Scuola di danza Olbia
DOMANDA: scuola di danza che da circa una settimana esercita in un magazzino sotto il mio appartamento impedendo con il volume della musica, ai miei tre figli di poter studiare il pomeriggio e a volte sino a tarda sera
RISPOSTA:
Buonasera, immagino che la scuola di danza operi tramite uno stereo e delle casse acustiche.
Essa è pertanto soggetta alla regolamentazione di cui al D.P.C.M.n. 215 del 16 aprile 1999 che si applica ai “Luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all’aperto”.
Secondo tale norma, il gestore delle attività deve provvedere al contemporaneo soddisfacimento di due condizioni:
1) rispetto dei limiti acustici all’interno della sua attività, per la tutela degli occupanti il locale durante le attività rumorose;
2) rispetto dei limiti differenziali di immissione sonora presso i ricettori più disturbati in orario diurno (ore 6:00 – ore 22:00) ed in orario notturno (dalle 22:00 alle 06:00), fermi restando i limiti assoluti di zona stabiliti dalla classe acustica attribuita nel piano di classificazione acustica comunale.
Il rispetto contemporaneo di queste due condizioni deve essere attestato da una relazione a firma di un tecnico competente e garantita dall’apposizione di un limitatore di potenza, con manopole di settaggio chiuse e sigillate per evitare manipolazioni di volume.
Se la scuola di danza ha ottemperato alle condizioni di cui sopra, la verifica della normale tollerabilità delle immissioni acustiche presso i ricettori deve essere svolta, ai sensi della Legge 13/2009, secondo il criterio differenziale di immissione sonora (DPCM 14/11/1997 e L 447/1995) e cioè, verificando con un fonometro che la differenza tra il rumore ambientale( con lo stereo acceso) ed il rumore residuo (senza la sorgente in funzione) sia maggiore o minore di 5 dBA e 3 dBA per il periodo diurno e notturno rispettivamente. In caso di superamento, si andrebbe a chiedere un intervento di bonifica acustica del locale ed un settaggio ancora più basso dello stereo fino al rispetto della legge.
Per contro, se la scuola non avesse ottemperato agli obblighi di cui al D.P.C.M 215/1999 sugli impianti stereo , o non avesse impianti stereo ma ad esempio un pianoforte, la normativa sull’inquinamento acustico descritta nei paragrafi precedenti (DPCM 14/11/97 e L. 447/95) non risulterebbe idonea per il caso in oggetto, in quanto i limiti “differenziali” deputati a valutare il disturbo negli ambienti abitativi, discendono da norme di natura pubblicistica, destinate a regolare i rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione nella valutazione della accettabilità della rumorosità e non congrue nelle controversie tra privati.
Pertanto, per definire la tollerabilità del rumore devono essere applicati i criteri di cui all’art. 844 del codice civile, ossia
– Rumore in assenza di immissione –> Rumore di fondo LF: la norma ISO 1996 del 1971 stabilisce che il descrittore sia il 95% percentile del livello di pressione sonora istantenaeo pond. A, campionato con costante di tempo FAST nel tempo di misura TM.
– Rumore in presenza di immissione –> Livello istantaneo pond. A LA nel tempo di misura TM
LATM – LFTM < 3 dB Rumore TOLLERABILE
Per la valutazione del parametro di rumorosità in presenza di immissione sonora LATM, la valutazione del parametro descrittore deve essere scelto in funzione delle caratteristiche della sorgente sonora in esame.
Nel caso si superasse la differenza di 3 dB, si andrebbe a richiedere un intervento di bonifica acustica del locale e ad una regolamentazione degli orari di funzionamento evitando di comune accordo alcune fasce orarie.
Cordiali Saluti
Ing. Elisabetta Muntoni