Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archivi del mese: Gennaio 2014

Rumore dalla sala giochi

Segnalazione

Vivo in un comune di circa 15.000 abitanti a 20 km da Roma, in una zona tranquilla in pieno centro del paese.
Da poco meno di 2 anni è stato aperto a ridosso della nostra abitazione un bar sala giochi e relativo spazio esterno con diversi tavoli e sedie. I rumori causati da questa attività condizionano la vita della mia famiglia, praticamente ci impongono i loro ritmi di sonno e veglia (nel particolare i rumori sono, la musica genere discoteca che è sempre di sottofondo, le saracinesche dell’attività, lo spostamento continuo dei tavoli e sedie in ferro, ma soprattutto il vociare e l’urlare degli avventori del locale sia all’esterno che all’interno, più i rumori delle macchine che vanno e vengono, clacson, portiere che sbattono ecc. ecc.).
Il locale apre alle 6.30 di mattina e chiude sempre dopo l’ 1.00 di notte ed il vero disturbo comincia di norma alle 22.00 con l’arrivo di giovani maleducati e urlatori.
C.F. – Provincia di Roma
Risposta dei nostri esperti
Gennaio 2014
Gentile signora C.F.,
Lei ha tre tipi di azione possibile, anche contemporanee l’una all’altra:
la prima azione è amministrativa e consiste nel aprire un procedimento in Comune (legge 241/90) con nomina del responsabile del procedimento a cui voi potrete rivolgervi. Dovrete richiedere al Comune di ordinare ad A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) ripetuti sopralluoghi notturni in casa vostra per le misurazioni fonometriche. Il limite massimo del rumore di notte è la differenza di 3 decibel tra i livelli sonori medi (livello equivalente Leq) con l’attività (vociare, musica, ecc.) e senza l’attività (dopo l’una di notte quando il bar sala giochi è chiuso), secondo l’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Occorre assolutamente chiedere al Comune di richiedere ad A.R.P.A. di effettuare sopralluoghi senza preavviso al bar, altrimenti il rumore verrebbe artatamente ridotto e il sopralluogo verrebbe vanificato.
Al Comune dovete anche richiedere una copia della relazione d’impatto acustico (art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95) che il bar deve avere fatto al Comune per ottenere l’autorizzazione ai tavolini (che immaginiamo sul marciapiede pubblico). Qualora la relazione manchi nel fascicolo in Comune, Voi dovrete fare fuoco e fiamme (anche accusando la pubblica amministrazione di inadempienza) per far sì che il Comune richieda al bar tale documentazione per poi arrivare ad imporre restrizioni di superficie utile per i tavolini e degli orari notturni.

La seconda azione è l’azione giudiziaria civile contro il proprietario dei muri del bar (che alcune volte è persona diversa del Gestore del bar, inquilino), richiedendo al Giudice la nomina di un C.T.U. per controllare il supero del limite della normale tollerabilità dell’art. 844 codice civile. Si tratta di un’azione giudiziaria difficile perché “quando arriva il citiù il rumore non c’è più”. Il brocardo farebbe ridere se non fosse grave nel caso suo perché Lei deve farsi carico di risolvere il problema del C.T.U. che dovrà svolgere la sua azione peritale nel contraddittorio con le parti. Questo significa che il gestore del bar sala giochi è preavvisato della data e ora del sopralluogo e, quindi, semplicemente non farà rumore.
Questa materia tecnico-legale è trattata nel libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.

La terza azione è la denuncia ex art. 659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) da farsi presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente. In pratica occorre che andiate — in almeno due persone o più non famigliari — muniti di carta d’identità per denunciare il gestore del bar sala giochi (non il proprietario dei muri). Tenete presente che i Carabinieri hanno, di regola, cose più importanti da fare e quindi attendetevi un collaborazione di conseguenza limitata.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo

Rumore da campi di gioco

Segnalazione

Abitiamo sopra ad un oratorio che negli ultimi anni tra campo da calcio, calcetto, pallone per pallavolo giochi bambini ed adulti, manifestazioni varie, non regolamentazione degli orari (…e’ aperto dalle prime ore della mattina sino praticamente alle 23.30/24.00 di tutti i giorni). L’oratorio è frequentato da 10 persone a 250 praticamente tutti i giorni.
La situazione è molto oltre il limini della sopportazione umana, praticamente in casa mia non c’è mai un attimo di silenzio se non nella notte inoltrata oppure alla mattina nei giorni lavorativi quando la gente è al lavoro e i ragazzi a scuola. Il numero varia e si moltiplica dal grido di pochi bimbi sino a partite con trombe, schiamazzi e grida di ragazzi di tutte le età superando addirittura la barriera delle finestre chiuse con un sottofondo insopportabile ed a finestre aperte. …Non ne possiamo più, abbiamo parlato e scritto al prete, abbiamo mandato esposti in comune per l’uscita dell’ A.R.P.A. che non si fa sentire.
Ci hanno detto di fare causa o una rilevazione dei decibel privatamente ed hanno costi assolutamente poco accessibili, anche perché per fare un lavoro fatto bene si dovrebbe registrare almeno 2/3 giorni, ma noi non abbiamo una disponibilità di soldi tale da portare avanti una causa o tali spese , mio marito e’ in cassa integrazione…e intanto noi stiamo impazzendo in questa casa che siamo arrivati ad odiare… non si riesce a vendere perché come sono venuti a visionarla alcuni eventuali clienti sono scappati terrificati, io prendo le gocce per dormire e prego sempre perché piova …anche se ultimamente nemmeno questo sembra essere un deterrente.
Signora B.R.
Risposta dei nostri esperti
Gennaio 2014
Gentile signora B.R.,
anche noi riteniamo, come il Comune, che lei non possa richiedere al Comune stesso l’intervento di A.R.P.A.. Infatti l’attività di oratorio non è attività commerciale, professionale o produttiva, come richiesto dal D.P.C.M. 14/11/1997 per applicare il criterio differenziale dell’art. 4.
Riteniamo anche noi, come il Comune, che per lei sia necessaria una consulenza privata di un acustico e poi di un avvocato.
Però, diversamente da quanto le è stato detto in Comune, non sono necessarie registrazioni di almeno 2 o 3 giorni, perché per un’azione giudiziaria civile sono sufficienti le registrazioni ottenute in un solo sopralluogo di poche decine di minuti, ripetendo le registrazioni per il rumore di fondo quando l’attività è cessata.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo

Rumore da struttura pubblicitaria

Segnalazione

Cercando disperatamente una via per risolvere il mio problema sono incappata nel vostro sito.
Abito in un condominio la cui parete rivolta a sud é occupata da un enorme affissione pubblicitaria in metallo. La proprietà del muro é del costruttore. Da un anno e mezzo, dopo una modifica in cui é stata privata di una parte della sua cornice, questa struttura che percorre con il suo lato inferiore tutto il mio monolocale emette dei rumori ogni volta che si verifica una pioggia o una nevicata. I rumori sono direttamente proporzionali alla intensità della pioggia. Mi svegliano di notte e in alcuni casi nemmeno i tappi riescono ad attutire il suono. Il proprietario se ne é lavato le mani. Mentre la società che ha in gestione la pubblicità dopo mesi di contatto e una diffida non ha rispettato nemmeno la data in cui avrebbero dovuto sostituirla (cambio dovuto ad una loro necessità e non in seguito al mio problema). Io praticamente non dormo più in casa quando piove. Guardo il meteo tre volte al giorno. Sono una corda di violino. L’A.R.P.A. mi rimanda al Comune che dice non essere competenza loro perché non é un attività commerciale. Vorrei effettuare una perizia di parte ma vorrei seguire la strada giusta.
Risposta dei nostri esperti
Gennaio 2014
Gentile signora L.M.,
per il rumore della pioggia sul cartellone pubblicitario Le suggeriamo di intraprendere azione giudiziaria civile (art. 844 codice civile) contro il proprietario dei muri sui quali è alloggiata la struttura pubblicitaria. Occorrerà chiedere al Giudice di disporre che il C.T.U. (il consulente da lui incaricato) effettui la misurazione del livello sonoro provocato dalla pioggia in casa sua, con microfono piezoelettrico (non sensibile all’umidità come quello usuale a condensatore) posto su treppiede ad almeno 1 metro di distanza dalla finestra aperta.
Nota tecnico-legale: la disposizione del D.M.A. 16/03/98 di non effettuare misurazioni fonometriche quando piove è valida per i decreti attuativi della legge 447/95 sull’inquinamento acustico, ma non è valida per le misurazioni fonometriche del C.T.U. nella controversia civile.
Il Giudice dovrà anche disporre che il C.T.U. effettui il suo sopralluogo quando piove e questo complicherà notevolmente le operazioni peritali del C.T.U., anche perché dovrà avvisare del sopralluogo i consulenti tecnici delle parti con preavviso. L’alternativa, sempre che il Giudice la autorizzi, potrebbe essere la prova “simulata” della pioggia mediante una canna avvolgibile che irrori acqua, tenuta in mano da un incaricato che si trovi nel cestello di un’autoscala.
Per ulteriori informazioni in questa materia tecnico-legale rimandiamo al libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo