Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archivi del mese: Novembre 2017

Rumorosità prodotta da una pressa di una Tipografia

Segnalazione:
I miei genitori abitano in un appartamento sopra una tipografia. Ci sono solo loro, sopra c’è il tetto. Questa tipografia, tra i vari macchinari, ha una pressa che avrà almeno 40 anni. Questa pressa è stata spenta per anni ma, da una settimana a questa parte, l’hanno rimessa in funzione. Il rumore percepito nel nostro appartamento rientra nei decibel previsti dalla Legge, ma è come una goccia d’acqua nella testa di mia mamma, che non è più giovane e che stamattina nonostante la temperatura è uscita di casa. Questo PUM PUM PUM ha un intervallo di un po’ meno di 2 secondi e dura tutto il santo orario di apertura della Tipografia. Mia mamma sta andando via di testa e stamattina le abbiamo preso il telefono quando i Carabinieri avevano già risposto, scusandoci. Cosa possiamo fare?

Risposta:
24 novembre 2017

Gentile Sig. A.C.,
la rumorosità prodotta dalle attività lavorative, e valutata nei confronti dei “ricettori sensibili”, deve rispettare quelli che sono i “limiti amministrativi” ai sensi della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico n. 447/1995 e del suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/199; Comune ed A.R.P.A.V. hanno pertanto gli strumenti legislativi utili per attuare le opportune verifiche di controllo al fine di tutelare la salute delle persone.

Dalla sua segnalazione non mi è chiaro se i decibel, di cui Lei dice essere all’interno dei limiti previsti dalla legge, sono, o meno, comprensivi anche della componente di rumorosità prodotta dalla messa in esercizio della pressa la quale, proprio in virtù della sua descrizione (rumori tipo “Pum-Pum-Pum”), potrebbe incrementare il livello sonoro misurato, mediante dei fattori correttivi K, per la possibile presenza di componenti impulsive e/o tonali a bassa frequenza.
In merito ai dati che Lei ha fornito, Le suggerisco quindi due distinti percorsi:

Applicazione dei Limiti Amministrativi.
Se la misurazione fonometrica, a cui Lei si riferisce parlando di decibel, è stata eseguita senza la presenza della pressa, allora la stessa oggi non ha più validità: è da ripetersi poiché gli impianti sono mutati ed è la stessa tipografia a doversene fare carico, producendo una nuova Valutazione di Impatto Acustico.
Nel caso di resistenza da parte della stessa attività, allora potrà Lei stesso richiedere, mediante lettera raccomandata inviata al Comune e ad A.R.P.A.V. in cui spiegherà l’esposizione al rumore subita, l’esecuzione di opportune misurazioni fonometriche presso la sua abitazione al fine di verificare, o meno, la violazione dei limiti amministrativi.
È fondamentale che le nuove misurazioni siano fatte con particolare cura ed attenzione, soprattutto per ricercare nel tracciato fonometrico i “Pum-Pum-Pum”, cioè probabili componenti impulsive e/o tonali a bassa frequenza.
Nel caso in cui A.R.P.A.V. verificasse il non rispetto dei limiti, la tipografia dovrà porre in essere adeguate opere di mitigazione al rumore e sarà opportuno controllarne l’efficacia mediante nuove rilevazioni fonometriche.
Questo percorso segue l’iter amministrativo, e non è oneroso.

Applicazione dei Limiti Giurisprudenziali.
Se i dB invece di cui Lei parla sono già comprensivi della rumorosità prodotta dalla pressa, o se il percorso di cui sopra non portasse ai risultati attesi, allora l’unica strada percorribile che rimane è l’azione giudiziaria, ai sensi del disposto dell’art. 844 Codice Civile, Criterio della normale tollerabilità, limite giurisprudenziale più “protettivo” per le persone esposte al rumore.
Questo percorso dovrà essere supportato da una sua iniziale indagine fonometrica, svolta da un Tecnico Competente in Acustica da Lei incaricato, al fine di produrre “prova” dell’effettivo disturbo mediante il superamento del limite della normale tollerabilità, pari a +3 dB sul rumore di fondo (L95).
Con questo documento Lei potrà intraprendere un’azione giudiziaria civile contro il proprietario delle mura della tipografia, e vista la gravità, anche mediante un ricorso d’urgenza, ex art. 700 Codice di Procedura Civile.
Questo percorso implica dei costi da sostenere, che sono le spese tecniche e legali.

Cordiali saluti
Arch. Annalisa Grendene

Azienda a ciclo continuo

Segnalazione:
Una azienda nata nel 1960, lavora a ciclo continuo ed immette costantemente 50 dB nell’area dove abito ed emette al suo muro di recinzione 68 dB. L’ARPA che solo misurato i valori di immissione, ha stabilito che con questo valore di 50 dB è tutto in regola perchè non si può applicare il criterio del differenziale dei 3 dB.l’azienda è però stata rinnovata , e deve comunque essere sempre considerata esistente?
O.V. – Cuneo

Risposta:
24 novembre 2017

Preg.mo Sig. O.V. buongiorno.
Premesso come l’interpretazione della norma di legge non sia di competenza di un tecnico ma di un giurista, l’applicabilità o meno del differenziale sugli impianti a ciclo continuo esistenti (DM 11/12/1996, art. 3, comma 1), nel caso specifico dipende necessariamente dall’individuazione di cosa si intenda per “rinnovamento” dell’azienda.
In ogni caso, al fine di potersi esprimere sul punto, si dovrebbero individuare quali macchine sono state rinnovate nell’azienda e se sono state realizzate nuove linee produttive, se sono stati spostati dei macchinari rumorosi, o se semplicemente è stata variata la ragione sociale dell’azienda. Tale analisi potrà portare quindi ad una precisa individuazione delle “sorgenti sonore” eventualmente “nuove”.
A questo punto, tenuto conto del supporto tecnico, l’eventuale applicabilità di un limite di legge alle sorgenti sonore individuate sarà materia da trattare sotto l’aspetto giuridico.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra