Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Tecnico Competente in acustica ambientale

Rumore e odore di attività di panificazione

Domanda:

Buonasera,

ogni giorno, tra le 5.30 e le 6.00 del mattino nel kebab a pian terreno dello stabile dove vivo producono rumori forti di trascinamento e colpi continui che vanno avanti almeno fino alle 9.00 del mattino. Tali rumori sono da ricondurre alla produzione di pane azzimo che viene poi cotto con odori di bruciato che impediscono l’apertura delle finestre della mia casa. I rumori vengono prodotti in corrispondenza della mia camera da letto ma si propagano per l’intero appartamento.

Cordiali saluti, R.D.S.

Le considerazioni del tecnico di Missione Rumore

Gentile R.D.S.,

le immissioni di rumore causate dalle attività produttive sono soggette ai limiti assoluti e differenziali definiti dalla Legge 447/95 (inquinamento acustico): la prima azione di tutela che potrebbe intraprendere consiste nella segnalazione al Comune del fatto, con la contestuale richiesta di verifica del rispetto dei suddetti, sia in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00) che diurno.

Questi limiti cd. “amministrativi” sono intesi per proteggere dall’inquinamento acustico la collettività, non il benessere psicofisico della persona esposta e sono diversi da quelli adottati in sede civilistica.

L’eventuale accertamento del loro superamento e la riconduzione del rumore prodotto dall’attività al loro rispetto potrebbe lasciare che questa immissione, pur rientrante in tali limiti, permanga intollerabile sia soggettivamente che per il criterio della “normale tollerabiltà” giudiziaria.

Altra via, completamente indipendente da quella amministrativa, è quella privatistica.

Questa può consistere innanzitutto nell’esperire il tentativo di una conciliazione bonaria delle differenti esigenze (per iscritto, poichè diviene giusto poter dimostrare che questo è avvenuto, nell’eventuale proseguio in disaccordo del confronto delle divergenti necessità in rapporto ai rispettivi diritti), invitando comunque a cessare le attività che pregiudicano il libero o completo godimento del suo bene.

A titolo di esempio, l’imprenditore potrebbe accettare di riorganizzare la propria attività, spostando in orari che non recano nocumento sia l’immissione di rumori che quella di fumo ed odori, considerato che il pane azzimo non ha le stringenti necessità di tempi di lievitazione e riposo degli impasti lievitati.

Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’interessare l’amministratore, riguardo le eventuali indicazioni del Regolamento di Condominio sugli orari di silenzio ed il loro rispetto.

Se esperiti i tentativi bonari -e sostanzialmente privi di oneri economici- il problema non si fosse risolto e non si potesse sopportare di subire le immissioni, o volerlo, non resta che intraprendere la via giudiziaria.

Questa richiede di fornire prova delle immissioni – solitamente affidata alla perizia di un tecnico acustico, con competenza nell’acustica forense-  da porre a base del ricorso.  Sarà cura del legale del cui patrocinio e competenza sarà necessario fruire decidere quale fra gli agibili procedimenti adire in tutela sua e dei suoi interessi (se con ricorso d’urgenza, richiesta di  accertamento tecnico preventivo o agire direttamente in Giudizio).

Filiberto Pisoni

 

Accensione Tir in zona residenziale

SEGNALAZIONE:

Il rumore è provocato da un tir che è parcheggiato nel cortile del mio vicino a circa 15 metri dalle finestre delle camere da letto dei miei figli di 8 e 12 anni. Il camion viene acceso in un orario che va dalle 4:30 alle 7 del mattino svegliandoci e creando parecchio disagio. Per motivi tecnici resta acceso per almeno 15 minuti, a volte anche di più. Questo accade 2/3 volte alla settimana perché per il resto è spesso via o parcheggia esternamente al cortile leggermente più lontano dalla mia casa. Ho cercato di spiegare al mio vicino il nostro disagio ma senza ottenere risultati. Ho segnalato la cosa ai vigili che non sono intervenuti perché a loro dire non infrange alcuna norma e perché la ditta di trasporti di cui il mio vicino è titolare,e che è composta solo da lui, era presente prima della costruzione delle case. Tengo a precisare che abito in una zona residenziale nata da poco e che è interdetta ai camion appunto per la presenza di molte abitazioni, tranne autorizzati tra qui il mio vicino. Oltre al camion del mio vicino é presente anche un altro camion che lavora col mio vicino e fa gli stessi suoi orari ed é parcheggiato anch’esso nelle vicinanze della mia casa e crea il medesimo disagio. Questi due tir disturbano sicuramente anche gli altri residenti ma nessuno fa niente. La situazione si protrae da quando ho acquistato la casa , 7 anni fa e sono stanco di subire questa situazione. Col mio vicino ormai i rapporti sono tesi, al limite della rissa… cosa posso fare per porre fine a questa situazione?
Grazie per l’attenzione. Saluti
 

