Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumore insopportabile

Rumore e odore di attività di panificazione

Domanda:

Buonasera,

ogni giorno, tra le 5.30 e le 6.00 del mattino nel kebab a pian terreno dello stabile dove vivo producono rumori forti di trascinamento e colpi continui che vanno avanti almeno fino alle 9.00 del mattino. Tali rumori sono da ricondurre alla produzione di pane azzimo che viene poi cotto con odori di bruciato che impediscono l’apertura delle finestre della mia casa. I rumori vengono prodotti in corrispondenza della mia camera da letto ma si propagano per l’intero appartamento.

Cordiali saluti, R.D.S.

Le considerazioni del tecnico di Missione Rumore

Gentile R.D.S.,

le immissioni di rumore causate dalle attività produttive sono soggette ai limiti assoluti e differenziali definiti dalla Legge 447/95 (inquinamento acustico): la prima azione di tutela che potrebbe intraprendere consiste nella segnalazione al Comune del fatto, con la contestuale richiesta di verifica del rispetto dei suddetti, sia in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00) che diurno.

Questi limiti cd. “amministrativi” sono intesi per proteggere dall’inquinamento acustico la collettività, non il benessere psicofisico della persona esposta e sono diversi da quelli adottati in sede civilistica.

L’eventuale accertamento del loro superamento e la riconduzione del rumore prodotto dall’attività al loro rispetto potrebbe lasciare che questa immissione, pur rientrante in tali limiti, permanga intollerabile sia soggettivamente che per il criterio della “normale tollerabiltà” giudiziaria.

Altra via, completamente indipendente da quella amministrativa, è quella privatistica.

Questa può consistere innanzitutto nell’esperire il tentativo di una conciliazione bonaria delle differenti esigenze (per iscritto, poichè diviene giusto poter dimostrare che questo è avvenuto, nell’eventuale proseguio in disaccordo del confronto delle divergenti necessità in rapporto ai rispettivi diritti), invitando comunque a cessare le attività che pregiudicano il libero o completo godimento del suo bene.

A titolo di esempio, l’imprenditore potrebbe accettare di riorganizzare la propria attività, spostando in orari che non recano nocumento sia l’immissione di rumori che quella di fumo ed odori, considerato che il pane azzimo non ha le stringenti necessità di tempi di lievitazione e riposo degli impasti lievitati.

Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’interessare l’amministratore, riguardo le eventuali indicazioni del Regolamento di Condominio sugli orari di silenzio ed il loro rispetto.

Se esperiti i tentativi bonari -e sostanzialmente privi di oneri economici- il problema non si fosse risolto e non si potesse sopportare di subire le immissioni, o volerlo, non resta che intraprendere la via giudiziaria.

Questa richiede di fornire prova delle immissioni – solitamente affidata alla perizia di un tecnico acustico, con competenza nell’acustica forense-  da porre a base del ricorso.  Sarà cura del legale del cui patrocinio e competenza sarà necessario fruire decidere quale fra gli agibili procedimenti adire in tutela sua e dei suoi interessi (se con ricorso d’urgenza, richiesta di  accertamento tecnico preventivo o agire direttamente in Giudizio).

Filiberto Pisoni

 

Caldaia rumorosa del piano di sotto

Domanda:

Vivo al secondo piano di una casa a due piani. Al piano sottostante vive una mia zia  che ha installato nel proprio bagno una caldaia per riscaldamento autonomo (fino all’anno scorso avevamo un riscaldamento centralizzato con caldaia in centrale termica comune, che non arrecava disturbo). La caldaia della zia risulta ora fissata ad un muro posizionato proprio sotto la mia camera da letto. L’edificio (anni 60) ha scarsissimo isolamento acustico. La caldaia emette un rumore CONTINUO ed insopportabile (sembra il rumore di una ventola; l’installatore ha detto si tratti delle pompa di circolazione). L’intensità del rumore è maggiore nei periodi freddi (quando la caldaia è regolata per fare più caldo). Il rumore è probabilmente amplificato dalle strutture. L’ambiente esterno è invece molto silenzioso (zona residenziale tranquilla). Nella notte l’impatto del rumore è devastante. La caldaia è accesa giorno e notte (H24) per 8 mesi all’anno (da ottobre a maggio). La zia si rifiuta di spostare la caldaia (avrebbe numerosi altri ambienti a disposizione, anche a piano seminterrato), pur avendole proposto di farmi carico di ogni spesa, pur di far cessare il rumore. La mia vita ora è rovinata. Cerco aiuto perchè la mia salute è minacciata. La situazione ha avuto inizio ad ottobre 2018. In più occasioni è stata comunicata la situazione di disagio alla zia proprietaria della caldaia, senza alcun successo. Oltre al danno al riposo e al danno psichico, stanno subentrando anche fastidi acustici alle orecchie .
Cordiali saluti

Gentile signore R. S.

