Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumore da bar

Schiamazzi notturni

Segnalazione:
Buongiorno, si tratta di rumori molto invalidanti e invadenti causati da gruppi prepotenti di persone chiassose e agressive sui marciapiedi e sulla strada davanti ad attività commerciali che non hanno nessun orario: urli, klaxon, saracinesche che si alzano e si abbassano a tutte le ore della notte, motori di macchine che non vanno mai spenti , risse… Chiamare le forze dell’ordine ha permesso al quartiere un paio d’ore di sonno al massimo ma non ha mai risolto il problema della nostra strada. A disposizione per maggiori dettagli. Grazie in anticipo.
L.D. – Torino

Risposta:
maggio 2018

Preg.mo Sig. L.D. buongiorno.
A mio avviso, esistono due possibili alternative per affrontare la problematica da Lei esposta.

La prima possibilità, sotto il profilo amministrativo, consiste nel recarsi di persona presso il Comando della Polizia Municipale di Torino, sito in Via Bologna 74, ed esporre il problema, oppure presentare un esposto all’Ufficio Inquinamento Acustico della Città di Torino utilizzando il modulo disponibile sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/rumore/acust_esposto/index.shtml

La seconda possibilità, da azionarsi invece sul piano civilistico, prevede l’azionamento di una causa civile per disturbo da rumore ex art. 844 del Codice Civile. In questo caso, il nodo tecnico-giuridico da risolvere con un legale esperto in materia è la riconduzione del disturbo determinato dagli avventori chiassosi nella pubblica via (o marciapiede) alle specifiche attività commerciali.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

musica bar ancora alta dopo prima sanzione amministrativa

Salve . ho un bar sotto casa … (in Emilia) …, che tiene la musica troppo alta e non sappiamo come fermarla… L ARPA è già venuta a fare un sopralluogo e anche dopo aver dato la sanzione non è cambiato niente… Il comune non vuole prendere provvedimenti .. Non sappiamo come fare … Ci aiutate voi.???

Gentile signora  A.C . ,

se a seguito dell’accertamento della violazione dei limiti di Legge da parte dell’A.R.P.A. (ora A.R.P.A.E.), con conseguente sanzione amministrativa, la rumorosità lamentata permane sostanzialmente immutata, il nostro consiglio è di sollecitare il Comune ( preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata) a richiedere un altro intervento dell’A.R.P.A.E, evidenziando i motivi della sua rinnovata richiesta.

Se l’A.R.P.A.E, con il secondo sopralluogo, accertasse nuovamente che non sono rispettati i limiti di Legge, potrà chiedere al Comune di procedere con la segnalazione (esposto-denuncia) agli organi competenti per violazione degli artt. 659 e 650 codice penale (disturbo della quiete e del riposo delle persone e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

Esperite queste iniziative, potrebbe lei stessa, preferibilmente con altre persone del vicinato o suoi familiari e che patiscono il suo stesso disagio, recarsi presso la Stazione Carabinieri locale per segnalare quanto accade e sporgere esposto- denuncia per disturbo della quiete e del riposo delle persone ex art. 659 codice penale.

Le raccomandiamo di chiedere al Comune, sin d’ora ed in ogni caso, copia degli atti del procedimento amministrativo, in particolare della perizia già redatta dall’A.R.P.A.E. e del relativo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, rinnovando la richiesta al secondo sopralluogo.

Questi documenti, che possono essere in carta libera o in formato elettronico, le saranno utili per qualunque passo vorrà intraprendere.

Le azioni alternative (o successive) rientrano nell’ambito dei procedimenti civili ma sono più costose perché dovrà rivolgersi ad un tecnico acustico (Missione Rumore raccomanda da anni di farlo come primo passo!) e successivamente ad un legale di sua fiducia.
Saranno perciò a suo carico, almeno inizialmente, le spese del consulente tecnico, quelle legali ed in alcuni casi del procedimento.

Esaminata la documentazione (perizie A.R.P.A.E) il tecnico acustico dovrà presumibilmente eseguire le misurazioni fonometriche per verificare se il rumore immesso nella sua abitazione è tuttora superiore al limite della normale tollerabilità.

Nei procedimenti civili si applica infatti un limite massimo di giurisprudenza della “normale tollerabilità” di 3 dB sul rumore di fondo L95 fast che è meno permissivo del limite amministrativo ed è perciò più efficace.

Il legale di Sua fiducia valuterà quale azione può meglio tutelarla e le illustrerà i relativi oneri e tempistiche.

Se il locale che immette musica a livelli per lei intollerabili, si trova nel medesimo condominio in cui lei abita, sarà opportuno verificare se il Regolamento dello stabile vieta rumori molesti e/o limita a precisi orari.
Se così fosse, abbia cura di comunicarlo al suo legale.

Con la speranza di averle fornito dei chiarimenti utili, La saluto cordialmente
Filiberto Pisoni

Rumore da bar

Segnalazione
Vivo in provincia di Venezia sopra a un piccolo bar, che è stato oggetto di due verifiche ARPAV, due sequestri preventivi da parte della procura, due ordinanze del sindaco con obbligo di bonifica
degli ambienti, eppure a distanza di dieci anni sono ancora a subire rumore e a dovere presentare esposti. AIUTO

Risposta dei nostri esperti
4 dicembre 2014
Gentile signor M.,
a questo punto riteniamo non Le rimanga altro che intraprendere azione giudiziaria civile impugnando la copiosa documentazione amministrativa che Lei dice di avere e che dimostra l’esistenza del rumore oltre i limiti massimi di accettabilità del D.P.C.M. 14/11/1997.
Da notare che il limite massimo della “normale tollerabilità” di giurisprudenza dell’art. 844 del codice civile è più restrittivo del limite massimo di accettabilità di detto D.P.C.M..
Questo significa che il suo avvocato dimostrerà che il rumore provocato dal bar supera il limite massimo giudiziario in misura maggiore di quanto superi il limite massimo amministrativo fissato dal D.P.C.M..
Per avere altre informazioni in questa materia tecnico-legale le suggeriamo il libro di Giorgio Campolongo “Il rumore del vicinato nelle controversie giudiziarie” editore Maggioli, seconda edizione, 360 pagine.
Cordiali saluti
Campagnoli e Campolongo