Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archivi del mese: Aprile 2017

Disturbo da unità condensatrice di celle frigo

SEGNALAZIONE:

Alla notte sotto alla nostra finestra della camera, entra in azione una ventola esterna presumibilmente per il raffreddamento di celle frigorifere di una macelleria, questa è stata installa da circa un anno. P.M., Mestre (VE)

RISPOSTA ESPERTI:

Gentilissima Sig.ra P.M.,

da quanto apprendo la causa del disturbo da Lei lamentato risulta essere una installazione impiantistica collocata in ambiente esterno e riguardante una attività commerciale.

Per quanto da lei descritto, posso dirle che le celle frigorifere hanno unità condensatrici esterne che, fondamentalmente sono compressori con ventole di raffreddamento. Queste unità vengono dotate, o meno, di carenature in lamiera con al suo interno materiale fonoassorbente al fine di immettere nell’ambiente circostante un livello di pressione sonora inferiore rispetto a quelle unità lasciate invece senza alcuna insonorizzazione.

Ora, trattandosi di una componente impiantistica di una attività commerciale, può in prima istanza far verificare i limiti delle immissioni di rumore (accettabilità amministrativa) ai sensi della Legge 447/1995, con riferimento al suo decreto attuativo D.P.C.M. 14/11/1997, mettendo in atto le due seguenti azioni, anche contemporaneamente:

  1. Richiesta di accesso agli atti presso gli uffici competenti del suo Comune per avere copia della relazione di Documentazione di Impatto Acustico (art. 8, comma 2, lettera d, della Legge 447/1995) che l’attività dovrebbe aver prodotto prima di installare il nuovo impianto, il quale lei dice esserci da circa un anno.

Qualora tale riscontro risultasse negativo, dovrà sollecitare il Comune a farne richiesta al titolare dell’attività, richiedendone poi lei stessa una copia.

Questo primo passo è finalizzato a conoscere se a livello amministrativo l’attività ha prodotto quanto necessario ed eventualmente per avere la documentazione necessaria da sottoporre in un secondo momento ad un suo tecnico acustico di fiducia.

  1. Inviare al Comune, e per conoscenza ad A.R.P.A. del Veneto, mediante raccomandata, una lettera con la quale lei descrive il disturbo da rumore subito all’interno della sua abitazione.

Tale azione è finalizzata affinché il Comune richieda l’azione di intervento da parte dei tecnici dell’A.R.P.A. del Veneto i quali, potranno accertare, mediante misurazioni strumentali effettuate all’interno della sua abitazione, se i limiti amministrativi sono, o meno, rispettati.

Nel caso vi fosse il superamento di tali limiti, la strada percorribile è quella di far porre in opera dal titolare dell’attività commerciale, o dal proprietario delle mura, delle opere di insonorizzazione all’unità condensatrice disturbante, affinché i limiti amministrativi siano rispettati.

La richiesta al Comune è gratis ed è gratis anche il sopralluogo che faranno per misurare il rumore, ma questa non è comunque l’unica strada percorribile, poiché c’è un altro limite di immissione, giurisprudenziale, dato dall’applicazione dell’art. 844 c.c., che risulta essere più “protettivo” nei confronti della persona disturbata dal rumore.

In questo percorso lei dovrà:

  1. Accertare, mediante misurazioni fonometriche svolte da un suo tecnico competente in acustica ambientale, se vi è o meno il superamento del limite della normale tollerabilità ai sensi dell’art. 844, cioè se vi sono +3 dB rispetto al rumore di fondo presente nella sua abitazione quando l’unità condensatrice non è in funzione.
  2. In caso di superamento del limite, sarebbe preferibile informare sia il titolare dell’attività che il proprietario delle mura, di quanto sopra accertato con Perizia Tecnica, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale.
  3. Qualora il punto 2 non fosse attuabile, dovrà rivolgersi ad un suo legale di fiducia e dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata.

Con questo percorso lei avrà dei costi da sostenere, che sono le parcelle dei professionisti ai quali lei si rivolgerà: spese tecniche e poi spese legali.

In ultima istanza, Missione Rumore raccomanda sempre di accertare prima il disturbo da rumore mediante indagine fonometrica e poi affidare ad un legale il problema riscontrato per tutti gli aspetti giurisprudenziali da mettere in atto.

