Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

art. 844 codice civile

Rumore e odore di attività di panificazione

Domanda:

Buonasera,

ogni giorno, tra le 5.30 e le 6.00 del mattino nel kebab a pian terreno dello stabile dove vivo producono rumori forti di trascinamento e colpi continui che vanno avanti almeno fino alle 9.00 del mattino. Tali rumori sono da ricondurre alla produzione di pane azzimo che viene poi cotto con odori di bruciato che impediscono l’apertura delle finestre della mia casa. I rumori vengono prodotti in corrispondenza della mia camera da letto ma si propagano per l’intero appartamento.

Cordiali saluti, R.D.S.

Le considerazioni del tecnico di Missione Rumore

Gentile R.D.S.,

le immissioni di rumore causate dalle attività produttive sono soggette ai limiti assoluti e differenziali definiti dalla Legge 447/95 (inquinamento acustico): la prima azione di tutela che potrebbe intraprendere consiste nella segnalazione al Comune del fatto, con la contestuale richiesta di verifica del rispetto dei suddetti, sia in periodo notturno (dalle 22:00 alle 6:00) che diurno.

Questi limiti cd. “amministrativi” sono intesi per proteggere dall’inquinamento acustico la collettività, non il benessere psicofisico della persona esposta e sono diversi da quelli adottati in sede civilistica.

L’eventuale accertamento del loro superamento e la riconduzione del rumore prodotto dall’attività al loro rispetto potrebbe lasciare che questa immissione, pur rientrante in tali limiti, permanga intollerabile sia soggettivamente che per il criterio della “normale tollerabiltà” giudiziaria.

Altra via, completamente indipendente da quella amministrativa, è quella privatistica.

Questa può consistere innanzitutto nell’esperire il tentativo di una conciliazione bonaria delle differenti esigenze (per iscritto, poichè diviene giusto poter dimostrare che questo è avvenuto, nell’eventuale proseguio in disaccordo del confronto delle divergenti necessità in rapporto ai rispettivi diritti), invitando comunque a cessare le attività che pregiudicano il libero o completo godimento del suo bene.

A titolo di esempio, l’imprenditore potrebbe accettare di riorganizzare la propria attività, spostando in orari che non recano nocumento sia l’immissione di rumori che quella di fumo ed odori, considerato che il pane azzimo non ha le stringenti necessità di tempi di lievitazione e riposo degli impasti lievitati.

Un’ulteriore iniziativa potrebbe consistere nell’interessare l’amministratore, riguardo le eventuali indicazioni del Regolamento di Condominio sugli orari di silenzio ed il loro rispetto.

Se esperiti i tentativi bonari -e sostanzialmente privi di oneri economici- il problema non si fosse risolto e non si potesse sopportare di subire le immissioni, o volerlo, non resta che intraprendere la via giudiziaria.

Questa richiede di fornire prova delle immissioni – solitamente affidata alla perizia di un tecnico acustico, con competenza nell’acustica forense-  da porre a base del ricorso.  Sarà cura del legale del cui patrocinio e competenza sarà necessario fruire decidere quale fra gli agibili procedimenti adire in tutela sua e dei suoi interessi (se con ricorso d’urgenza, richiesta di  accertamento tecnico preventivo o agire direttamente in Giudizio).

Filiberto Pisoni

 

Disturbo da musica del pub sotto casa

Segnalazione:

Il pub sotto casa ha recentemente cambiato gestione. Fino a quel momento non erano mai stati riscontrate problematiche di questo tipo, anzi, i precedenti proprietari avevano provveduto a “piombare” le casse acustiche. Ora la musica nei weekend raggiunge livelli intollerabili, si sente fino in fono alla strada e il mio appartamento rimane esattamente sopra al locale con conseguenti pareti e pavimenti che vibrano, tanto da impedire praticamente di poter stare in casa. Abbiamo già provato a chiedere civilmente di abbassare ma senza grandi risultati. Vorrei un consiglio sul modo più veloce e indolore per risolvere la situazione. Grazie mille.