RISPOSTA ESPERTI:

06 ottobre 2017

Gentilissimo Sig. C.B.,

la problematica dei mezzi pesanti parcheggiati all’interno di aree residenziali sono spesso causa dell’insorgere di insofferenze dovute alla rumorosità che questi possono arrecare nei confronti delle vicine abitazioni e, in particolare, in orari che sovente riguardano le fasce notturne.

È pur vero che, come anche Lei scrive, nelle aree prettamente residenziali l’ingresso dei tir oggi non è più consentito, e questo al fine di salvaguardare il clima acustico per la tutela dei residenti: la difficoltà sta quindi relazionare queste due differenti destinazioni urbanistiche in quei territori in cui ancora sussistono queste realtà.

In risposta, a volte le Pubbliche Amministrazioni cercano di non essere ostative nei confronti di queste attività lavorative già insediate nel territorio, che altresì avrebbero difficoltà a trovare luoghi ove parcheggiare il proprio automezzo e vedrebbero compromesso il loro diritto ad espletare la propria attività. Ma, le Pubbliche Amministrazioni devono ad ogni modo non dimenticare che si tratta pur sempre di attività lavorative che possono arrecare disturbo, nello specifico disturbo da rumore, spesso in fasce orarie notturne, e pertanto sono tenute a far rispettare i limiti di immissione “amministrativi”, ai sensi della L.Q. 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/114/1997, art. 4., e la sua problematica rientra proprio all’interno dell’osservanza di questa normativa vigente.

Potrebbe essere altresì interessato anche il Codice della Strada (art. 157 Arresto, fermata e sosta dei veicoli”) se la sosta del veicolo avvenisse in strada pubblica, poiché il codice proibisce la sosta con motore acceso.

Dopo questa premessa, Lei ha di fronte due distinti canali percorribili:

  1. Il primo canale è “amministrativo”, “gratuito” ma con limiti di rumorosità più permissivi (+ 5 dB sul rumore residuo di giorno e + 3 dB sul rumore residuo di notte);
  2. Il secondo canale è “giurisprudenziale”, art. 844 C.C., più rigoroso, con un limite di rumorosità più protettivo, ma “costoso”, poiché ci sarà un consulente tecnico che valuterà mediante monitoraggio acustico l’effettivo disturbo da rumore (+ 3 dB sul rumore di fondo), un consulente legale e un C.T.U. nominato dal Giudice.

Al punto numero 1 (uno), Lei invierà al Comune, e per conoscenza all’A.R.P.A. del Veneto, lettera, mediante raccomandata a/r, in cui descriverà il disturbo da rumore subito, causato nello specifico dall’accensione protratta nel tempo di un tir parcheggiato in area privata presente in prossimità della sua abitazione, e durante la fascia oraria notturna. Con questa comunicazione Lei chiederà alla Pubblica Amministrazione, che si avvallerà a sua volta dell’intervento tecnico di A.R.P.A.V., che vengano effettuate presso la sua abitazione le opportune misurazioni acustiche al fine di rilevare, o meno, il superamento del limite di rumorosità ai sensi della legislazione nazionale vigente in ambito acustico (L.Q. 447/1995 e suoi decreti attuativi).

Non sempre questa strada porta a buoni risultati, ma è comunque un suo diritto richiederla.

