Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

vociare ristorante

Disturbo da ristorante

Segnalazione:
Abitiamo nello stesso stabile di un ristorante e il nostro alloggio è sullo stesso piano diviso da muro di cartongesso. Il locale nonostante gli orari civili di ristorazione sfora fino a tardi (3am) con musica e vociferare della clientela e il rumore continuo di strisciamemto tavoli e sedie. Insopportabile. In casa è come averli attaccati. Noi siamo affittuari dello stesso padrone che affitta il ristorante a terzi.
M.V. – Cherasco (CN)

Risposta:
marzo 2018

Preg.mo Sig. M.V. buongiorno.
Il problema da Lei lamentato riguarda la materia del disturbo da rumore, regolamentata quindi dall’art. 844 c.c. La giurisprudenza relativa all’articolo suddetto afferma che un’immissione di rumore non sia da considerarsi tollerabile se supera i 3 dB sul rumore di fondo.
Al fine di verificare l’esistenza di tale condizione, Le suggeriamo di rivolgersi ad un consulente tecnico in materia di acustica che possa effettuare misurazioni sul posto in concomitanza con il presentarsi del problema. Da tali misurazioni, il consulente individuerà i parametri descrittori idonei al fine di rappresentare il rumore (intrusivo) generato dalla musica, dalla movimentazione di tavoli e sedie e dal vociare dei clienti del ristorante.
Dalla valutazione dei risultati forniti dai parametri descrittori, il tecnico sarà in grado di confermare o meno il superamento della condizione di normale tollerabilità.
In caso positivo, Le suggeriamo in prima istanza di contattare i gestori del ristorante, informarli su quanto accertato e cercare un possibile accordo.
Un consulente tecnico in materia di acustica potrebbe anche valutare se un eventuale incremento dell’isolamento acustico della parete che divide la Vs abitazione dal ristorante possa portare dei benefici.
Qualora non si trovasse una soluzione stragiudiziale, Le suggeriamo di rivolgersi ad un legale per l’azionamento di un procedimento civile di accertamento tecnico preventivo, se ritenuto utile, segnatamente in riferimento all’art. 844 del Codice Civile.

Cordiali saluti,
ing. Guido Berra