Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

Archivi del mese: Marzo 2017

Rumore pizzeria e ventola cucina

Segnalazione:
Pizzeria sottostante alloggio di proprieta’ con rumore ventola cucina sotto nostra camera letto e rumori e grida che interessano tutto l’alloggio prima e dopo il servizio da parte dei proprietari e del personale della pizzeria specie dopo le 23 di sera.
M. I. – Aosta

Risposta:
16 marzo 2017

Gent.ma Sig.ra buongiorno,
il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla ventola della cucina, dal vociare degli avventori e del personale della pizzeria.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i proprietari della pizzeria, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo. Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile.
Cordiali saluti,
ing. Guido Berra

Domanda
Salve, rumore interno all’abitazione. Difficile individuare la provenienza e la causa (forse impianto idrico e riscald.).
Fatto misurare e parliamo di una media nelle rilevazioni di circa 32 dB. Come posso trovare la causa?
Grazie
M.C.
Risposta
Gentile sig. M.C. della provincia di Como,
è di fondamentale importanza capire quale sia la causa dell’immissione fastidiosa in casa Sua, altrimenti non potrà agire in alcun modo.
Da quel che scrive deduco che le misurazioni fonometriche, già fatte eseguire da Lei, non abbiamo dato l’esito sperato. Inoltre, Lei non precisa se la media di 32 dB misurati dal Suo Tecnico siano riferiti ai livelli massimi di rumore ovvero ai livelli continui equivalenti delle misure effettuate, né indica l’anno di costruzione della Sua abitazione.
Le consiglio, in ogni caso, di contattare l’amministratore del Suo condominio per chiedergli formalmente se di recente siano stati eseguiti interventi di modifica o di ristrutturazione agli impianti tecnici della casa. In caso affermativo verificherei, per prima cosa, se le parti aggiunte o modificate siano le responsabili del rumore che Lei lamenta. Per questo serviranno nuove misurazioni!
Con l’occasione Le consiglio di richiedere all’amministratore del condominio l’accesso ai locali di servizio e la disponibilità di un manutentore degli impianti condominiali con l’autorizzazione a spegnere ed accendere gli impianti stessi allo scopo di ricercare la causa (… o le cause!) del disturbo.
Se tali nuove misure non evidenziassero alcuna responsabilità negli impianti condominiali, il rumore potrebbe provenire da qualche nuovo impianto fatto installare dai Suoi vicini.
Con i migliori saluti
Roberto Campagnoli

Fabbro rumoroso, cosa fare? Disturbo da rumore impulsivo.

Segnalazione

Ho il vicino di casa che con la sua attività di fabbro batte il ferro e la mia casa essendo confinante vibra e sento un continuo bum bum bum in modo insopportabile, sono stata dai vigili ma inutilmente,mi è stato detto che ormai l attività c è e nn posso far nulla.grazie

 

Risposta dei nostri esperti

Gentile signora C.A.,

salvo che siano stati effettuati accertamenti che non le sono noti o menzionati, non appare che le informazioni di cui dispone siano esatte.

Infatti anche le attività produttive già esistenti sono soggette ai limiti previsti dalla Legge.

Lei può chiedere al Comune, per iscritto e preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che siano effettuate delle rilevazioni fonometriche, presso la sua abitazione, per accertare se sono rispettati i limiti della Legge sull’inquinamento acustico, compresi quelli previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

Troverà sul sito internet del suo Comune le informazioni relative sia al piano di zonizzazione acustica che al suo regolamento attuativo.

Potrebbe anche inviare copia della sua richiesta all’A.P.P.A., che potrà chiarire eventuali dubbi interpretativi sulla sua istanza.

Nella richiesta è opportuno descrivere le attività disturbanti, in quali orari avvengono, con quanta variabilità, la loro durata abituale ed ogni altro fattore significativo (ad esempio se si svolgono all’aperto, con porte aperte o particolari concomitanze).

È anche opportuno indicare se, per le caratteristiche dei luoghi, vi sono momenti di maggiore silenziosità  in cui gli effetti del disturbo sono maggiormente risentiti e se vi sono momenti in cui è più elevata la rumorosità prodotta dal disturbante.

In alternativa, in concomitanza oppure successivamente al (gratuito) procedimento amministrativo è sempre aperta la possibilità di ricorrere al Tribunale Civile.

In questo caso, la scelta della migliore opzione può essere effettuata solo con una analisi approfondita del caso particolare, che dovrà essere svolta da un legale di sua fiducia.

Missione Rumore raccomanda sempre di far seguire l’analisi legale a quella tecnico-acustica, che è strumento per quantificare l’entità delle immissioni di rumore nella sua abitazione.

Come avrà compreso, si tratta di un percorso che comporta almeno (in caso di vittoria di spese) l’anticipo delle spese sia legali che tecniche.

Tuttavia, il limite giurisprudenziale della tollerabilità di non più di 3 dB sul rumore di fondo è più restrittivo e quindi tutelante dei limiti della Legge sull’inquinamento acustico: perciò questa via è quella da preferirsi se si intende ottenere il minimo impatto delle immissioni disturbanti.

Inoltre la Legge civile non prevede, al contrario di quella amministrativa, dei livelli di soglia minimi per la procedibilità.

La invito a consultare gli altri casi che hanno ricevuto risposta dei nostri esperti per una trattazione più esaustiva delle differenze fra tutela amministrativa e civilistica.

Da ultimo ciò che dovrebbe essere il primissimo tentativo da esperire: descrivere, con garbo, la propria situazione di disagio e disturbo a chi lo realizza.

Talora chi disturba non è consapevole che potrebbe ledere un diritto altrui e soprattutto  non sa quanto può essere gravosa la condizione e gli effetti su chi è disturbato.

Se questo riesce ad essere espresso e se viene compreso è possibile addivenire ad una soluzione bonaria, che può conciliare le rispettive esigenze, come ci auguriamo possa essere il suo caso.

Spero di averle fornito una utile base conoscitiva e la saluto cordialmente

Filiberto Pisoni