La via giudiziaria più rapida e che riterrei di indicarLe è quella di un accertamento tecnico preventivo (ATP), questo comporta di far effettuare un rilievo acustico dell’immissione da un tecnico capace di descriverla opportunamente e di prospettare soluzioni tecnicamente valide ed efficaci. Tale perizia verrebbe poi posta a base del ricorso al tribunale civile che deve essere curato da un legale.

Tale opportunità avrà costi non trascurabili ,  tempi che si quantificano in anni e con ogni probabilità costituirà un peso sulle future  relazioni con la Sua zia che mi spingono a consigliarLe di valutarla come ultima  ipotesi di soluzione.

Dal Suo scritto apprendo pur con un margine di incertezza che la caldaia produce sempre ed in continuo rumore durante gli otto mesi freddi e questo è forse il fattore che Le ha impedito di assimilare questa immissione sonora alle altre che accetta per normali; tale fatto è con ogni probabilità non indispensabile per il corretto servizio dell’apparecchio e lo segnalo quale importante fattore su cui operare.

Altro fatto è quello della proposta di modifica dell’impianto, che prevedendo una collocazione della caldaia in un locale diverso può far temere o prevedere danni alle opere appena ultimate ed anche di generare  gli stessi disagi verso se stessa che ora Lei lamenta; per questo è comprensibile  un rifiuto da parte della Sua zia.

Altrimenti Le consiglio di considerare ed eventualmente proporre una bonifica acustica dell’apparecchio lì dov’è:  questo è  possibile  seppure necessita di maggiore competenza acustico-vibrazionale di chi la progetta. In questo caso un rifiuto è debolmente argomentabile ed i tempi e l’impatto senz’altro  inferiori di un rifacimento.  Ciò potrà prevedere il disaccoppiamento meccanico dalle strutture murarie di tutti i tubi e dello stesso corpo della caldaia attraverso manicotti  giunti e supporti che per essere opportunamente scelti andranno valutati da un tecnico acustico e non da un termotecnico. Inoltre andrà prevista una programmazione  del processo di funzionamento adatta allo scopo visto che l’andare in continuo non pare necessario ed anzi produce oltre al disturbo inutili consumi ed usure della caldaia stessa.

AugurandoLe di addivenire alla soluzione del problema La saluto cordialmente.

Filiberto Pisoni

Disturbo da unità condensatrice di celle frigo

SEGNALAZIONE:

Alla notte sotto alla nostra finestra della camera, entra in azione una ventola esterna presumibilmente per il raffreddamento di celle frigorifere di una macelleria, questa è stata installa da circa un anno. P.M., Mestre (VE)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentilissima Sig.ra P.M.,

da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale.

Per quanto da lei descritto, posso dirle che le celle frigorifere hanno unità condensatrici esterne che, fondamentalmente sono compressori con ventole di raffreddamento. Queste unità vengono dotate, o meno, di carenature in lamiera con al suo interno materiale fonoassorbente al fine di immettere nell’ambiente circostante un livello di pressione sonora inferiore rispetto a quelle unità lasciate invece senza alcuna insonorizzazione.

Ora, trattandosi di una componente impiantistica di una attività commerciale, può in prima istanza far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni, anche contemporaneamente:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune per avere copia della relazione di Documentazione di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che l’attività dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, il quale lei dice esserci da circa un anno.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia.

Questo primo passo è finalizzato a conoscere se a livello amministrativo l’attività ha prodotto quanto necessario ed eventualmente per avere la documentazione necessaria da sottoporre in un secondo momento ad un suo tecnico acustico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. del Veneto, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. del Veneto i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, la strada percorribile è quella di far porre in opera dal titolare dell’attività commerciale, o dal proprietario delle mura, delle opere di insonorizzazione all’unità condensatrice disturbante, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore, ma questa non è comunque l’unica strada percorribile, poiché c’è un altro limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà:

  1. Accertare, mediante misurazioni fonometriche svolte da un suo tecnico competente in acustica ambientale, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione quando l’unità condensatrice non è in funzione.
  2. In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare sia il titolare dell’attività che il proprietario delle mura, di quanto sopra accertato con Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  3. Qualora il punto 2 non fosse attuabile, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

Arch. Annalisa Grendene