G.B. – Biella

Risposta:
dicembre 2018

Gent.ma Sig.ra G.B. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del PUB, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile oppure, qualora il disturbo sia esteso sulla pubblica via verso un numero indeterminato di persone, in riferimento all’art. 659 del Codice Penale.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Rumore di impianti e macchinari da falegnameria.

Domanda:

Abito in una casa appena ereditata, sita accanto a una falegnameria che ha almeno 3 macchinari molesti:un aspiratore costantemente acceso ( il mio piccolo misuratore segna 78db di emissione a circa 1,5m dal macchinario), una compattatrice accesa saltuariamente ma per più giorni consecutivi che fa PUM PUM PUM a ciclo di 3s, e una sega accesa frequentemente che emette un fischio fortissimo e continuo.

Non si riesce a stare in casa! c’è sempre qualcosa di acceso, e molto spesso più macchine contemporaneamente. Ho chiesto invano ai proprietari che venisse isolato almeno l’aspiratore, poi ho tentato invano una conciliazione tramite il sindaco, finché a un certo punto i proprietari della falegnameria hanno presentato al comune una perizia (dopo aver parzialmente isolato un macchinario) in cui è dichiarato che il rumore da loro prodotto è nei limiti di legge.

La misurazione però è stata fatta dalla strada e non dalla mia abitazione!!! la fonte rumorosa principale (Aspiratore) infatti

  1. è sita proprio di fronte a casa mia ( la strada è invece posta perpendicolarmente)
  2. la fonte è a circa 4m da me ( la strada è almeno a 10m),
  3.  la fonte è posta in alto, circa al primo piano e non al piano strada.

Il comune però vista la perizia dice di non poter fare niente, che non ha motivi nemmeno per chiedere un sopralluogo dell’appa. È vero? inoltre l’appa sostiene che non può uscire se non è il comune a richiederlo.

Il rumore si sente nonostante porte e finestre chiuse e tapparelle abbassate. Come posso tutelarmi?

Grazie

Risposta:

Gentile S. P.,

riterrei utile indicarle di fare formale richiesta in Comune di avere copia della perizia e della pratica relativa al procedimento.

Con queste, si potrà valutare (per farlo, potrebbe avere  necessità di avere il parere professionale di un tecnico che conosce il settore)  se la perizia certifica il non supero dei livelli previsti dalla Legge 447/95 presso la sua abitazione, rispetto alla zonizzazione acustica, inclusi i differenziali a finestre chiuse e aperte. In caso di carenza, potrebbe richiedere formalmente al Comune un intervento dell’APPA.

Se le tutele pubblicistiche fossero invece esaurite o nel caso il disagio acustico fosse non più sopportabile, vi è la possibilità di chiedere  tutela della propria persona e proprietà avviando una lite giudiziaria.

È possibile che i dati dichiarati nella perizia già realizzata siano sufficienti per basare una diffida, formulata dal legale di sua fiducia,  a rientrare nei limiti della cosiddetta normale tollerabilità (art. 844 C.C.). Se così non fosse sarà necessario che lei commissioni una perizia acustica di parte.

La via civilistica, come anzidetto, è onerosa in quanto saranno necessari e a suo carico il supporto del tecnico acustico e del legale, salvo che si verifichi infine sia la soccombenza della controparte che la ripartizione delle spese secondo la soccombenza.

La speranza è che l’imprenditore, posto a conoscenza della differenza fra i limiti dell’inquinamento acustico e quelli molto più stringenti della tutela civilistica, adotti tutte le cautele al fine di minimizzare il disturbo e richieda al suo tecnico acustico gli interventi necessari in tale prospettiva: intervenire efficacemente prima che si crei nel disturbato una “avversione” al rumore che renderà più difficile sia una soddisfazione riguardo le  bonifiche che una composizione bonaria della lite.

La saluto cordialmente,

Filiberto Pisoni