Limiti da strumenti musicali, bambini e rumori domestici
Segnalazione
Vorrei avere delle informazioni più precise sui limiti legali delle emissioni di rumore prodotto da strumenti musicali, bambini e rumori domestici prodotti dai vicini in ore notturne 4-5 del mattino, 23-24 di notte.
S.D. – Firenze
Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signora,
nelle controversie giudiziarie (art. 844 Codice Civile) il limite massimo della tollerabilità di giurisprudenza è di non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo.
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli
Rumore da caldaia a gasolio
Segnalazione
Abito in piccola frazione in campagna di circa 150 abitanti.
A circa 30 metri dalla mia abitazione v’è altra abitazione che utilizza una vecchia caldaia a gasolio per il riscaldamento.
Il problema si presenta principalmente nella stagione invernale.
L’impianto è acceso 4 ore al mattino, dalle 07, 4 la sera, dalle 18 alle 22, talvolta le 23 e oltre. Con strumento non professionale ma tarato ho misurato rumorosità dell’apparecchio. A finestre aperte, camera da letto e cucina rilevo 60-63 decibel a impianto acceso a fronte di 38-40 decibel di rumore di fondo.
Il Comune ha stabilito limite di 50 in orario diurno, fino alle 22. Il problema è che a finestre chiuse ho un notevole abbattimento, sono sotto i 5 decibel di differenziale, tuttavia mi ritrovo in casa con un rumore persistente, a bassa frequenza, fastidiosissimo in particolare nelle ore serali, 7 giorni su 7.
Mi chiedevo se, a fronte di questi primi dati indicativi c’era margine per fare causa in sede civile al mio vicino di casa che si rifiuta di fare qualsiasi intervento per risolvere il problema.
D.A.
Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signore,
la risposta è sì.
Sulla base del risultato 60-63 dB(A) contro un rumore residuo di 38-40 dB(A), ma di misurazioni effettuate da A.R.P.A. o da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (come richiesto dalla legge) e con strumentazione fonometrica di classe 1 (ai sensi del D.M. Ambiente del 16/03/98).
Nel Suo caso l’azione giudiziaria dovrebbe risultare relativamente facile, perché:
1. il rumore è continuo e ripetibile; cioè il futuro C.T.U. (Consulente Tecnico inviato dal Giudice) non dovrebbe trovare le difficoltà che invece insorgono con rumori fluttuanti e/o sporadici
2. i valori che Lei dice di avere misurato hanno netta eccedenza rispetto al limite dei 3 dB di legge.
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli
Rumore da discoteca con terrazza
Segnalazione
Da circa tre anni, a 50 metri da casa mia, ha aperto una disco/pub/discoteca che ha un terrazzo, dove sistematicamente (ogni giorno) c’è musica ad alto volume fino alle 02:00, talvolta anche 02:30. Siamo esasperati, non sappiamo più cosa fare.
Nel 2013 è stata fatta una petizione popolare con circa 50 firme, presentata al sindaco del comune della discoteca (comune vicino al nostro, 50 metri appunto, ma che si trova anche in altra provincia – Lecco).
Vorremmo avere un consiglio su come procedere, parlando con i carabinieri mi è stato consigliato di fare una nuova raccolta firme/petizione, e questa volta inviarla via raccomandata a: comune, prefettura, questura e carabinieri, per cercare così di “smuovere” il sindaco.
Vorremmo sapere se in caso di uscita dell’Arpa il locale viene informato (in questo caso l’uscita sarebbe inutile, in quanto abbasserebbero il volume), se l’uscita deve essere a nostre spese (in questo caso quanto costa?) o a spese del comune.
Gruppo di vicini – Provincia di Como
Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentile signori,
a questo punto, dopo tre anni di inutili petizioni alla Pubblica Amministrazione, suggeriamo di (“lacrime e sangue”) rivolgersi al Tribunale Civile con la maggiore efficacia del Tribunale rispetto al Comune, ma anche con la maggiore spesa per consulenti e avvocati mentre con il Comune è gratis.
Però, dopo tre anni, il Vostro avvocato – purtroppo – non potrà più impugnare l’art. 700 Codice di Procedura Civile (ricorso d’urgenza), che per le immissioni di rumore è lo strumento giudiziario più efficace.
L’azione giudiziaria potrebbe essere il ricorso presso il Giudice di Pace oppure, meglio, presso il Tribunale (causa di merito art. 2043 C. C.) oppure, meglio ancora, l’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli