Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

isolamento acustico

Rumore da sollevamento pavimento

Segnalazione
Caso A
Vorrei avere un parere: il mio vicino di casa al piano sotto ha effettuato dei lavori di ristrutturazione dei locali con sostituzione del vecchio riscaldamento con uno a pavimento e cambiando i serramenti. Alzando anche così il pavimento stesso … da allora però la situazione è insostenibile. …il rumore delle corse dei bambini e delle urla è fortissimo …sì sentono proprio anche le frasi che si scambiano fra loro. Secondo voi è normale?
C.P. – Bergamo
Caso B
Rumori riguardanti abitazione posta sopra la mia, rumori di calpestio strascinamento di sedie e tavoli e rullio di poltrone grida oltre la mezzanotte, ripetuti e continui, particolarmente fastidiosi dopo che i proprietari dell’abitazione in oggetto hanno cambiato l’allocazione della cucina che ora trovasi sopra la mia camera da letto e rende il sonno impossibile. Vorrei dei consigli per intraprendere un azione legale nei loro confronti, attualmente mi difendo alzando oltre il limite il volume del televisore anche per fare rendere conto a questi soggetti abitanti di sopra del fastidio causato, ma niente da fare continuano! Potete darmi dei suggerimenti?

Risposta dei nostri esperti
Settembre 2015
Gentili signori,
la normativa dell’isolamento acustico per le nuove costruzioni e per le “ristrutturazioni”, come sono intese nel T.U. dell’Edilizia, è il D.P.C.M. 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici degli edifici”.
Tuttavia, spesso, la lamentela per il rumore del vicino è causata da lavori che erroneamente vengono chiamati “ristrutturazione” e che invece, ai sensi del T.U. dell’Edilizia, sono soltanto “manutenzione straordinaria”, come ad esempio:
– nel caso della realizzazione della nuova cucina o del nuovo bagno WC al piano di sopra, sovrastante una camera da letto
– oppure nel caso del rifacimento della pavimentazione dell’appartamento senza interporre il “pavimento galleggiante” che isola verso il piano di sotto il rumore del camminare (soprattutto di scarpe con tacchi), del trascinare di sedie, del giocare dei bambini sul pavimento, dei colpi di scopa o aspirapolvere contro le gambe dei tavoli, ecc. .
In questi casi suggeriamo di intraprendere azione giudiziaria contro il vicino rumoroso per l’intollerabilità delle immissioni di rumore (art. 844 codice civile), senza impugnare la non conformità ai requisiti acustici del citato D.P.C.M. 05/12/1997.
Altro caso, ben diverso, è se l’abitazione “rumorosa” sia stata effettivamente ristrutturata o, a maggior ragione, sia una nuova costruzione (realizzata dopo il febbraio 1998) per la quale si applica il D.P.C.M. 05/12/1997.
Cordiali saluti
Campolongo e Campagnoli

Press

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