Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

disturbo musica dal vivo

Disturbo da musica dal vivo

Segnalazione:

Buongiorno ci siamo trovati da quest’estate con una nuova gestione del bar sotto casa con musica dal vivo all’aperto sotto le mie finestre. Ho fatto denuncia all’ufficio inquinamento ambientale ma l’ho fatta da sola, ora ho incontrato una mia vicina e stiamo raccogliendo firme.
A.C. – Verbania

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra A.C. buongiorno.
In merito alla materia dell’accettabilità amministrativa, tramite l’ufficio inquinamento ambientale presso cui ha azionato l’esposto potrebbe verificare che l’attività di musica dal vivo all’aperto sia stata debitamente autorizzata.
In secondo luogo, potrà rivolgersi all’ARPA depositando copia dell’esposto.

In materia invece di disturbo da rumore, regolamentata fra privati dall’art. 844 del Codice Civile, Le segnalo che nel caso specifico, ovverosia di un disturbo esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, sussistono gli estremi per l’azionamento di un procedimento ai sensi dell’art. 659 del Codice Penale.
Al fine di verificare innanzitutto la sussistenza della condizione di disturbo, Le suggerisco di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del bar sotto casa, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra