Rumore di lampada antizanzare che disturba di notte
Domanda :
Una famiglia di dirimpettai che vive nel condominio di fianco al mio quest’estate ha installato sul proprio terrazzo una classica lampada antizanzare, che però tengono accesa all’esterno tutta la notte anche se dormono a finestre chiuse. Nel silenzio notturno, si sentono dunque le scariche elettriche – ovviamente a intervalli irregolari ma a volte continue anche per 3-4 minuti (se per es. attira insetti grossi) e comunque con continuità fino al mattino. Il rumore improvviso delle scariche già diverse volte mi ha fatto svegliare, con umore irritato e spesso senza riuscire a riprendere sonno.
Può essere una soluzione segnalare la cosa all’amministratore del condominio confinante? O sono io troppo sensibile?
Gentile signor D.M.,
i rumori che derivano dalle lampade antizanzare sono perlopiù di tipo impulsivo e quindi purtroppo adatti ad arrecare disturbo, specie nel silenzio notturno.
Provvedderei senz’altro al cercare un contatto con i proprietari del dispositivo, anche attraverso il loro amministratore di condominio, informandoli che la rumorosità dell’apparecchio arreca disagio e chiedendo lo spegnimento notturno.
É sperabile che l’aver intrapreso l’azione suddetta sia rapidamente risolutivo, trattandosi poi di un rumore che non reca alcun beneficio a chi lo produce ed è evitabile con la semplice installazione di un economico timer a presa.
Filiberto Pisoni
Disturbo da unità condensatrice di celle frigo
SEGNALAZIONE:
Alla notte sotto alla nostra finestra della camera, entra in azione una ventola esterna presumibilmente per il raffreddamento di celle frigorifere di una macelleria, questa è stata installa da circa un anno. P.M., Mestre (VE)
RISPOSTA ESPERTI:
Gentilissima Sig.ra P.M.,
da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale.
Per quanto da lei descritto, posso dirle che le celle frigorifere hanno unità condensatrici esterne che, fondamentalmente sono compressori con ventole di raffreddamento. Queste unità vengono dotate, o meno, di carenature in lamiera con al suo interno materiale fonoassorbente al fine di immettere nell’ambiente circostante un livello di pressione sonora inferiore rispetto a quelle unità lasciate invece senza alcuna insonorizzazione.
Ora, trattandosi di una componente impiantistica di una attività commerciale, può in prima istanza far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni, anche contemporaneamente:
- Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune per avere copia della relazione di Documentazione di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che l’attività dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, il quale lei dice esserci da circa un anno.
Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia.
Questo primo passo è finalizzato a conoscere se a livello amministrativo l’attività ha prodotto quanto necessario ed eventualmente per avere la documentazione necessaria da sottoporre in un secondo momento ad un suo tecnico acustico di fiducia.
- Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. del Veneto, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione.
Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. del Veneto i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.
Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, la strada percorribile è quella di far porre in opera dal titolare dell’attività commerciale, o dal proprietario delle mura, delle opere di insonorizzazione all’unità condensatrice disturbante, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.
La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore, ma questa non è comunque l’unica strada percorribile, poiché c’è un altro limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.
In questo percorso lei dovrà:
- Accertare, mediante misurazioni fonometriche svolte da un suo tecnico competente in acustica ambientale, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione quando l’unità condensatrice non è in funzione.
- In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare sia il titolare dell’attività che il proprietario delle mura, di quanto sopra accertato con Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
- Qualora il punto 2 non fosse attuabile, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.
Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.
In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.
Arch. Annalisa Grendene