Arch. Annalisa Grendene

Problema Palestra ” Crossfigting “

SEGNALAZIONE:

Sotto il nostro locale commerciale ha aperto una palestra da 6 mesi . Non e’ possibile svolgere normalmente il nostro lavoro di Ottici e fare misurazione della vista in relax . Vibrazioni continue provocate da utilizzo bilanceri fino a 100 kg e musica ad alto volume . Effettuato test ” sismografo ” dal padrone dei locali che ha ingiunto ai proprietari della palestra di spostare le ore di pesistica in altro locale attiguo ma non e’ successo nulla . Abbiamo richiesto di abbassare la musica ( decibel misurati con App del cellulare ….fino a 70 db) ma nulla …. non possiamo svolgere la ns attivita’ con regolarita’ perche’ , causa vibrazioni la clientela pensa ad un ” terremoto ” . Cosa dobbiamo fare ? Come conviene procedere ? Avete una vs filiale a Roma ? Grazie della vs cortese risposta . P.G. Roma

RISPOSTA ESPERTI:

Lei ha tre tipi di azione,  anche esperibili contemporanee l’una all’altra:
1- Il primo passo consiste nella richiesta di accesso agli atti in Comune (legge 241/90) al fine di prendere visione ed avere copia della relazione d’impatto acustico (art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico 447/95) che la palestra deve aver depositato in Comune per ottenere l’autorizzazione di esercizio, con particolare riguardo alla presenza dell’impianto elettroacustico con diffusione di musica nelle sale della palestra. Qualora tale relazione sia mancante nel fascicolo in Comune, dovrete intanto contestare tale inadempienza per far sì che il Comune richieda alla Palestra tale documentazione.

2- Il secondo passo consiste nel richiedere al Comune di ordinare ad A.R.P.A. Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio) sopralluoghi all’interno del vostro negozio per le misurazioni fonometriche. Il limite massimo del rumore in periodo diurno è la differenza di 5 decibel tra i livelli sonori medi (livello equivalente Leq) con l’attività (pesistica, musica, ecc.) e senza l’attività secondo l’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Occorre assolutamente invitare il Comune a richiedere ad A.R.P.A. Lazio di effettuare sopralluoghi senza preavviso alla Palestra altrimenti il rumore e le vibrazioni dei bilanceri verrebbero artatamente ridotte ed il sopralluogo verrebbe vanificato.

3- La seconda azione possibile è l’azione giudiziaria civile contro il proprietario delle mura della palestra e del Gestore della Palestra, richiedendo al Giudice la nomina di un C.T.U. per controllare il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 del codice civile, eventualmente  data la gravità anche con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale) oppure un A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c..
Prima dell’azione legale, dovrà incaricare un consulente tecnico acustico per eseguire le misurazioni fonometriche nel suo negozio e verificare il superamento della soglia della normale tollerabilità come stabilito dalla giurisprudenza,  pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast con le sorgenti di rumore spente). Si tratta di un’azione giudiziaria difficile perché spesso  “quando arriva il CTU il rumore non c’è più”. La difficolta principale consiste nella soluzione del problema del C.T.U. che dovrà svolgere la sua azione peritale nel contraddittorio con le parti. Questo significa che il gestore della palestra è preavvisato della data e ora del sopralluogo e quindi, semplicemente non farà rumore. In alcuni Tribunali tra cui anche Roma, spesso il Giudice include nel quesito al CTU la esecuzione di sopralluoghi a sorpresa, senza preavviso alla parte che provoca la rumorosità, e questo spesso facilita il compito complessivo cui è onerato il Consulente

4-La terza azione è la denuncia ex art. 659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) da farsi presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente. In pratica occorre che andiate — in almeno due persone o più, non familiari — muniti di carta d’identità per denunciare il gestore della Palestra (non il proprietario delle mura).

Ing. Stefano Cecchi

Immissioni da attività antropica/conversazione telefonica.

SEGNALAZIONE: Buonasera, qualche volta mi capita di parlare al telefono fino all 1 di notte, e i vicini si lamentano. Volevo sapere se era un mio diritto continuare a parlare tranquillamente. Grazie M.C.

RISPOSTA ESPERTI:

Egr. Sig. M.C.

  • E’ certamente un suo diritto parlare al telefono in qualsiasi orario, ma è anche diritto dei suoi vicini non subire il disturbo da immissioni sonore intollerabili.
  • Per verificare se le immissioni sonore prodotte dal suo parlare al telefono sono o meno intollerabili è necessario effettuare un rilievo fonometrico all’interno della stanza del suo vicino per verificare se i livelli sonori sono maggiori di 3 db rispetto al rumore di fondo misurato come Laf95 fast.
  • Nel caso le immissioni siano intollerabili il suo vicino potrebbe citarla in giudizio impugnando l’art. 844 del C.C.,
  • Nel caso sussista il superamento della soglia del limite della tollerabilità, molto probabilmente ciò è dovuto alla carenza delle caratteristiche di isolamento acustico della parete divisoria tra lei ed i suoi vicini. Si potrebbe intervenire con un accordo bonario con il vicino prevedendo una integrazione dell’isolamento acustico della parete divisoria. In difetto di accordo,  al fine di evitare un contenzioso meglio spostare la conversazione telefonica in un ambiente lontano dal divisorio con il vicino.
  • Se invece i livelli di immissione sono contenuti nel range di 3 db sul rumore di fondo e quindi sono legalmente tollerabili ai sensi dell’art. 844 del C.C., lei può normalmente continuare le sue attività antropiche di conversazione telefonica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Stefano Cecchi