Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archivi del mese: Marzo 2018

Disturbo causato dall’uso di strumenti musicali in condominio

 

Segnalazione:

Abito in un condomino di ca.50 anni di età. Soffitti con solette di basso spessore e con travi di legno che fungono da sostegno (no metallo)
No isolamento acustico.
Il vicino , dell’appartamento sopra al mio, suona sia la chitarra elettrica, classica che il pianoforte, arrecando forte disturbo continuativo, in quanto si esercita quotidianamente. Anche il calpestio risulta essere molto accentuato. Regolamento di condominio vecchio e con articoli di dubbia interpretazione. Ho chiesto che facesse un camera insonorizzata. Ho provato a parlarci ma rimane nella sua posizione. Chiedo cortesemente supporto per come comportarmi per farlo smettere o limitarne l’azione. GRAZIE

L.P., Merano

 

Risposta:

Gentile signor L. P.,

il suo caso rientra nel disturbo arrecato da attività antropiche che si svolgono all’interno dello stesso stabile: la condizione in cui si realizzano le immissioni che lei descrive è normalmente esclusa dalla possibilità di ottenere tutela pubblicistica richiedendo, tramite il Comune, che APPA effettui delle rilevazioni fonometriche.

Il suo Comune, però, disciplina con l’art. 12 del Regolamento di Polizia urbana l’uso di strumenti musicali all’interno delle abitazioni private. Sono imposte limitazioni di orario e comunque è vietato, anche se genericamente, arrecare disturbo con rumori non tollerabili.

Lei potrebbe pertanto rivolgersi al Comune, con le formalità del caso, richiedendo un intervento della Polizia Locale ai sensi del predetto articolo.

Dalla prospettiva del regolamento di condominio e della sua applicazione, se il regolamento è di dubbia interpretazione e l’amministratore non è stato ancora interessato, potrebbe informarlo e esplicitare una richiesta di suo intervento.

Diversa cosa sarebbe se le immissioni dovute all’uso continuativo di strumenti musicali fossero atte a disturbare il riposo e la quiete di una pluralità di persone. Se così fosse si prospetterebbe la possibilità di ottenere un intervento della Autorità giudiziaria a seguito di esposto per presunta violazione dell’articolo 659 c.p.

Le possibilità elencate sopra, salvo le raccomandate, sono non onerose.

Sostenendo i relativi costi, potrebbe rivolgersi ad un legale per ottenere una interpretazione professionale del regolamento di condominio e comprendere se esiste la possibilità di una azione giudiziaria che esuli dalla necessità di dimostrare l’entità delle immissioni disturbanti.

Se invece fosse necessario, o preferibile, intraprendere un’azione giudiziaria per immissioni intollerabili (art. 844 c.c.), l’incarico ad un tecnico acustico consentirà di averne una rappresentazione oggettiva e di quantificarne l’entità. Sarà poi compito del suo legale valutare quale specifica azione intraprendere per ricondurre alla tollerabilità i rumori molesti.

Cordiali saluti

Filiberto Pisoni

 

Condizionatore, movimento camion e attività notturna di magazzinaggio

Segnalazione
Abito da sempre in un condominio costruito nel 1971 in una zona periferica di Milano ad alta densità abitativa. Di fronte alla facciata del nostro palazzo vediamo il fianco di un supermercato di medie dimensioni – costruito nel 1967 e per oltre quarant’anni sede di una … -, occupato in parte dal parcheggio per la sua clientela e in parte da un’area di accesso al suo magazzino.
Fintanto che l’area è stata occupata da … non abbiamo mai avuto problemi di convivenza. Qualche anno fa in quest’area è subentrata … che ha trasformato gli spazi esistenti con interventi risultati fonte di inquinamento acustico, dell’aria e perfino igienici.
L’inquinamento acustico è rappresentato da 3 fonti, tutte poste di fronte alle finestre del nostro condominio: un grosso condizionatore costruito e messo in funzione nel 2017, nell’area del parcheggio del supermercato; il movimento dei camion che scaricano le merci già a partire dalle 6,00 del mattino, l’attività notturna, seppur saltuaria, all’interno del magazzino all’aperto.
In particolare il condizionatore è in funzione ininterrottamente da mattina a sera (in questa stagione invernale dalle 6,50 alle 21,05) mentre in estate con orari ancora più ampi, 7 giorni su 7. La situazione è stata fatta presente più volte al direttore del negozio senza risultato alcuno in quanto – a suo dire – il rumore è nella norma. Il rumore è invece per noi persistente e penetrante, diremmo perfino persecutorio perché si installa nel cervello senza dare tregua alcuna. E se l’apertura di questo supermercato si trasformasse in h24, come pare sia nella politica commerciale di questo marchio, come potremmo noi sopravvivere?
Cosa possiamo fare per tutelarci sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista economico visto che allo stato attuale il valore dei nostri appartamenti è fortemente compromesso?
Grazie, cordiali saluti
M.D. – Milano