Al punto 2 (due) invece, Lei dovrà in primis incaricare un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ad effettuare, sempre all’interno della sua abitazione e durante la presenza della sorgente disturbante (automezzo pesante acceso), le opportune misurazioni acustiche al fine di rilevare, o meno, l’effettivo disturbo, e solo dopo aver constato il superamento di +3 dB sul rumore di fondo potrà incaricare un legale che la seguirà nell’iter processuale.

Le consiglio, prima di iniziare qualsiasi lite, e dopo aver accertato mediante misurazione fonometrica il disturbo lamentato, di comunicare alla persona interessata quanto accertato con Perizia Tecnica al fine di trovare una soluzione stragiudiziale e, in tal senso, personalmente interesserei anche il Comune e la Polizia Urbana.

Un sollecito a volte dimostrato con dati alla mano può condurre a quei risultati che a voce difficilmente sono ottenibili, trovando magari la semplice soluzione che l’accessione protratta nel tempo sia fatta ad una distanza tale da non arrecare più alcun disturbo.

In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

Cordialmente

arch. Annalisa Grendene

Abbaiare di cani

SEGNALAZIONE:

Salve, abito in una trifamigliare e i miei vicini che abitano nella casa centrale hanno 2 cani di piccola taglia che dal lunedì al venerdì e tutti i weekend quando vanno via lasciano i cani fuori in un giardino di 4 metri quadri praticamente sotto la mia finestra della cucina e abbaiano dalle 8 di mattina alla 16.30 di pomeriggio fermandosi ogni tanto con una tregua di 20 minuti poi continua! Io purtroppo non lavoro e sono a casa, ho la testa che scoppia non c’è la faccio più, è un anno che ho comprato casa e che sopporto il tutto.

Aiutatemi per favore

P. De A., Costabissara (VI)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentile P. De A.,

a fronte della sua richiesta di aiuto, non di facile risoluzione per la sua stessa natura, le indico a seguire il percorso che potrà fare nella ricerca di una soluzione al suo problema, premettendole che, essendo questo caso non regolamentato dalla legislazione vigente, art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, qualsiasi richiesta fatta al Comune o all’ARPAV non potrà purtroppo esserle di aiuto.

L’azione che invece potrà da subito fare è quella di rivolgersi ed esporre il suo problema al Comandante della Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente, chiedendo un intervento presso la sua abitazione al fine di “accertare” e denunciare il costante abbaiare dei cani o, altresì definito “strepiti di animali” ai sensi dell’ex art. 659, comma 1, c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposto delle persone).

Se a seguire tale intervento il disturbo non cessasse non rimane purtroppo che avanzare un’azione giudiziaria civile contro il proprietario dei muri del luogo in cui si trovano i cani. Questo percorso implica siano svolte da subito delle misurazioni fonometriche da parte di un tecnico competente in acustica di sua fiducia, che verificherà la sussistenza del possibile superamento della soglia della normale tollerabilità, art. 844 c.c. (Immissioni).

Le voglio anticipare che questo percorso non sarà semplice poiché è la stessa fonte disturbante a non esserlo; eseguire delle misurazioni fonometriche sulla rumorosità indotta da una macchina di cui si conosce il suo funzionamento è cosa fatta, ma la componente “sorpresa” con un animale può sempre verificarsi.

Queste misurazioni fonometriche andranno poi consegnate ad un suo legale di fiducia che la seguirà nel percorso giudiziario. Ci sarà poi un C.T.U. incaricato dal Giudice, che verificherà a sua volta il disturbo, anche se spesso si sente dire: “quando arriva il C.T.U. il rumore non c’è più”, in quanto l’uscita è programmata.

Con questo voglio solo dirle che le azioni giudiziarie sono spesso difficili, lunghe e costose, pertanto in ultima istanza, ma non per questo meno importante, le suggerirei comunque di contattare delle associazioni a protezioni degli animali, come ad esempio ENPA, poiché il problema non sono i cani, che sicuramente avranno dei problemi comportamentali forse legati al loro essere lasciati troppe ore da soli, ma chi di loro si occupa.

Conoscere la problematica potrà di certo essere d’aiuto a tutti.

Consiglio questo perché “educare un cane significa educare prima se stessi” e spesso, a volte senza volerlo, non sappiamo relazionarci con il mondo animale a noi caro.

Cordiali saluti

Arch. Annalisa Grendene