Segnalazione
Il bar sotto casa ha cambiato gestione e i gestori fin dalle primissime ore del mattino (6.30) da lunedì a domenica fanno schiamazzi e a volte accendono la musica. Il bar combacia con la zona notte di casa mia, che si trova al primo piano. Cosa fare? Grazie
Risposta dei nostri esperti
Febbraio 2017
Gentile signor M.N.,
siccome si tratta di rumore prodotto da attività commerciale Lei ha due possibilità: rivolgersi al Comune oppure al Tribunale.
Rivolgersi al Comune significa chiedere il sopralluogo di A.R.P.A. con le misurazioni fonometriche per verificare l’eventuale supero del limite differenziale del D.P.C.M. 14/11/1997. Il modulo di richiesta per inquinamento acustico è, in genere, scaricabile dal sito ufficiale del Comune.
Il vantaggio è che il sopralluogo A.R.P.A. è gratis. Lo svantaggio è che dovrà attendere qualche tempo per il sopralluogo dei tecnici A.R.P.A. che, in genere, devono adempiere a molte richieste. L’esito del procedimento è incerto perché c’è il rischio che il risultato della misurazione sia di assolvere il bar perché il rumore non eccede il limite massimo dell’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
L’alternativa è promuovere azione giudiziaria civile contro sia la proprietà dei muri del bar sia il gestore del bar, variegata nelle diverse procedure: Giudice di Pace ex art. 844 codice civile; ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (presso il Tribunale); A.T.P. (accertamento tecnico preventivo) ex art. 696 riformato c.p.c.; consulenza tecnica ex art. 696 BIS c.p.c.; causa di merito in Tribunale ex artt. 2043 e 844 c.c. e 32 Costituzione.
Per fare questo dovrà incaricare un consulente tecnico che dovrà eseguire le misurazioni fonometriche in casa sua per verificare se è superato il limite massimo della normale tollerabilità di giurisprudenza pari a non più di 3 dB sul rumore di fondo (L95 fast, che è minore del rumore residuo Leq delle misurazioni del Comune-A.R.P.A.).
Solo dopo la perizia tecnica – come Missione Rumore raccomanda da anni – potrà rivolgersi ad un avvocato di sua fiducia per dar seguito all’azione giudiziaria più appropriata al suo caso.
Il vantaggio dell’azione giudiziaria rispetto all’esposto in Comune per inquinamento acustico è che il criterio della normale tollerabilità di giurisprudenza è più efficace – perché meno permissivo – del criterio differenziale di cui si avvale la Pubblica Amministrazione (Comune ed A.R.P.A.).
Lo svantaggio è che ha i costi iniziali di tre parcelle professionali: quella del suo consulente tecnico, quella del suo avvocato e quella del C.T.U. (consulente tecnico nominato dal Giudice).
Esiste, in realtà, una terza azione possibile: la denuncia ex art. 659 codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) da farsi presso la Stazione dell’Arma dei Carabinieri territorialmente competente. In pratica occorre che Lei vada presso la Stazione CC, meglio se con almeno un’altra persona che non sia un familiare, tutti muniti di carta d’identità, per denunciare il gestore del bar (non il proprietario dei muri). Tenga presente che i Carabinieri hanno, di regola, cose più importanti da fare e quindi si attenda una collaborazione limitata.
Cordiali saluti
Roberto Campagnoli