Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archivi del mese: Luglio 2017

Feste paesane

Domanda
Buonasera, riprendo il quesito “feste paesane” e deroghe. Il Comune dove abito ha approvato un regolamento con deroga fino a mezzanotte a 80 db. Questo si ripete nel periodo giugno- settembre per 6-7 feste organizzate dal Comune più fino a 6 feste organizzate dagli esercenti.
I decibel in casa a finestre chiuse sono 50 e oltre (ho preso un fonometro), quindi è impossibile dormire fino alla cessazione della festa (oltre a dover dormire con il caldo a finestre chiuse).
Non posso seguire l’ipotesi di raccogliere decine di firme perché nessuno si vuole esporre, e “tanto non si può far niente”, però intenderei fare pressione per una modifica in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio Comunale. Vorrei sapere se posso considerare l’obbligo di restare alzato fin oltre a mezzanotte per un considerevole numero di giorni (tre di fila in agosto) in breve periodo, un danno alla salute e fare pressione in questo senso o se è un’argomentazione poco sostenibile (io francamente sto male se dormo solo poche ore, perché poi al mattino dopo mi sveglio comunque alle 6).
In pratica non chiederei di non farle, ma solo di abbassare a un limite di 70 db di emissione dopo le 11 di sera, cosicché arrivi una “sberla” minore e possa dormire sbarrando le finestre.
Grazie
R.T – Provincia di Como

Risposta
14 luglio 2017
Gentile sig. R.T.,
il fatto che Lei non riesca a raccogliere l’adesione di un consistente numero di residenti toglie probabilità di successo ad un’azione, di per sé, complessa e dall’esito alquanto incerto.
Concordo con la Sua idea di fare pressione sull’Amministrazione Comunale per la tutela del Suo interesse al riposo notturno, almeno in prospettiva futura.
Tuttavia non mi convince la strategia di utilizzare a sostegno il “danno alla salute”, peraltro di non semplice dimostrazione nel Suo caso particolare. Questo, semmai, potrebbe essere argomento per l’ammontare di un eventuale risarcimento nel caso Lei volesse intraprendere un’azione giudiziaria, ahimè, sconsigliabile nell’immediato perché i tempi tecnici della Giustizia sarebbero maggiori delle attività temporanee già decise per l’anno in corso.
Potrebbe intraprende azione giudiziaria civile contro il Comune allo scopo di ottenere – ma per l’anno prossimo – la riduzione del rumore entro il limite della tollerabilità dell’art. 844 codice civile. Da vedere poi quale tipo di azione giudiziaria: forse è adatta la richiesta di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 codice di procedura civile e/o la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 BIS c.p.c.
La strada maestra resta quella di riuscire a fare un esposto al Comune per inquinamento acustico, richiedere l’apertura del procedimento ai sensi della legge 241 del 1990 e, successivamente, martellare quotidianamente il “Responsabile del Procedimento” ed anche il Sindaco, rivolgendosi – se riuscisse – alle testate dei giornali e delle televisioni locali per supportare l’azione (eventualmente ricorrendo anche a volantinaggi presso le chiese e le scuole della zona). In pratica Lei deve cercare di far sì che l’elefantiaca “macchina amministrativa” attacchi sé stessa!
Ma, per raggiungere questo obiettivo, Le occorrerà l’appoggio morale e l’adesione concreta di molte altre persone.
Cordialmente
Roberto Campagnoli

Campane

Segnalazione:
A Trivero (BI) abbiamo le campane che suonano le ore ogni quarto d’ora! Compresa la notte! In 24 ore i rintocchi sono 772. Ho scritto una lettera al Prevosto e una al Sindaco. Nessuna risposta. Come fare per riottenere la pace?
M.P. – Biella

Risposta:
13 luglio 2017

Preg.mo Sig. M.P. buongiorno.
Mi scuso se rispondo solo ora ma le verifiche che si sono rese necessarie hanno richiesto un po’ di tempo.
Ha sicuramente agito nella maniera opportuna contattando sia il Prevosto che il Sindaco. Le confermiamo infatti che dalla lettura delle principali sentenze della Cassazione in materia emerge come sia riconosciuta la distinzione tra suono delle campane al di fuori delle esigenze liturgiche e uso delle campane collegato con la liturgia, e come la regolamentazione del suono delle campane ad uso liturgico sia di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica e non possa essere soggetta alle norme amministrative, né disciplinata dai regolamenti comunali, mentre l’impiego delle campane a carattere non liturgico sia soggetto al rispetto delle norme amministrative (DPCM 14/11/97) e si possa chiedere l’intervento di una pubblica autorità di controllo.
Tuttavia nel Suo caso, visto che in ambito amministrativo non ha ricevuto alcun riscontro, le suggeriamo di fare riferimento alla materia civilistica del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile, al fine di intraprendere eventualmente un’azione giudiziaria.
Il suono delle campane, in materia civilistica di disturbo da rumore, non differisce da qualsiasi altra sorgente sonora.
In particolare, il suono delle campane è sicuramente in grado di interferire con il sonno determinando una situazione di sofferenza acustica. Il disturbo si concretizza in bruschi risvegli dovuti all’impulsività dei picchi di rumore tipici del suono delle campane, determinando una vera e propria interferenza con il ciclo circadiano, ovverosia quell’orologio biologico che regola i ritmi della veglia e del sonno.

La giurisprudenza costante in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo, avuto segnatamente riguardo ai valori istantanei (impiegando i livelli percentili come parametri descrittori sia per il livello del fondo che per il livello intrusivo).
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente potrà individuare i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) determinato dal suono delle campane.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori scelti, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.

Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un legale per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo o causa di merito, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.

Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra

Disturbo da rumore di persiane motorizzate del vicino

Domanda:

In una casa nuova del 2015 ho montato delle chiusure oscuranti tipo Night&Day all’esterno delle finestre, però il vicino che mi abita sopra ne lamenta la rumorosità. Dopo perizia tecnica risulta che il rumore generato sia circa 40 dB, quindi il vicino vuole intentare una causa chiedendomi 30.000 € di danni. Il CTU non ha comunque tenuto presente la durata del rumore che si aggira su 30 secondi al giorno generati non oltre le 23.30 o prima delle 7.00. Come mi posso muovere per spiegare al giudice che tale rumore non può aver causato l’esaurimento nervoso al vicino? Grazie in anticipo per l’interessamento.

Risposta dei nostri esperti:

Gentile signora S.A.,

da quanto capiamo si tratta di un rumore, tipo ronzio, due volte al giorno (di sera tardi e al mattino), di circa mezzo minuto, con livello sonoro di 40 dB, che pensiamo sia stato misurato nel locale disturbato a 1 metro dalla finestra aperta. Assumiamo anche che la zona sia normale, cioè non particolarmente rumorosa.

Se è così, questo ronzio sicuramente supera il limite massimo della “tollerabilità” di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile.

Un ronzio di questo tipo è sicuramente molto fastidioso per la maggioranza delle persone e la durata di 30 secondi non è affatto corta, perché è largamente sufficiente a instaurare il meccanismo psico-acustico del disturbo. Se poi il rumore è ripetuto per vari giorni ed atteso per per i futuri, la reazione di repulsione non è affatto escludibile.

Quanto alla possibile valutazione del danno è compito del Giudice determinarne l’esistenza e poi l’ammontare.

Cordiali saluti

Missione rumore