Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archivi del mese: Agosto 2017

Rumore da condizionatori di attività commerciale

Segnalazione:

All’interno del cortile condominiale, su terrazzo di proprietà esclusiva, sono stati montati due grossi condizionatori a servizio di un ristorante che aprirà a breve. L’impianto resta accesso giorno e notte e durante le ore notturne risulta molto rumoroso, forse per effetto della cassa di risonanza creata dai palazzi circostanti. Durante la notte i compressori producono diversi spunti forse per raggiungere la temperatura. G.F. Bari

Risposta dell’esperto :

Gentilissimo Sig.r G.F., da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale (ristorante). Trattasi quindi di unità esterne (compressori) poste su un lastrico solare, su cui affaccia probabilmente la sua abitazione.

In promo luogo può  far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune di Bari per avere copia della relazione di Documentazione previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che il ristorante  dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, e prima dell’inizio dell’attività.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia. Potrà esibire tale documentazione, in un secondo momento a un suo tecnico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. Puglia, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione. Dovrà quindi fare una vera e propria segnalazione del disturbo.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, il comune potrà intervenire e richiedere delle opere di insonorizzazione al titolare dell’attività, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore.

Una seconda azione che può intraprendere è la seguente. Accertare il superamento di un limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà individuare un tecnico (competente in acustica ambientale) di fiducia:

  • Far effettuare delle  misurazioni fonometriche  ed accertare, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione nel tempo di riferimento diurno (6:00-22:00) e notturno (22:00-3:00) quando gli impianti non sono in funzione.
  • In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare  il titolare dell’attività di quanto sopra accertato con la  Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  • Qualora non sia possibile una risoluzione condivisa, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

cordialmente

Ing. sabrina Scaramuzzi – Missione Rumore

Domanda
Parliamo di oratorio estivo, in attività dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e alcune sere dalle 20 in poi. Non solo i bambini che schiamazzano tutto il giorno nel campo esterno, ma anche megafono e musica a volume eccessivo ci impongo finestre chiuse e condizionatori accesi. É davvero impossibile anche solo sentire la televisione se non a volumi altissimi per non parlare di riposo pomeridiano dei bambini!
E.A. – Monza

Risposta
Gentile signora E.A.,
poiché l’attività di un oratorio estivo non ha (in genere) natura commerciale, né produttiva, né professionale, l’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 non si applica al caso suo.
Per questo motivo il Comune non può tutelarla.
L’alternativa è promuovere azione giudiziaria civile contro il “Gestore dell’oratorio”, cioè il Parroco.
Questa azione – oltre che onerosa – è comunque sconsigliabile nell’immediato perché i tempi tecnici della Giustizia sarebbero maggiori della durata delle attività temporanee dell’oratorio estivo.
Lo scopo sarebbe quello di ottenere – ma per l’anno prossimo – la riduzione del rumore entro il limite della tollerabilità dell’art. 844 codice civile.
In merito al tipo di azione giudiziaria ritengo che l’azione più adatta potrebbe essere la richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 codice di procedura civile e/o la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 BIS c.p.c.
Nel suo caso esiste, a mio avviso, anche un’iniziativa di tipo “stragiudiziale”. Il mio consiglio è quello di raccogliere l’adesione del maggior numero di residenti disturbati dal rumore prodotto dal megafono, dalla musica a tutto volume e, in subordine, dall’esuberanza dei bambini.
Una volta raccolte queste adesioni non vi sarà difficile chiedere un incontro al Parroco per sottoporgli il disturbo da rumore cui siete sottoposti e le vostre richieste – se possibile comprensive, ma ben circostanziate – per risolvere o, quantomeno, alleviare sensibilmente il disagio.
Ci si può augurare che l’intelligenza e la sensibilità delle persone coinvolte possano ottenere il risultato di proseguire con un’iniziativa socialmente utile, come l’oratorio estivo, salvaguardando al contempo il Vostro diritto alla quiete.
Cordialmente
Roberto Campagnoli