, che pensiamo sia stato misurato nel locale disturbato a 1 metro dalla finestra aperta. Assumiamo anche che la zona sia normale, cioè non particolarmente rumorosa.
Se è così, questo ronzio sicuramente supera il limite massimo della “tollerabilità” di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile.
Un ronzio di questo tipo è sicuramente molto fastidioso per la maggioranza delle persone e la durata di 30 secondi non è affatto corta, perché è largamente sufficiente a instaurare il meccanismo psico-acustico del disturbo. Se poi il rumore è ripetuto per vari giorni ed atteso per per i futuri, la reazione di repulsione non è affatto escludibile.
Quanto alla possibile valutazione del danno è compito del Giudice determinarne l’esistenza e poi l’ammontare.
Cordiali saluti
Missione rumore