Attività domestica rumorosa
SEGNALAZIONE:
Pulizie fino all’1 di notte, spostamento mobilio, bagno nella vasca notturno, telefonate notturne con tono di voce esagerato. C.S., Vigodarzere (PD).
RISPOSTA ESPERTI:
Gentile Sig.ra C.S.,
il disturbo da rumore da lei lamentato, provocato da attività domestica, non trova applicabilità in campo amministrativo quindi, né Comune né A.R.P.A.V. potranno esserle di aiuto.
L’ambito invece in cui è possibile operare è quello giurisprudenziale con applicazione dell’art. 844 c.c. (Immissioni).
La prima azione da compiere sarà quindi accertare, mediante rilevazioni fonometriche eseguite da un tecnico competente in acustica di sua fiducia, il rispetto o meno di quanto disposto dall’art. 844 c.c., ovvero che non vi siano oltre 3 dB sul rumore di fondo (L95), secondo il criterio della normale tollerabilità.
Se questo limite di immissione non fosse rispettato, potrà allora rivolgersi ad un legale di sua fiducia ed intraprendere così un’azione giudiziaria; tale percorso implicherà purtroppo il sostentamento di spese tecniche e legali.
Le consiglio comunque, per quanto possibile, di attuare una intermediazione con il suo vicino; le rilevazioni fonometriche saranno a suo supporto e quindi potrà richiedere di modificare certe abitudini poiché disturbanti. Se fosse presente un Amministratore di Condominio chieda di avanzare per lei tale richiesta. Se l’esito del confronto fosse negativo, non rimane allora che procedere con il suo legale.
Arch. Annalisa Grendene
Vicina rumorosa
Segnalazione:
Buongiorno, vi scrivo a causa della mia vicina rumorosa del piano di sopra che ha 2 cani e quando rientra del lavoro li fa correre, sposta in continuazione tavolo, sedie, panche del terrazzo senza dimenticare il calpestio!!!! Con talloni in piena notte!!! Sono impaurita da 4 mesi dormo con i tappi e rilassanti!! Aiuto!!!!
N.K. – Torino
Risposta:
24 maggio 2017
Gent.ma Sig.ra buongiorno,
il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata dall’art. 844 del Codice Civile.
La giurisprudenza costante in materia di disturbo da rumore afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo, avuto segnatamente riguardo ai valori istantanei (Parametro descrittore = livello percentile).
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico esperto in materia di acustica che sia abilitato ad effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente potrà individuare i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) proveniente dal piano superiore.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori scelti, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare la vicina del piano superiore, informarla su quanto accertato e cercare un possibile accordo. Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, non potrà fare altro che rivolgersi ad un legale per un’eventuale mediazione e successivamente, in caso di esito negativo, l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra
Schiamazzi da giardino pubblico
Segnalazione:
Rumore da schiamazzi all’interno di giardino pubblico adiacente a condominio. Ore diurne e notturne.
F.B. – Collegno (TO)
Risposta:
24 maggio 2017
Preg.mo Sig. F.B. buongiorno,
il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo diffuso e generalizzato delle occupazioni e/o del riposo di una moltitudine di persone, probabilmente perseguibile dall’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
Le suggeriamo pertanto una segnalazione alle Forze dell’Ordine in materia di disturbo della quiete pubblica.
Cordiali saluti,
dott. ing. Guido Berra