Risposta
7 marzo 2018
Gentile signora M.D. di Milano,
trattandosi di un rumore prodotto da un’attività commerciale Lei ha la possibilità di fare un esposto per “inquinamento acustico” al Comune di Milano per richiedere l’intervento dei Tecnici dell’A.R.P.A. Lombardia. La modulistica è reperibile facilmente sul website ufficiale del Comune stesso.
La verifica dell’eventuale inquinamento acustico del grosso condizionatore comporta meno problemi tecnici, trattandosi di una sorgente fissa seppure a funzionamento fluttuante o modulare che può dipendere anche in modo significativo dalle condizioni climatiche esterne.
Maggiori difficoltà comporta la determinazione del disturbo arrecato dal movimento dei camion e dall’attività notturna di magazzinaggio, in quanto il livello continuo equivalente del rumore ambientale è un parametro piuttosto permissivo in relazione al grado di disturbo generalmente arrecato da queste attività, in particolare durante il periodo di riposo notturno.
Il vantaggio dell’azione presso la P.A. è di essere gratis.
L’alternativa è di intraprendere azione giudiziaria civile contro il responsabile del rumore, purtroppo addossandosene i costi di consulenti e avvocato.
L’azione giudiziaria potrebbe essere intrapresa presso il Tribunale con causa di merito art. 2043 C. C. oppure con l’accertamento tecnico del rumore da parte di un Tecnico del Tribunale, ex art. 696-bis Codice di Procedura Civile “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, chiedendo al Giudice di accertare se il rumore supera o meno il limite della tollerabilità (art. 844 Codice Civile) pari a non più di 3 decibel oltre il rumore di fondo (L95).
Il ricorso d’urgenza ex art. 700 Codice di Procedura Civile non è consigliabile nel suo caso, tenuto conto del fatto che l’Azienda che produce il rumore “è subentrata alcuni anni fa”.
Cordiali saluti
Roberto Campagnoli

Comportamento maleducato di un ragazzino

Segnalazione:
Buongiorno, il mio problema è il rumore proveniente dalla vicina sottostante la quale ospita tutti i pomeriggi e spesso anche a dormire il nipote di 12 anni. Da quando arriva è finita la pace: fa suonare il citofono della nonna 30 sec e più volte, fa le scale come un bisonte, poi in casa colpi,urla,schiamazzi,parolacce e passi pesanti a piedi nudi. Ho una bimba piccola che quando c’è lui non riesce mai a riposare bene e spesso è proprio spaventata. Inoltre ha la donna delle pulizie una volta a sett dalle 13 alle 16. Le abbiamo già parlato 3 volte ma sminuisce tutto dicendo che é solo un ragazzino o che le pulizie sono solo una volta a sett…Io ormai vivo con l’ansia, non dormo, quando rientro a casa mi viene il panico e appena è possibile ‘scappo’…da casa mia. Esiste possibilità di risolvere il problema?
G.G. – Torino

Risposta:
marzo 2018

Gent.ma Sig.ra G.G. buongiorno.
Se da Lei ritenuto opportuno e se gli eventi sopra descritti sono da Lei ritenuti veramente disturbanti, come primo passo potrebbe avvisare la vicina mediante raccomandata con ricevuta di ritorno del fatto che, nonostante i numerosi avvisi e solleciti, il disturbo da rumore determinato dal comportamento del ragazzo persiste inalterato. Tale disturbo pregiudica in modo irrimediabile il sonno e la tranquillità di Sua figlia in tenera età, determinando bruschi risvegli con significative conseguenze sotto il profilo della salute.
In letteratura scientifica è noto come i disturbi del sonno abbiano un impatto sulla qualità della vita. Quando il rumore disturba il sonno, l’intero organismo ne risente negativamente, soprattutto se l’interferenza si concretizza con bruschi risvegli dovuti all’impulsività dei picchi di rumore. In presenza di tali situazioni la qualità e la continuità del sonno vengono irrimediabilmente compromesse.
Sotto tale profilo, gli eventi da Lei descritti possono sicuramente essere inquadrati nella materia del disturbo da rumore regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.

Cordiali saluti,
ing. Guido Berra