Missione Rumore - Associazione italiana per la difesa dal rumore

rumori molesti

Caldaia rumorosa del piano di sotto

Domanda:

Vivo al secondo piano di una casa a due piani. Al piano sottostante vive una mia zia  che ha installato nel proprio bagno una caldaia per riscaldamento autonomo (fino all’anno scorso avevamo un riscaldamento centralizzato con caldaia in centrale termica comune, che non arrecava disturbo). La caldaia della zia risulta ora fissata ad un muro posizionato proprio sotto la mia camera da letto. L’edificio (anni 60) ha scarsissimo isolamento acustico. La caldaia emette un rumore CONTINUO ed insopportabile (sembra il rumore di una ventola; l’installatore ha detto si tratti delle pompa di circolazione). L’intensità del rumore è maggiore nei periodi freddi (quando la caldaia è regolata per fare più caldo). Il rumore è probabilmente amplificato dalle strutture. L’ambiente esterno è invece molto silenzioso (zona residenziale tranquilla). Nella notte l’impatto del rumore è devastante. La caldaia è accesa giorno e notte (H24) per 8 mesi all’anno (da ottobre a maggio). La zia si rifiuta di spostare la caldaia (avrebbe numerosi altri ambienti a disposizione, anche a piano seminterrato), pur avendole proposto di farmi carico di ogni spesa, pur di far cessare il rumore. La mia vita ora è rovinata. Cerco aiuto perchè la mia salute è minacciata. La situazione ha avuto inizio ad ottobre 2018. In più occasioni è stata comunicata la situazione di disagio alla zia proprietaria della caldaia, senza alcun successo. Oltre al danno al riposo e al danno psichico, stanno subentrando anche fastidi acustici alle orecchie .
Cordiali saluti

Gentile signore R. S.

La via giudiziaria più rapida e che riterrei di indicarLe è quella di un accertamento tecnico preventivo (ATP), questo comporta di far effettuare un rilievo acustico dell’immissione da un tecnico capace di descriverla opportunamente e di prospettare soluzioni tecnicamente valide ed efficaci. Tale perizia verrebbe poi posta a base del ricorso al tribunale civile che deve essere curato da un legale.

Tale opportunità avrà costi non trascurabili ,  tempi che si quantificano in anni e con ogni probabilità costituirà un peso sulle future  relazioni con la Sua zia che mi spingono a consigliarLe di valutarla come ultima  ipotesi di soluzione.

Dal Suo scritto apprendo pur con un margine di incertezza che la caldaia produce sempre ed in continuo rumore durante gli otto mesi freddi e questo è forse il fattore che Le ha impedito di assimilare questa immissione sonora alle altre che accetta per normali; tale fatto è con ogni probabilità non indispensabile per il corretto servizio dell’apparecchio e lo segnalo quale importante fattore su cui operare.

Altro fatto è quello della proposta di modifica dell’impianto, che prevedendo una collocazione della caldaia in un locale diverso può far temere o prevedere danni alle opere appena ultimate ed anche di generare  gli stessi disagi verso se stessa che ora Lei lamenta; per questo è comprensibile  un rifiuto da parte della Sua zia.

Altrimenti Le consiglio di considerare ed eventualmente proporre una bonifica acustica dell’apparecchio lì dov’è:  questo è  possibile  seppure necessita di maggiore competenza acustico-vibrazionale di chi la progetta. In questo caso un rifiuto è debolmente argomentabile ed i tempi e l’impatto senz’altro  inferiori di un rifacimento.  Ciò potrà prevedere il disaccoppiamento meccanico dalle strutture murarie di tutti i tubi e dello stesso corpo della caldaia attraverso manicotti  giunti e supporti che per essere opportunamente scelti andranno valutati da un tecnico acustico e non da un termotecnico. Inoltre andrà prevista una programmazione  del processo di funzionamento adatta allo scopo visto che l’andare in continuo non pare necessario ed anzi produce oltre al disturbo inutili consumi ed usure della caldaia stessa.

AugurandoLe di addivenire alla soluzione del problema La saluto cordialmente.

Filiberto Pisoni

Disturbo da rumore di persiane motorizzate del vicino

Domanda:

In una casa nuova del 2015 ho montato delle chiusure oscuranti tipo Night&Day all’esterno delle finestre, però il vicino che mi abita sopra ne lamenta la rumorosità. Dopo perizia tecnica risulta che il rumore generato sia circa 40 dB, quindi il vicino vuole intentare una causa chiedendomi 30.000 € di danni. Il CTU non ha comunque tenuto presente la durata del rumore che si aggira su 30 secondi al giorno generati non oltre le 23.30 o prima delle 7.00. Come mi posso muovere per spiegare al giudice che tale rumore non può aver causato l’esaurimento nervoso al vicino? Grazie in anticipo per l’interessamento.

Risposta dei nostri esperti:

Gentile signora S.A.,

da quanto capiamo si tratta di un rumore, tipo ronzio, due volte al giorno (di sera tardi e al mattino), di circa mezzo minuto, con livello sonoro di 40 dB, che pensiamo sia stato misurato nel locale disturbato a 1 metro dalla finestra aperta. Assumiamo anche che la zona sia normale, cioè non particolarmente rumorosa.

Se è così, questo ronzio sicuramente supera il limite massimo della “tollerabilità” di giurisprudenza dell’art. 844 codice civile.

Un ronzio di questo tipo è sicuramente molto fastidioso per la maggioranza delle persone e la durata di 30 secondi non è affatto corta, perché è largamente sufficiente a instaurare il meccanismo psico-acustico del disturbo. Se poi il rumore è ripetuto per vari giorni ed atteso per per i futuri, la reazione di repulsione non è affatto escludibile.

Quanto alla possibile valutazione del danno è compito del Giudice determinarne l’esistenza e poi l’ammontare.

Cordiali saluti

Missione rumore

Fabbro rumoroso, cosa fare? Disturbo da rumore impulsivo.

Segnalazione

Ho il vicino di casa che con la sua attività di fabbro batte il ferro e la mia casa essendo confinante vibra e sento un continuo bum bum bum in modo insopportabile, sono stata dai vigili ma inutilmente,mi è stato detto che ormai l attività c è e nn posso far nulla.grazie

 

Risposta dei nostri esperti

Gentile signora C.A.,

salvo che siano stati effettuati accertamenti che non le sono noti o menzionati, non appare che le informazioni di cui dispone siano esatte.

Infatti anche le attività produttive già esistenti sono soggette ai limiti previsti dalla Legge.

Lei può chiedere al Comune, per iscritto e preferibilmente con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che siano effettuate delle rilevazioni fonometriche, presso la sua abitazione, per accertare se sono rispettati i limiti della Legge sull’inquinamento acustico, compresi quelli previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

Troverà sul sito internet del suo Comune le informazioni relative sia al piano di zonizzazione acustica che al suo regolamento attuativo.

Potrebbe anche inviare copia della sua richiesta all’A.P.P.A., che potrà chiarire eventuali dubbi interpretativi sulla sua istanza.

Nella richiesta è opportuno descrivere le attività disturbanti, in quali orari avvengono, con quanta variabilità, la loro durata abituale ed ogni altro fattore significativo (ad esempio se si svolgono all’aperto, con porte aperte o particolari concomitanze).

È anche opportuno indicare se, per le caratteristiche dei luoghi, vi sono momenti di maggiore silenziosità  in cui gli effetti del disturbo sono maggiormente risentiti e se vi sono momenti in cui è più elevata la rumorosità prodotta dal disturbante.

In alternativa, in concomitanza oppure successivamente al (gratuito) procedimento amministrativo è sempre aperta la possibilità di ricorrere al Tribunale Civile.

In questo caso, la scelta della migliore opzione può essere effettuata solo con una analisi approfondita del caso particolare, che dovrà essere svolta da un legale di sua fiducia.

Missione Rumore raccomanda sempre di far seguire l’analisi legale a quella tecnico-acustica, che è strumento per quantificare l’entità delle immissioni di rumore nella sua abitazione.

Come avrà compreso, si tratta di un percorso che comporta almeno (in caso di vittoria di spese) l’anticipo delle spese sia legali che tecniche.

Tuttavia, il limite giurisprudenziale della tollerabilità di non più di 3 dB sul rumore di fondo è più restrittivo e quindi tutelante dei limiti della Legge sull’inquinamento acustico: perciò questa via è quella da preferirsi se si intende ottenere il minimo impatto delle immissioni disturbanti.

Inoltre la Legge civile non prevede, al contrario di quella amministrativa, dei livelli di soglia minimi per la procedibilità.

La invito a consultare gli altri casi che hanno ricevuto risposta dei nostri esperti per una trattazione più esaustiva delle differenze fra tutela amministrativa e civilistica.

Da ultimo ciò che dovrebbe essere il primissimo tentativo da esperire: descrivere, con garbo, la propria situazione di disagio e disturbo a chi lo realizza.

Talora chi disturba non è consapevole che potrebbe ledere un diritto altrui e soprattutto  non sa quanto può essere gravosa la condizione e gli effetti su chi è disturbato.

Se questo riesce ad essere espresso e se viene compreso è possibile addivenire ad una soluzione bonaria, che può conciliare le rispettive esigenze, come ci auguriamo possa essere il suo caso.

Spero di averle fornito una utile base conoscitiva e la saluto cordialmente

Filiberto Pisoni

Press

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